Decreto 3 aprile 2019 - Dipartimento amministrazione penitenziaria - Avvio della selezione per la fascia retributiva superiore

3 aprile 2019

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse

 

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Centrali;

Visto l'accordo sottoscritto il 10 gennaio 2019, con il quale è stato previsto che per l’anno 2018 una quota del Fondo Unico di Amministrazione, pari a € 1.414.311,00, è destinata a finanziare i passaggi economici all’interno delle aree, con decorrenza primo gennaio 2018, riservate al personale in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal bando;

Visto l’art. 7 del suddetto accordo ove è indicata la ripartizione dei posti complessivamente disponibili in ogni area e fascia economica tra i profili professionali appartenenti alla medesima area e fascia economica;  

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle suddette disposizioni avviando la procedura per l'attribuzione della fascia retributiva superiore a n. 671 dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, ascritti al Comparto Funzioni Centrali;

Rilevato che possono partecipare alla procedura di cui al presente bando i dipendenti in servizio nei ruoli di questa Amministrazione alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del primo gennaio 2018 abbiano maturato un’anzianità di almeno 2 anni nella fascia economica di appartenenza, mentre non vi possono partecipare i dipendenti che alla data di pubblicazione del bando:

  • sono risultati vincitori di procedure concernenti le progressioni economiche svolte nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando;
  • abbiano avuto, nei due anni precedenti alla data del primo gennaio 2018, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2, del C.C.N.L. 12 giugno 2003 attualmente disciplinati dall’art. 61, comma 1, lettere a), b) e c) del C.C.N.L. del 13 febbraio 2018, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado;
  • non prestino servizio a tempo indeterminato nell’Amministrazione Penitenziaria;
  • si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado;
  • nel corso della loro attività presso il Ministero della Giustizia, anche in amministrazione diversa da quella penitenziaria, siano stati comunque interessati da procedimenti di sospensione cautelare dal servizio in relazione ad un procedimento penale che alla data della presentazione della domanda non si sia ancora concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Ritenuto di prevedere che i titoli da esaminare siano attestati con dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive integrazioni e modificazioni, fatta sotto la propria responsabilità da ogni dipendente partecipante alla procedura e con successiva verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, che restano con questo stesso bando avvertiti delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, ivi compresa la perdita, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, dell'eventuale beneficio attribuito;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

DECRETA

Art. 1
(Avvio della selezione per la fascia retributiva superiore. Posti disponibili)

  1. E’ indetta la procedura per l’attribuzione della fascia retributiva superiore per la copertura di complessivi 671 posti individuati per ogni profilo professionale come da tabella che segue:

Posti individuati per profilo professionale
 
AREA Fascia retributiva di destinazione Profilo Professionale Progressioni Programmate
TERZA F6 Funzionario organizzazione e relazioni 1
F5 Funzionario organizzazione e relazioni 1
F4 Funzionario organizzazione e relazioni 3
F3 Funzionario organizzazione e relazioni 10
F2 Funzionario organizzazione e relazioni 19
F6 Funzionario giuridico-pedagogico 14
F5 Funzionario giuridico-pedagogico 16
F4 Funzionario giuridico-pedagogico 33
F3 Funzionario giuridico-pedagogico 13
F2 Funzionario giuridico-pedagogico 78
F6 Funzionario contabile 5
F5 Funzionario contabile 12
F4 Funzionario contabile 23
F3 Funzionario contabile 15
F2 Funzionario contabile 31
F2 Psicologo 2
F6 Funzionario informatico 1
F5 Funzionario informatico 1
F4 Funzionario informatico 2
F3 Funzionario informatico 2
F2 Funzionario informatico 2
F6 Funzionario tecnico 2
F5 Funzionario tecnico 1
F4 Funzionario tecnico 1
F3 Funzionario tecnico 4
F2 Funzionario tecnico 7

 

Posti individuati per profilo professionale
 
AREA Fascia retributiva di destinazione Profilo Professionale Progressioni Programmate
SECONDA F6 Assistente amministrativo 1
F5 Assistente amministrativo 12
F4 Assistente amministrativo 73
F3 Assistente amministrativo 108
F5 Contabile 12
F4 Contabile 17
F3 Contabile 2
F5 Assistente informatico 11
F4 Assistente informatico 12
F3 Assistente informatico 1
F6 Assistente tecnico 1
F5 Assistente tecnico 12
F4 Assistente tecnico 11
F3 Assistente tecnico 11
F3 Operatore 45
F2 Operatore 29

 

Posti individuati per profilo professionale
 
AREA Fascia retributiva Profilo Professionale Progressioni Programmate
PRIMA F3 Ausiliario 13
F2 Ausiliario 1

 

  1. Nelle progressioni programmate è ricompreso anche il personale appartenente al ruolo locale della provincia autonoma di Bolzano.
  2. I vincitori della selezione saranno inquadrati economicamente, con successivo atto dell'Amministrazione, nella fascia retributiva superiore con decorrenza economica dal primo gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 2
(Soggetti che possono partecipare alla selezione. Soggetti esclusi)

  1. Sono ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria in servizio alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal bando, appartenenti alla fascia retributiva immediatamente inferiore del medesimo profilo professionale posto a concorso.
  2. Non sono ammessi alla selezione i dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria in servizio alla data del primo gennaio 2018, che:
  • sono risultati vincitori di procedure concernenti le progressioni economiche svolte nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando;
  • abbiano avuto, nei due anni precedenti alla data del primo gennaio 2018, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2, del C.C.N.L. 12 giugno 2003;
  • non prestino servizio a tempo indeterminato nell’Amministrazione Penitenziaria;
  • si trovino in stato di sospensione cautelare dal servizio a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.

Art. 3
(Compilazione delle domande)

  1. Il presente avviso è pubblicato esclusivamente e ad ogni effetto di legge sul sito del Ministero della Giustizia, all’indirizzo www.giustizia.it.
  2. Le domande di ammissione alla selezione devono essere presentate dagli interessati, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella sezione intranet del sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
  3. Le domande di cui al comma 2 sono da redigersi in carta semplice secondo gli schemi allegati al presente decreto e sono indirizzate al Ministero della Giustizia - Dipartimento   dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI – Concorsi Comparto Funzioni Centrali.
  4. Sono stati predisposti n. 3 modelli di domanda; ogni candidato potrà utilizzare un solo modello tra quelli proposti, scegliendo quello che ritiene più opportuno in relazione alle proprie esigenze.


Modello di domanda n. 1:

Con il presente modello di domanda il candidato confermerà tutti i dati relativi alla anzianità di servizio, ai titoli di studio e alla valutazione delle prestazioni con riferimento alle sole annualità 2014 e 2015, già indicati nella domanda di partecipazione alla precedente procedura (decorrenza primo gennaio 2017). Sarà obbligo del candidato, indicare esclusivamente la valutazione delle prestazioni relative all’anno 2016.
Si chiarisce, ad ogni buon fine, che sarà automaticamente aggiornato il dato relativo alla anzianità di servizio nella attuale fascia retributiva, la cui decorrenza sarà trasportata dal primo gennaio 2017 al primo gennaio 2018.

Modello di domanda n. 2:

Con il presente modello di domanda il candidato intende confermare esclusivamente i dati relativi alla anzianità di servizio e alla valutazione delle prestazioni con riferimento alle sole annualità 2014 e 2015, già indicati nella domanda di partecipazione alla precedente procedura (decorrenza primo gennaio 2017). Sarà obbligo del candidato, indicare esclusivamente la valutazione delle prestazioni relative all’anno 2016.
Si chiarisce, ad ogni buon fine, che sarà automaticamente aggiornato il dato relativo alla anzianità di servizio nella attuale fascia retributiva, la cui decorrenza sarà trasportata dal primo gennaio 2017 al primo gennaio 2018.
Con questo modello il candidato potrà indicare i titoli della categoria “Titoli di studio” conseguiti dal primo gennaio al 31 dicembre 2017.

Modello di domanda n. 3:

Con il presente modello il candidato presenterà la domanda di partecipazione ex novo.

Nella domanda di ammissione l’interessato dovrà indicare:                                                                       

  1. nome e cognome, luogo e data di nascita;
  2. profilo professionale, fascia retributiva ed ufficio di appartenenza;
  3. numero posti e profilo professionale per il quale intende partecipare;
  4. l’esperienza professionale maturata nella fascia retributiva di appartenenza, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, lettera a);
  5. l’esperienza professionale maturata nei ruoli del Ministero della Giustizia, in fascia retributiva e/o profilo professionale diverso da quello di appartenenza, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, lettera b);
  6. l’esperienza professionale maturata nei ruoli di altra Pubblica Amministrazione ovvero in diverso Comparto del Ministero della Giustizia, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 2, lettera c);
  7. i titoli di  studio  culturali e professionali posseduti, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 4, lettere  da a) ad h).
  8. il giudizio riportato per ogni annualità (2014, 2015 e 2016) nella valutazione delle prestazioni, in relazione a quanto previsto dal successivo art. 4, comma 5.


In calce alla domanda di ammissione, per qualsiasi modello interessato, l’interessato dovrà apporre la propria firma.
E’ fatta salva la facoltà dei candidati di allegare alla domanda la documentazione comprovante il possesso dei titoli di cui alle lettere e) ed f) del comma precedente.

Presentazione delle domande

  1. Il dipendente dovrà presentare la domanda scegliendo uno dei tre modelli proposti solo all’Ufficio ove materialmente presta servizio ancorché in posizione di distacco o a qualsiasi altro titolo.
  2. L'autorità che riceve le domande appone a margine la data di presentazione con la propria firma, ne cura l'iscrizione a protocollo e le fa pervenire al Provveditorato territorialmente competente, corredate da elenco nominativo riepilogativo delle domande presentate, in formato excel, indicando il tipo di modello utilizzato (1, 2 o 3).       
  3. Il Provveditorato dovrà successivamente consegnare, mediante apposito corriere, i plichi pervenuti al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, Ufficio VI – Concorsi Comparto Funzioni Centrali.
  4. Il solo personale in posizione di comando o distacco in strutture non appartenenti all’Amministrazione penitenziaria ovvero assente a qualsiasi titolo per tutta la durata dei termini di presentazione, potrà presentare la domanda di partecipazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al precedente comma 2, inviandola al seguente indirizzo: Ministero della Giustizia, Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria – Direzione Generale del Personale e delle Risorse – Ufficio VI – Concorsi Comparto Funzioni Centrali – Largo L. Daga n. 2, 00164, Roma.
  5. Nei casi di cui al comma 8 farà fede, ai fini della verifica del rispetto dei termini di presentazione della domanda, il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante.
  6. Il dipendente in servizio presso strutture dell’Amministrazione penitenziaria, assente a qualsiasi titolo, che presenti domanda ai sensi del comma 8 è tenuto a darne comunicazione alla propria sede di appartenenza, specificando la procedura per la quale ha richiesto di partecipare.

Art. 4
(Titoli valutabili e relativi punteggi)

  1. Ai fini della formazione della graduatoria sono valutati i titoli previsti dall'accordo sottoscritto il 10 gennaio 2019, con l'attribuzione massima di 90 punti.
  2. E’ attribuito il punteggio fino al massimo di 30 punti in ragione della Esperienza professionale maturata in base ai seguenti criteri:
    1. Per ogni anno di servizio svolto nella fascia retributiva del profilo di appartenenza (compresi coloro che abbiano effettuato, a parità di fascia retributiva, flessibilità tra i profili all’interno dell’area ai sensi dell’art. 20 del CCNI 19 luglio 2010) fino alla data del 31 dicembre 2017: punti 1,5 per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi.
    2. Per ogni anno di servizio svolto nel Comparto Ministeri – Profili professionali del Ministero della Giustizia (anche a tempo determinato, nonché il personale transitato ai sensi dell’art. 5 legge 395/90), ad eccezione del periodo di servizio di cui alla lettera a): punti 0,5 per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi.
    3. Per ogni anno di servizio svolto in altra Pubblica Amministrazione o altro Comparto del Ministero della Giustizia, ad eccezione dei periodi di cui alle lettere a) e b): punti 0,1 per ciascun anno di servizio prestato o frazione superiore a sei mesi.
  3. Ai fini della valutazione degli anni di servizio svolto, ai fini dell’attribuzione di ciascun punteggio si sommano, preliminarmente, tutti i periodi di servizio della medesima tipologia. All’esito i periodi superiori a sei mesi sono equiparati ad un anno. I periodi pari o inferiori a sei mesi non sono conteggiati.
  4. E’ attribuito il punteggio fino al massimo di 30 punti in ragione dei Titoli di studio, culturali e professionali conseguiti fino alla data del 31 dicembre 2017, sulla base dei seguenti criteri:
    1. Licenza di scuola primaria: punti 10,00;
    2. Diploma di scuola secondaria di primo grado: punti 15,00;
    3. Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale    (quadriennale/quinquennale): punti 21,00.
    4. Laurea triennale: punti 24,00.
    5. Laurea magistrale e/o specialistica o diploma di laurea (vecchio ordinamento): punti 27,00.

Il punteggio massimo attribuibile per le condizioni di cui alle lettere da a) a e) è pari a punti 27,00 punti.

Ulteriori titoli di studio posseduti:

  1. Laurea triennale (secondo titolo): punti 0,50;
  2. Laurea magistrale e/o specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento (secondo        titolo: punti 1,00.
  3. Dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate o vigilate dal Ministero: punti 1,50.

Il punteggio massimo attribuibile per le condizioni di cui alle lettere da f) ad h) è pari a punti 3,00 punti.

  1. E’ attribuito il punteggio fino al massimo di 30 punti in ragione della “valutazione delle prestazioni”, relative agli anni 2014, 2015 e 2016, sulla base dei criteri di seguito definiti:

Valutazione “ Prestazione più che adeguata”  -   Punti 10,00;
Valutazione “Prestazione adeguata” - Punti 9,75;
Valutazione “Prestazione sufficiente o non valutato” - Punti 9,50.

Il suddetto punteggio deve essere attribuito per ciascuno degli anni di cui al precedente comma.

Art. 5
(Nomina e adempimenti delle Commissioni)

  1. Agli adempimenti previsti dalla procedura disposta col presente decreto provvedono una o  più Commissioni.
  2. Ogni commissione sarà composta da un dirigente dell’Amministrazione Penitenziaria che la presiede, due componenti e un segretario.

Art. 6
(Formazione della graduatoria)

  1. La Commissione di cui all’articolo 5 attribuisce il punteggio nella misura prevista dall’articolo 4.
  2. Le Commissioni formano la graduatoria definitiva di ogni singola procedura con la somma complessiva ottenuta dall’attribuzione dei punti.
  3. Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse con successivo decreto approva la graduatoria definitiva di ogni singola procedura.
  4. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, è data la precedenza a coloro che hanno prestato servizio temporaneamente all’estero ai sensi dell’art. 32 del d. lgv. n. 165/2001; in caso di ulteriore parità al dipendente con maggiore anzianità effettiva nella fascia retributiva di appartenenza; in caso di ulteriore parità ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità di servizio nei ruoli del Ministero della Giustizia e, in caso di persistente parità, la maggiore età anagrafica.
  5. Le graduatorie definitive sono pubblicate nella sezione intranet del sito del Ministero della Giustizia, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. Della pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  6. Dalla data di pubblicazione dell’avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7
(Accesso agli atti della procedura)

  1. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l’estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
  2. L’accesso alla documentazione relativa alla procedura, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive integrazioni e modificazioni è differito fino all’approvazione della graduatoria finale di cui all’articolo 6, punto 3.

 

Roma, 3 aprile 2019

Il Direttore generale
Pietro Buffa