Decreto 11 febbraio 2006 - Compenso orario dovuto agli infermieri di guardia negli istituti penitenziari

11 febbraio 2006

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DI CONCERTO

CON IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

E CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

VISTO  l'art. 53 della legge 9.10.1970 n. 740, prorogata e modificata con leggi 7.6.1975 n. 199, 5.5.1976 n. 246, 16.2.1987 n. 43 e 15.1.1991 n. 26 e Decreto Legge 14/6/93 n. 187, convertito con legge 12/8/93 n. 296;

VISTO  il Decreto interministeriale in data 11/12/02, con il quale il compenso orario spettante agli infermieri operanti negli istituti penitenziari è stato determinato, per il biennio 2002 - 2003, in € 16,53, € 15,49 ed € 14,46 rispettivamente per i capo sala, per gli infermieri professionali e per gli infermieri generici;

VISTE  le indicazioni della "Federazione Nazionale · Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia" (I.P.A.S.V.I.) di cui alla nota n. 540/21/10/A del 29/1/04;

CONSIDERATO  che attesa la diminuzione della domanda di lavoro della categoria interessata nei confronti di questa Amministrazione, in particolare nelle regioni del nord Italia appare congruo rideterminare il corrispettivo orario di cui si tratta aumentandolo di € 1 (un euro) a decorrere dall'1/1/2005;

RITENUTO, altresì, che la differenza tra il compenso previsto per gli infermieri professionali e gli infermieri generici, per la notevole differenza di qualificazione professionale tra le due figure, debba essere mantenuta inaltera-ta rispetto al biennio trascorso e, pertanto, vada stabilita in euro 1,03;

VISTO il Decreto legislativo 30/3/2001 n. 165.


Decreta

A decorrere dal 1/1/2005, il compenso orario spettante agli infermieri addetti al servizio di guardia infermieristica negli istituti di prevenzione e pena, ai sensi dell'.art. 53 della legge 9.10.1970 n. 740, prorogata e modificata con leggi 7.6.1975 n. 199, 5.5.1976 n. 246, 16.2.1987 n. 43 e 15.1.1991 n. 26 e Decreto Legge 14/6/93 n. 187, convertito con legge 12/8/93 n. 296, è determinato nelle misure sotto indicate.

  • Capo sala - euro 17,53
  • Infermiere professionale - euro 16,49
  • Infermiere generico - euro 15,46

II relativo onere di spesa, aumentato dal presente provvedimento di € 2.330.890,00 (duemilionitrecentotrentamilaottocentonovanta/oo) farà carico sui normali stanziamenti assegnati all'unita previsionale di base - Amministrazione penitenziaria - 4.1.2.1- capitolo 1764 - per l'esercizio finanziario dell'anno 2005 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente Decreto sarà trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia.

Roma, lì 11 febbraio 2006

 

Il Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Dott. Gaspare Sparacia

Il Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
Dott. Donato Greco

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Visto e registrato n.1501
Ministero del Tesoro Bilancio, Programmazione economica
Ufficio centrale del bilancio presso Ministero di grazia e giustizia
13 febbraio 2006