Decreto 5 dicembre 1974 - Approvazione del regolamento che disciplina le attribuzioni degli uffici degli organi centrali e periferici della Amministrazione autonoma degli archivi notarili

5 dicembre 1974

(pubblicato nella G.U. 5 agosto 2003, n. 180)

Ministero di Grazia e Giustizia

È approvato l'annesso regolamento che disciplina le attribuzioni degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.


REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI E DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEGLI ARCHIVI NOTARILI.

  1. Agli archivi notarili distrettuali contemplati dal primo e dal secondo comma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 723, sono rispettivamente preposti, in qualità di titolari, dirigenti superiori con le funzioni di sovrintendente e primi dirigenti con quelle di conservatore capo.

    La preposizione agli uffici di cui sopra è disposta o revocata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia sentito il consiglio di amministrazione degli archivi notarili.

    Alla direzione dei restanti archivi notarili distrettuali sono preposti con decreto ministeriale conservatori capi aggiunti o conservatori superiori. Salvo il disposto del successivo art. 3, primo comma, i funzionari, che all'atto della promozione alla qualifica di conservatore capo r.e. ricoprono uno degli uffici di cui al presente capoverso, conservano la titolarità dell'ufficio sino a che, per effetto dell'inquadramento contemplato all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, non vengano assegnati ad una sede dirigenziale.

  2. Un dirigente superiore con funzioni ispettive e con competenza per la circoscrizione territoriale determinata dalla tabella A allegata alla legge n. 723 del 1961 è, con le modalità di cui al capoverso del precedente articolo, preposto in qualità di titolare agli uffici istituiti presso gli archivi notarili distrettuali di Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.


    Il predetto dirigente superiore attende alle funzioni spettantegli a norma degli articoli 5 della legge 17 maggio 1952, n. 629 e 4 della legge 19 luglio 1957, n. 588, a quelle particolari contemplate dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e ad ogni altra prevista da disposizioni legislative e regolamentari, provvedendo a quanto stabilito dall'art. 20 cpv. del testo unico n. 3 del 1957 e dell'art. 36 del testo unico, n. 1214 del 1934.

  3. La reggenza degli archivi notarili contemplati al primo e secondo comma dell'art. 2 della legge 28 luglio 1961, n. 723, è, per il periodo eccedente i primi trenta giorni, conferita, con decreto del Ministro e sentito il consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestano qualifiche dirigenziali o, all'occorrenza, ad impiegati delle qualifiche ad esaurimento che abbiano dato prova di distinta capacità, di cospicuo rendimento e di spiccata attitudine direttiva. Non è richiesto il parere del predetto consiglio per il conferimento della reggenza a primi dirigenti ove la stessa comporti lo svolgimento di funzioni di pari livello.


    Ove non sia possibile conferirlo ai predetti funzionari l'incarico verrà temporaneamente affidato con decreto ministeriale a conservatori capi aggiunti e non contemplerà le particolari attribuzioni elencate ai numeri 1) e 11) e alla lettera f) del successivo art. 4.

    La reggenza dei restanti archivi notarili distrettuali è conferita con decreto ministeriale a conservatori e, ove occorra, ad impiegati di ruolo della carriera di concetto. Per eccezionali esigenze di servizio l'incarico può essere affidato ad impiegati di ruolo della carriera esecutiva che rivestano qualifica non inferiore ad aiutante principale.

    Le sedi, cui siano assegnati conservatori in qualità di reggenti, si considerano coperte a tutti gli effetti.

    I conservatori che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, si trovano preposti agli archivi notarili di cui al terzo comma dell'art. 1 verranno confermati nella sede con incarico della reggenza dell'ufficio.

    Ispettori generali del ruolo ad esaurimento possono con decreto ministeriale essere assegnati in sottordine e in soprannumero agli uffici di cui all'art. 2 del presente decreto. Nelle attribuzioni di tali impiegati non rientrano le ispezioni ordinarie e straordinarie degli archivi notarili di livello dirigenziale.

  4. Oltre a quelle istituzionali loro attribuite dall'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e alle altre elencate nel successivo articolo, i dirigenti preposti agli uffici periferici richiamati al primo comma del precedente art. 1 esercitano le seguenti funzioni particolari:


    1) concessione di congedi straordinari per matrimonio, per esami o per cure richieste dallo stato di invalidità e riduzione degli assegni nell'ipotesi di cui all'art. 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/ 1957, previa delega del competente organo centrale; legittimazione delle assenze autorizzate dalle disposizioni in vigore;

    2) attribuzione degli aumenti periodici e delle classi di stipendio (o di retribuzione);

    3) attribuzione degli aumenti anticipati di stipendio per nascita di figli;

    4) concessione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico degli impiegati e dei pensionati amministrati;

    5) corresponsione del trattamento provvisorio di pensione nei casi previsti dall'art. 162 del testo unico n. 1092 del 1973;

    6) liquidazione del trattamento di missione e di trasferimento e pagamento delle stesse sui fondi accreditati;

    7) attribuzione (a domanda) dell'indennità speciale annua di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, sostituito dall'art. 12 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

    8) concessione di sussidi in caso di particolare comprovata gravità e nei limiti di eventuale delega;

    9) stipulazione dei contratti (lettera b) degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972) e designazione del funzionario che, in qualità di ufficiale rogante, riceva detti contratti e i verbali di aggiudicazione;

    10) operazioni successive all'approvazione dei predetti contratti (liquidazione e pagamento del saldo previa collaudazione eseguita dai competenti organi; formazione e approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi entro gli originali limiti di spesa; non applicazione di clausole penali; determinazione di promuovere o resistere a liti senza la competente Avvocatura dello stato, lettere c), d), e), f) degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972);

    11) concessione e revoca di anticipazioni nonché recuperi a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1972 e con le modalità di cui al decreto 25 novembre 1972 del Ministro per il tesoro.


    Tutti i provvedimenti, emanati dai dirigenti e non aventi carattere preparatorio, sono definitivi.

    Nell'ambito delle circoscrizioni territoriali indicate nell'annessa tabella A i dirigenti superiori con funzioni di sovrintendenti provvedono altresì:

    a) alla formulazione di giudizi complessivi annuali;

    b) alla legalizzazione delle firme apposte su copie (totali o parziali) e su certificati dai capi degli archivi notarili distrettuali;

    c) al rilascio delle tessere di riconoscimento ad impiegati, pensionati e loro famiglie nonché alle variazioni ed annotazioni da apportare alle stesse anche ai fini di cui all'art. 200 del testo unico n. 1092/1973;

    d) al rilascio di documenti validi per la riscossione dei titoli di spesa emessi per il pagamento delle pensioni;

    e) a disporre, previa delega del Ministro, le ispezioni agli archivi notarili mandamentali proposte dal capo dell'archivio notarile distrettuale;

    f) alla elaborazione di progettazioni per la microfilmatura dei documenti e la meccanizzazione dei servizi.
    I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1) a 5), 9) e 10) debbono essere comunicati senza indugio, in copia autentica o in originale e a mezzo plico raccomandato, all'Amministrazione centrale e, all'occorrenza e secondo le istruzioni da emanarsi separatamente al competente ufficio controllo della Corte dei conti e alla ragioneria centrale (sezione archivi notarili).

    Ai dirigenti spetta inoltre provvedere, previa diffida ad adempiere entro congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori degli organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati.

  5. Oltre a quelle istituzionali loro attribuite dall'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, il personale direttivo preposto agli uffici periferici di cui al terzo comma del precedente art. 1 esercita le seguenti altre funzioni:

    1) concessione di congedi ordinari e di congedi annuali al personale di ruolo e n.d.r.;

    2) concessione di congedi per matrimonio al personale n.d.r.;

    3) rapporti informativi annuali, riduzione degli assegni per motivi disciplinari, sospensione cautelare e accertamenti delle cause di assenza dal servizio nei confronti del personale n.d.r.;

    4) assunzioni temporanee di personale straordinario e cancellazione dello stesso dagli appositi elenchi;

    5) sanzioni pecuniarie al personale di ruolo della carriera ausiliaria;

    6) apertura di partite provvisorie di spesa per il personale di prima nomina;

    7) pagamento in via provvisoria degli assegni di aspettativa per motivi di salute;

    8) richieste di visita di controllo per accertamenti delle condizioni di salute, previa delega ministeriale;

    9) concessione di sussidi funeratizi nei limiti di eventuale delega e secondo le modalità annualmente stabilite dal consiglio di amministrazione;

    10) autenticazioni ai fini amministrativi e autenticazioni di cui all'art. 5 della legge n. 1290/ 1962;

    11) liquidazione dei compensi per lavoro straordinario e pagamento degli stessi sui fondi accreditati;

    12) consegna delle copie dei decreti di liquidazione delle pensioni, attribuzione (d'ufficio) degli assegni accessori di cui all'art. 195, secondo comma, del testo unico n. 1092/1973, comunicazioni di cui all'art. 9 della legge n. 46/1958;

    13) recupero di crediti e rateizzazione dei rimborsi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1544/1955; recuperi di cui all'art. 36 cpv. del decreto del Presidente della Repubblica n. 895/1950;

    14) comunicazioni di cui agli articoli 3, terzo comma, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973 e ai decreti del Ministro per le finanze 12 marzo 1974 (art. 5) e 13 aprile 1974 (articoli 1 e 5);

    15) adempimenti di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, all'art. 145 del testo unico n. 1092/1973 e all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973;

    16) voltura delle partite, relative ai fitti passivi o ad annualità e altre prestazioni a carico del bilancio degli archivi notarili, a favore del nuovo avente diritto in caso di mutamento della persona dell'originario creditore;

    17) progettazioni per l'installazione di dispositivi termoigrometrici nonché di impianti per la deumidificazione, la prevenzione incendi e la protezione dalle scariche atmosferiche;

    18) adozione di misure (spolveratura periodica e disinfestazione del materiale e delle attrezzature archivistiche, rilegatura dagli atti ecc.) idonee ad assicurare la perfetta conservazione del materiale, nei limiti del fondo annualmente accreditati.

    I provvedimenti e gli atti di cui ai precedenti numeri 1) a 6), 8), 13), 15), 16) debbono essere comunicati in copia autentica o in originale e a mezzo plico raccomandato all'Amministrazione centrale e, all'occorrenza e secondo le istruzioni da emanarsi separatamente, alla Corte dei conti e alla ragioneria centrale.

    Le attribuzioni contemplate dal presente articolo spettano anche agli impiegati incaricati della reggenza dell'ufficio.

  6. I conservatori capi (r.e. ed aggiunti), assegnati in sottordine agli archivi notarili distrettuali di Roma, Milano, Napoli e Torino, oltre che attendere a compiti di collaborazione, esercitano le seguenti attribuzioni:


    1) denunzia delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 110 legge n. 89 del 1913, degli articoli 226 e 251 del regio decreto n. 1326 del 1914, dell'art. 22 cpv. del regio decreto-legge n. 1666 del 1937 e dell'art. 9 della legge n. 64 del 1934;

    2) riscossione delle tasse spettanti all'Archivio nonché delle quote di onorario, dei contributi e delle penalità spettanti alla Cassa nazionale del notariato con la procedura coattiva prevista per l'ingiunzione fiscale;

    3) concessione e revoca delle autorizzazioni contemplate dagli articoli 44 della legge n. 1158 del 1954, 304 del regio decreto n. 1326 del 1914 e 21 delle istruzioni 12 dicembre 1959;

    4) verificazione degli atti dei notai cessati dall'esercizio professionale nel distretto, provvedimenti e verbalizzazioni di cui all'art. 152, primo e secondo comma, del regio decreto n. 1326 del 1914; completamento, regolarizzazione e riordinamento degli atti dei predetti notai nonché provvedimenti di cui all'art. 149, ultimo comma, del regio decreto n. 1326 del 1914;

    5) spedizione di copie in forma esecutiva e annotazioni di cui all'art. 20 cpv. delle istruzioni 12 dicembre 1959;

    6) firma degli ordini di pagamento per spese fisse (art. 389 R.C.G.S. e art. 752 I.G.S.T. 30 giugno 1939) e consegna diretta degli assegni agli intestatari con le modalità di cui agli articoli 316, 420 e seguenti R.C.G.S.;

    7) concessione di congedi ordinari e annuali;

    8) richieste per il collocamento d'ufficio in aspettativa; accertamenti delle cause di assenza dal servizio del personale n.d.r.;

    9) ispezioni straordinarie di cui all'art. 78 del regio decreto n. 1326 del 1914;

    10) proposte e pareri di cui agli articoli 121 legge n. 89 del 1913 e 8 del regio decreto n. 3138 del 1923; vigilanza sul regolare andamento del servizio degli archivi notarili mandamentali; istruzioni agli archivisti o ai reggenti e denunzie al procuratore della Repubblica; ispezioni ai predetti archivi disposte ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del presente decreto.


    Le attribuzioni di cui ai numeri 1) a 4) del presente articolo vengono esercitate per competenza propria; quelle invece contemplate nei successivi numeri 5) a 10) sono esercitate unicamente per delega del titolare.

    Gli atti di delega per la firma degli ordini di pagamento e quelli di revoca di tale delega redatti in triplice esemplare, debbono convalidarsi con bollo dell'ufficio, essere sottoscritti dal delegante e, per presa visione, dal funzionario incaricato ed essere infine comunicati, pel tramite dell'ufficio centrale, alla Corte dei conti.

    Ai conservatori capi, eventualmente assegnati in sottordine agli archivi notarili di livello dirigenziale inferiore, si applicano le disposizioni del successivo articolo 7, numeri 5) e 7) a 10).

  7. I conservatori superiori, assegnati in sottordine agli archivi notarili distrettuali di cui all'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 723/ 1961, oltre che attendere a compiti di collaborazione esercitano le seguenti attribuzioni:


    1) operazioni di ritiro e controllo contemplate dagli articoli 142 e 145 del regio decreto n. 1326/1914 e rilascio delle prescritte ricevute;

    2) comunicazioni e denunzie di cui agli articoli 345, primo comma, 424, primo e secondo comma, 622 e 623 del codice civile; agli articoli 3 e 7 del regio decreto n. 318/1942; all'art. 85 del regio decreto n. 1238/1939; all'art. 38, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica numero 1409/1963;

    3) visto di cui all'art. 26 del regio decreto-legge n. 1737/1924;

    4) istruttoria per l'accertamento della dipendenza o meno dell'indennità da causa di servizio ai fini anche della concessione dell'equo indennizzo;

    5) richieste di cui all'art. 221, quarto comma, del regio decreto n. 1326/1914 e dell'art. 16 delle istruzioni 12 dicembre 1959;

    6) comunicazioni dei provvedimenti, adottati dall'Archivio, all'Amministrazione centrale;

    7) ricezione dei verbali di pubblicazione, apertura e restituzione degli atti di ultima volontà nonché dei verbali di restituzione dei documenti; richieste di trascrizioni dei legati;

    8) autenticazione delle copie (totali o parziali) degli atti depositati nell'archivio notarile e spedizione di certificati, anche negativi, concernenti i predetti atti; autenticazione delle copie da collocarsi in luogo dell'originale documento consegnato all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 98 del regio decreto numero 1368/1941; spedizione di copie, estratti e certificati richiesti ai sensi dell'art. 305 del regio decreto n. 1326/1914 o per uso del gratuito patrocinio; rilascio della copia del testamento pubblico ai sensi dell'art. 743 cpv. del codice di procedura civile; collazione;

    9) operazioni di inventario degli atti, repertori, registri, indici e sigilli dei notai per qualsiasi causa cessati dall'esercizio professionale nel distretto; redazione dei relativi verbali ed eventuali operazioni di cui all'art. 150, ultimo comma, del regio decreto n. 1326/1914;

    10) sottoscrizione delle bollette di riscossione.
    Le attribuzioni di cui ai numeri 1) a 6) del presente articolo vengono esercitate per competenza propria; quelle invece contemplate nei successivi numeri 7) a 10) sono esercitate unicamente per delega del titolare. Possono essere delegati a ricevere la promessa solenne e il giuramento degli impiegati a redigere i relativi verbali e quelli successivi di immissione in servizio (di prova o di ruolo). Ove manchi il conservatore capo (r.e. o aggiunto) potrà infine loro delegarsi quanto previsto ai numeri 6) e 8) dell'art. 6.

  8. Gli impiegati, che rivestono la qualifica di conservatore e siano assegnati agli archivi notarili distrettuali di cui all'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 723/1961, oltre ad attendere a compiti di collaborazione esercitano le seguenti attribuzioni di cui quelle riportate ai numeri 1) a 9) per competenza propria:


    1) autenticazioni a fini amministrativi (legge 4 gennaio 1968, n. 15, modoficata con legge 11 maggio 1971, n. 390);

    2) spedizione delle copie e dei certificati di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1737/1924, agli articoli 35, ultimo comma, 253, ultimo comma, e 257 cpv. delle istruzioni 12 dicembre 1959;

    3) comunicazioni di cui all'art. 14 cpv. del regio decreto-legge n. 1324/1923; all'art. 28, ultimo comma, delle istruzioni 12 dicembre 1959; all'art. 55 del regio decreto n. 1326/1914; all'art. 622 del codice civile;

    4) comunicazione dei provvedimenti, adottati dall'archivio, agli interessati, osservato il disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

    5) vidimazione dei fogli dei repertori notarili, dei fascicoli supplementari e del registro somme e valori;

    6) annotazioni di cui agli articoli 59 della legge n. 89/1913, 70 del regio decreto n. 1326/1914, 163 cpv. e 608, ultimo comma, del codice civile;

    7) rilascio delle ricevute di cui agli articoli 79 e 251 cpv. del regio decreto n. 1326/1914 e 57, quarto comma, delle istruzioni 12 dicembre 1959;

    8) rilascio del certificato, annotazioni e provvedimenti contemplati dagli articoli 250 e 251 R.C.G.S.;

    9) adempimenti di cui agli articoli 14, 35, 36, terzo comma, 42, 43, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, modificato con legge 25 novembre 1957, n. 1139; adempimenti di cui agli articoli 498, 505 cpv. e 508 R.C.G.S.;

    10) legalizzazione di firme su delega del titolare.
    I predetti impiegati partecipano alle commissioni di scarto dei documenti e, in mancanza ovvero nel caso di assenza o legittimo impedimento dei conservatori superiori, potrà loro delegarsi la sottoscrizione delle bollette di riscossione.

  9. Fermo restando il disposto dell'art. 3, primo comma, della legge n. 723 del 1961 gli impiegati della carriera di concetto in pianta stabile negli archivi notarili distrettuali svolgono altresì compiti di segreteria ed esplicano le seguenti altre attribuzioni:


    1) certificazioni e operazioni di cui all'art. 250 R.C.G.S. nei casi e con le modalità contemplate in detto articolo e in quello immediatamente successivo, salva la riserva prevista dall'art. 8, n. 8), del presente decreto;

    2) autenticazione delle copie di cui all'art. 367 R.C.G.S. e rilascio dei duplicati delle stesse nel caso previsto dalle I.G.S.T.; sottoscrizione delle situazioni partitarie;

    3) sottoscrizione dei prospetti trimestrali delle principali operazioni dell'archivio notarile;

    4) adempimenti e firme prescritti dagli articoli 398 cpv. e 423 R.C.G.S.;

    5) controfirma degli ordini di pagamento delle spese fisse nel caso previsto dall'art. 753 I.G.S.T. 30 giugno 1939;

    6) comunicazioni di cui all'art. 29, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 e all'art. 9 della legge 15 febbraio 1958, n. 46; consegna dei certificati di iscrizione nonché dei duplicati e delle copie degli stessi ai pensionati e autenticazione delle firme degli interessi su tali documenti; comunicazioni all'ufficio centrale per gli effetti di cui all'art. 5 cpv. del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423;

    7) autenticazione delle sottoscrizioni apposte alle dichiarazioni di esistenza in vita (art. 2 della legge n. 15/1968);

    8) vigilanza sulla esecuzione delle forniture e dei lavori (in appalto e in economia) ai sensi degli articoli 118 e 119 R.C.G.S.;

    9) controllo dei conti annuali degli archivi notarili mandamentali;

    10) intervento negli inventari di cui all'articolo 239 del regio decreto n. 1326/1914 o redazione degli stessi nel caso contemplato nell'ultimo comma dello stesso articolo;

    11) comunicazione agli interessati dei debiti accertati a loro carico specificandone l'ammontare, la causale e le modalità di recupero, osservato il disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

    12) servizi di cassa, compilazione dei documenti di entrata e, fuori dei casi stabiliti al capoverso successivo nonché all'art. 7, n. 10), e all'art. 8, ultimo comma, del presente decreto, sottoscrizione delle bollette di riscossione, con obbligo di versamento giornaliero di tutte le somme riscosse o comunque esistenti in cassa, nelle mani del capo dell'archivio.


    Negli uffici in cui la redazione delle bollette venga effettuata con sistema meccanografico la firma dei documenti di entrata e la materiale esazione dei relativi proventi possono delegarsi ad un impiegato appartenente alla carriera di concetto (o, all'occorrenza, a quella esecutiva) anche se vi prestino effettivo servizio i conservatori o conservatori superiori.

    Le attribuzioni di cui ai numeri 7) a 12) del presente articolo vengono esercitate per delega del titolare. In mancanza o in caso di assenza o legittimo impedimento di impiegati che rivestano la qualifica di conservatore potranno loro delegarsi le comunicazioni, la vidimazione e gli adempimenti di cui ai numeri 3), 5) e 9) del precedente articolo. In mancanza di impiegati direttivi partecipano alle commissioni di scarto dei documenti.

     
  10. Salvo quanto attribuito dal presente decreto alla competenza di altri organi, al dirigente generale, preposto alla direzione dell'ufficio centrale archivi notarili con funzioni di capo del personale, spetta l'emanazione dei provvedimenti che hanno per contenuto:


    1) i congedi ordinari e annuali al personale (di ruolo e n.d.r.) in servizio presso l'ufficio centrale e a quello preposto agli uffici periferici;

    2) i congedi straordinari e le aspettative ai direttori di divisione;

    3) le aspettative per motivi di famiglia;

    4) le sanzioni disciplinari della censura e della riduzione di stipendio;

    5) le sanzioni pecuniarie al personale ausiliario in servizio presso l'ufficio centrale;

    6) la sospensione cautelare obbligatoria di impiegati in servizio presso l'ufficio centrale nel caso di cui all'art. 91, primo comma, ultima parte, del testo unico n. 3/1957;

    7) la sospensione della qualifica per pena detentiva e la revoca di diritto della sospensione stessa;

    8) la concessione degli assegni alimentari;

    9) I rapporti informativi annuali, la sospensione cautelare e relativa revoca, la riduzione degli assegni per motivi disciplinari nei confronti del personale n.d.r. in servizio presso l'ufficio centrale, la concessione dell'assegno alimentare ai familiari dello stesso;

    10) la proroga del periodo di prova, la risoluzione del rapporto d'impiego a norma dell'art. 10 del testo unico n. 3/1957 e la liquidazione della relativa indennità; la restituzione ai ruoli di provenienza ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 1077/1970;

    11) il collocamento a riposo e le volontarie dimissioni dall'ufficio del personale di ruolo;

    12) la decadenza dall'impiego anche per i casi di incompatibilità e la decadenza dalla nomina;

    13) la diffida di cui all'art. 63 del testo unico n. 3/1957;

    14) la dispensa dal servizio a norma degli articoli 71 e 129 del testo unico n. 3/1957;

    15) la cessazione dal servizio per passaggio ad altra carriera o per assunzione di altro pubblico impiego;

    16) il collocamento in disponibilità e la successiva dispensa dal servizio;

    17) la concessione delle quote di aggiunta di famiglia;

    18) la liquidazione dei compensi per lavoro straordinario agli impiegati in servizio presso l'ufficio centrale e la liquidazione dei compensi ai componenti di commissioni costituite con decreto del Ministro;

    19) la concessione di sussidi agli impiegati degli archivi notarili loro vedove e orfani;

    20) le ammende, multe ed altre penalità pecuniarie di cui agli articoli 9, terzo comma, 21, 22 e 25 del regio decreto numero 970/1929, agli articoli 228, 229, 337 e 436 R.C.G.S.; all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1096/1955;

    21) i recuperi di crediti derivanti da responsabilità di funzionari e impiegati (art. 73 cpv. del regio decreto n. 2440/1923; art. 1 del regio decreto-legge n. 295/1939; art. 4 della legge numero 424/1966);

    22) la liquidazione dei danni, la stipulazione e il pagamento delle transazioni di cui all'art. 5 della legge n. 1833/1962;

    23) le somministrazioni di fondi agli archivi notarili distrettuali e sussidiari (art. 21 del regio decreto n. 970/1929);

    24) la reggenza degli archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali; l'applicazione di impiegati da uno ad altro archivio; l'incarico delle ispezioni e verificazioni agli atti dei notai in esercizio o cessati o trasferiti; la revoca dei relativi provvedimenti. Le attribuzioni di cui al presente numero vengono esercitate previa delega del Ministro;

    25) le ispezioni straordinarie agli archivi notarili;

    26) l'autorizzazione ad eseguire servizi in economia nonché le autorizzazioni previste dagli articoli 15 e 21, primo comma, ultima parte, del regio decreto n. 970/1929. Le attribuzioni di cui al presente numero vengono esercitate previa delega del Ministro per la giustizia e, occorrendo, di quello per il tesoro;

    27) assegnazione del personale (esclusi i dirigenti) ai servizi amministrativi o contabili dell'ufficio centrale e movimento del personale stesso fra le maggiori ripartizioni di tale ufficio.

    Il predetto dirigente generale esercita inoltre le funzioni ad esso direttamente attribuite da norme legislative e regolamentari nonché quelle di competenza dei direttori di divisione nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o legittimo impedimento del titolare.


    I provvedimenti del ripetuto dirigente, ad eccezione di quelli aventi carattere preparatorio o riguardanti i movimenti di personale nell'ambito dell'ufficio, sono definitivi.

    Le attribuzioni particolari, spettanti al direttore dell'ufficio centrale archivi notarili a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, competono al capo della direzione generale affari civili per gli atti e provvedimenti i cui limiti di valore eccedono, nell'ambito di un terzo, quelli in detto articolo contemplati.

  11. Fatte salve le competenze devolute col presente decreto ad altri organi, al direttore di divisione che amministra il personale e gli affari generali spettano:


    1) la concessione di congedi straordinari;

    2) la legittimazione delle assenze autorizzate dalle disposizioni in vigore;

    3) la legittimazione delle astensioni facoltative previste dalla legge n. 1204/1971;

    4) la riduzione o soppressione del trattamento economico nell'ipotesi di cui all'art. 7 della legge n. 1204/1971;

    5) la concessione di aspettative per servizio militare, per infermità, per mandato parlamentare, per cariche elettive presso enti autarchici territoriali o presso organizzazioni sindacali;

    6) l'attribuzione dei benefici combattentistici e degli aumenti periodici di stipendio anticipati anche per merito;

    7) l'attribuzione dei normali aumenti di stipendio (o retribuzione) o delle classi di stipendio;

    8) la liquidazione del trattamento di missione e di trasferimento;

    9) l'emanazione dei ruoli per spese fisse (stipendi e pensioni), la richiesta ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale di prima nomina gli assegni fissi di spettanza, le comunicazioni di ritenute di natura non fiscali contenenti l'attestazione che non vengono superati i limiti di credibilità degli stipendi o pensioni e gli altri particolari stabiliti dalle disposizioni vigenti;

    10) la costituzione e l'annullamento della posizione assicurativa;

    11) l'adozione dei provvedimenti relativi al riconoscimento di anzianità ai fini di carriera, alla liquidazione del trattamento di quiescenza diretto, alla riversibilità della pensione in favore dei familiari dei dipendenti degli archivi notarili, alla liquidazione del trattamento privilegiato diretto e di riversibilità, al riscatto dei servizi pre-ruolo, alle domande di cui all'art. 147 del testo unico n. 1092/1973;

    12) la riunione e ricongiunzione dei servizi nonché la determinazione e riparto di cui agli articoli 151 e 153 del testo unico n. 1092/1973;

    13) il rilascio dei documenti di cui all'articolo 200 del testo unico n. 1092/1973;

    14) la concessione del trattamento provvisorio di pensione;

    15) le autorizzazioni per l'estinzione degli ordini di pagamento dei ratei di pensione mediante accreditamento su c/c postale a nome del pensionato;

    16) la comunicazione immediata ai singoli archivi notarili di ogni fatto o provvedimento che determini ritardi o variazioni nel trattamento economico dei dipendenti da loro amministrati;

    17) ogni altra attribuzione, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, non espressamente devoluta dalla legge o dal regolamento ad altri organi;

    18) il movimento fra i reparti della divisione, del personale in servizio;
    Egli esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite da norme legislative o regolamentari; predispone i decreti presidenziali d'istruzione o soppressione degli archivi notarili mandamentali e i provvedimenti concernenti gli archivisti e i reggenti dei predetti uffici mandamentali; autorizza i versamenti degli atti antichi ai competenti archivi di Stato e le spese relative; è responsabile della regolare tenuta del protocollo e dell'archivio dell'ufficio centrale. Dispone infine, in materia di personale e di affari generali, per gli atti preliminari di competenza degli organi superiori.

  12. Fatte salve le competenze devolute dalla legge o col presente regolamento ad altri organi, al primo dirigente preposto alla divisione «Patrimonio e contabilità» spettano, entro i limiti di valore stabiliti dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 478/1972, l'emanazione degli atti vincolati di competenza dell'Amministrazione centrale degli archivi notarili, la stipulazione dei contratti che interessano la predetta Amministrazione centrale e tutte le operazioni successive alla stessa nonché l'eventuale non applicazione di clausole penali, l'approvazione dei contratti stipulati dai capi degli archivi notarili, la conclusione e approvazione delle transazioni relative a lavori forniture e servizi, il promuovere liti attive e il resistere a quelle passive. I provvedimenti emanati nelle materie di cui sopra sono definitivi.

    Al predetto dirigente spettano inoltre:


    1) la liquidazione dei danni, la stipulazione e il pagamento delle transazioni per i sinistri di cui all'art. 4, primo comma, della legge numero 1833/1962 previa autorizzazione del direttore dell'ufficio centrale;

    2) l'emissione dei titoli di pagamento relativi ad atti d'impegno di spesa divenuti esecutivi qualunque sia l'importo;

    3) l'emanazione dei ruoli di spesa fissa (esclusi gli stipendi e le pensioni);

    4) le comunicazioni di cui agli articoli 3, terzo comma e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973 e ai decreti del Ministro per le finanze 12 marzo 1974 (art. 5) e 13 aprile 1974 (articoli 1 e 5);

    5) la revisione amministrativa dei rendiconti trimestrali di cui all'art. 25 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970;

    6) la tenuta al corrente dell'elenco di cui all'art. 61 R.C.G.S.;

    7) la verifica periodica prescritta dall'articolo 306, quarto comma, R.C.G.S.;

    8) il movimento, fra i reparti della divisione, del personale in servizio.


    Egli dispone infine in materia contrattuale e contabile per gli atti preliminari e istruttori di competenza degli organi superiori.

    12-bis. Spetta al primo dirigente, preposto alla divisione competente per i servizi del registro generale testamenti:


    1) disporre per gli atti preliminari e istruttori di competenza del conservatore;

    2) ordinare le iscrizioni nel R.G.T., rilasciare i certificati relativi alle stesse, fornire ai competenti organismi degli Stati aderenti le indicazioni consentite, applicare le sanzioni amministrative per le contravvenzioni alla L. 25 maggio 1981, n. 307. Le attribuzioni di cui al presente numero vengono esercitate previa delega del conservatore;

    3) controllare i dati acquisiti dal R.G.T. e chiedere agli archivi notarili, alle autorità consolari italiane e agli organismi degli Stati aderenti notizie e informazioni per gli affari di sua competenza;

    4) controllare che la liquidazione, la riscossione e il versamento dei proventi spettanti al R.G.T. vengano eseguiti con esattezza e regolarità;

    5) effettuare la revisione amministrativa dei conti resi dall'incaricato della riscossione;

    6) disporre il movimento del personale fra i reparti della divisione (1).

    (1) Aggiunto dall'art. 2, D.M. 24 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 14 gennaio 1982, n. 13).

  13. I conservatori superiori, assegnati all'ufficio centrale archivi notarili, dirigono i reparti cui sono preposti dal capo del personale, provvedono agli atti di mera esecuzione, predispongono tutti gli atti preliminari ed istruttori nei procedimenti amministrativi di competenza degli organi superiori, esercitano le attribuzioni loro delegate dai predetti organi, svolgono funzioni di segretario nel consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina, custodiscono i contratti e ne tengono il repertorio, autenticano le copie degli enti originali da loro ricevuti e le rilasciano alle parti che ne facciano richiesta.


    Un impiegato con qualifica non inferiore a conservatore superiore, all'uopo designato dal capo del personale, cura la tenuta degli stati matricolari, dei fascicoli personali e del ruolo di anzianità nonché le prescritte pubblicazioni nel Bollettino ufficiale; raccoglie, acquisendoli anche d'ufficio, i documenti di stato civile (personali e di famiglia) richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza nonché quelli relativi a precedenti servizi prestati e a periodi di studio o di esercizio professionale di cui all'art. 13 del testo unico n. 1092/1973; redige per gli impiegati assegnati all'ufficio centrale il rapporto di cui all'art. 37, ultimo comma, del testo unico n. 3/1957.

    Un impiegato con qualifica non inferiore a conservatore superiore nominato con decreto del Ministro, riceve in qualità di ufficiale rogante i contratti riguardanti l'Amministrazione centrale degli archivi notarili nonché i processi verbali di aggiudicazione.

    Il personale con qualifica di conservatore capo (aggiunto o ad esaurimento), in servizio presso il predetto ufficio centrale, è preposto alla direzione dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di più reparti.

    I servizi e le funzioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo possono, all'occorrenza, attribuirsi ad un conservatore o, in mancanza, ad un impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale. I servizi e le funzioni di cui al primo comma sono disimpegnati anche dal personale con qualifica di conservatore capo (aggiunto o ad esaurimento).

  14. I conservatori, in servizio presso l'ufficio centrale degli archivi notarili, oltre ad attendere a compiti di collaborazione, esercitano per competenza propria le seguenti attribuzioni:


    1) autenticazioni a fini amministrativi e certificazioni;

    2) rilascio delle copie dello stato matricolare o degli atti di cui l'impiegato abbia diritto nonché delle copie di cui all'art. 169 del testo unico n. 3/1957 sostituito dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1077/1970;

    3) comunicazione di provvedimenti (adottati dall'Amministrazione centrale) agli interessati, osservato il disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

    4) comunicazione dell'emissione dei titoli di spesa agli interessati (art. 1, primo e quarto comma, del regio decreto n. 550/1927);

    5) comunicazioni di cui agli articoli 149, 151, 152, 153 e 193 del testo unico n. 1092/1973;

    6) trasmissione degli atti, istruttoria e comunicazioni di cui agli articoli 23, 24, 26 e 27 del testo unico n. 1032/1973;

    7) adempimenti di cui agli articoli 14, 35, 36, terzo comma, 42, 43, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 (modificato con legge n. 1139/1957) nei confronti del personale in servizio presso l'ufficio centrale; adempimenti di cui agli articoli 498, 505 cov. e 508 R.C.G.S.;

    8) istruttorie delle pratiche.

  15. Il personale della carriera di concetto, assegnato all'ufficio centrale degli archivi notarili, svolge compiti di segreteria e collaborazione, veglia sulla regolare esecuzione delle forniture e dei lavori, compila i titoli di spesa, fa parte, come segretario, di commissioni. Coadiuvato da impiegati della carriera esecutiva esplica il controllo dei rendiconti trimestrali e cura la somministrazione degli stampati agli uffici periferici. Rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni e attende ad ogni altro servizio d'istituto.

    Allo stesso personale, quando non possa provvedersi con impiegati della carriera direttiva, vengono affidati i compiti elencati nel precedente articolo.

    Con decreto del Ministro un impiegato con qualifica non inferiore a segretario principale è incaricato dell'esecuzione dei pagamenti dei titoli di spesa riguardanti l'ufficio centrale nonché della somministrazione di fondi agli archivi notarili distrettuali e sussidiari.

  16. Gli impiegati, che abbiano agito per delega, rispondono, ai sensi dell'art. 18 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dei danni derivanti all'amministrazione da violazione di obblighi di servizio.


    La delega non comporta sospensione dall'esercizio della competenza del titolare in ordine agli oggetti della delegazione e deve essere espressamente menzionata nel provvedimento adottato dal delegato.

    Al delegato è fatto divieto di subdelegare e di emanare provvedimenti in contrasto con direttive legittimamente impartite dal delegante.

    Gli atti, emanati in base alla delegazione, sono d'ufficio annullabili da parte del delegante per motivi di legittimità.

    La funzione di rappresentanza, spettante a norma dell'art. 2 cpv. del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ai dirigenti nell'esercizio delle proprie attribuzioni, non è delegabile a dirigenti gerarchicamente sottordinati.

    I provvedimenti di delega vanno debitamente comunicati al delegato e trasmessi quindi in copia autentica all'ufficio centrale.

    Il direttore dell'ufficio centrale e i direttori di divisione possono delegare la propria firma per determinati atti e unicamente per il caso in cui siano materialmente impossibilitati a porli in essere. Tale delega di firma «per ordine» non comporta per il delegato l'esercizio di attribuzioni proprie del delegante.

  17. Per i primi dirigenti preposti alle divisioni dell'ufficio centrale archivi notarili il rapporto informativo è compilato dal direttore del predetto ufficio centrale che lo trasmette al consiglio di amministrazione degli archivi stessi per il giudizio complessivo.


    Per gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili con qualifica non inferiore a conservatore superiore, assegnati al predetto ufficio centrale, il rapporto è compilato dal dirigente preposto alla divisione cui appartengono, o da quello all'uopo assegnato dal direttore dell'ufficio, ed è vistato dal capo del personale che lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Nei confronti dei conservatori, assegnati come sopra, il rapporto informativo è compilato dal dirigente preposto alla divisione cui appartengono, o da quello all'uopo designato dal direttore dell'ufficio, ed il giudizio complessivo è espresso dal dirigente generale.

    Per i segretari capi e i segretari principali, assegnati all'ufficio centrale, il rapporto informativo è compilato dal dirigente preposto alla divisione cui appartengono o da quello all'uopo designato dal direttore del predetto ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente generale.

    Per i segretari capi e i segretari principali, assegnati all'ufficio centrale, il rapporto informativo è compilato dal dirigente preposto alla divisione cui appartengono o da quello all'uopo designato dal direttore del predetto ufficio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione cui appartengono o da quello egualmente designato.

    Nei confronti degli impiegati, assegnati all'ufficio centrale e distaccati presso l'apposita sezione della ragioneria centrale, la competenza alla redazione dei rapporti e, salvo il disposto del precedente terzo comma, alla formulazione del giudizio complessivo spetta rispettivamente al conservatore capo (o superiore) e al direttore di divisione all'uopo designato dal capo del personale.

    Nei confronti del personale n.d.r. in servizio presso l'Amministrazione centrale il rapporto annuale è compilato dal direttore dell'ufficio cui spetta anche formulare il giudizio complessivo.

  18. Per i primi dirigenti e per gli impiegati delle qualifiche ad esaurimento, preposti in qualità di titolari o di reggenti agli uffici periferici di livello dirigenziale, il rapporto informativo è compilato dal capo del personale degli archivi notarili e il giudizio complessivo espresso dal consiglio di amministrazione degli archivi stessi.


    Per i conservatori capi aggiunti, preposti in qualità di reggenti ad archivi notarili di livello dirigenziale, il rapporto informativo è compilato dal procuratore della Repubblica e il giudizio complessivo espresso dal consiglio di amministrazione degli archivi notarili.

    Per i conservatori capi (ruolo ad esaurimento o aggiunto) e per i conservatori superiori, preposti in qualità di titolari ad archivi notarili distrettuali, il rapporto informativo è compilato dal procuratore della Repubblica e il giudizio complessivo espresso dal competente consiglio di amministrazione.

    Nei confronti dei conservatori e degli altri impiegati incaricati della reggenza degli archivi di cui all'art. 1, ultimo comma, del presente decreto il rapporto informativo è compilato dal procuratore della Repubblica e il giudizio complessivo espresso dal procuratore generale presso la corte d'appello.

  19. Per i conservatori capi (aggiunti o ad esaurimento) e per i conservatori superiori, assegnati in sottordine agli archivi notarili di cui all'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 723 del 1961, il rapporto informativo è compilato dal preposto all'ufficio e il giudizio complessivo espresso dal consiglio di amministrazione.


    Alla compilazione del rapporto informativo per i conservatori in servizio negli archivi notarili menzionati nel precedente comma è competente il capo dell'ufficio cui spetta anche formulare il giudizio complessivo.

    Per gli ispettori generali r.e., assegnati in sottordine alle circoscrizioni ispettive degli archivi notarili, il rapporto informativo è compilato dal capo della predetta circoscrizione e il giudizio complessivo espresso dal consiglio d'amministrazione. Ove l'ufficio dirigenziale sia vacante la compilazione spetta al capo del personale.

  20. Per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio negli archivi notarili distrettuali, il rapporto informativo è compilato dal capo dell'archivio. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente superiore competente a norma dell'art. 4 o da chi è incaricato di svolgere le funzioni, purché rivesta qualifica dirigenziale.


    Per il personale diurnista di 3ª e 4ª categoria in servizio negli archivi notarili distrettuali rapporto annuale è compilato dal capo dell'archivio cui spetta anche formulare il giudizio complessivo.

    Per gli impiegati delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio negli archivi notarili distrettuali di Milano, Napoli, Roma e Torino, il giudizio complessivo è espresso dal procuratore della Repubblica.

  21. I rapporti informativi sono trasmessi al Ministero di grazia e giustizia entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.


    Per determinare la competenza alla compilazione deve farsi riferimento al momento in cui il rapporto viene redatto.

  22. L'ufficio centrale degli archivi notarili è ordinato come segue:


    Segreteria del capo del personale:

    Esame e smistamento della corrispondenza. Affari riservati e disciplina; sospensione cautelare obbligatoria, sospensione dalla qualifica per pena detentiva, assegni alimentari; sanzioni pecuniarie; sanzioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio.

    Rapporti informativi, fascicoli personale e stati matricolari. Pubblicazioni nel Bollettino ufficiale. Congedi ordinari ai capi degli archivi notarili e al personale dell'ufficio centrale; congedi straordinari e aspettative ai direttori di divisione; aspettative per motivi di famiglia e disponibilità. Collocamento a riposo, dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza dalla nomina e dall'impiego, cessazioni dal servizio per passaggio di carriera o per assunzione di altro pubblico impiego, diffida di cui all'art. 63 del testo unico n. 3/1957.

    Proroga del periodo di prova, risoluzione del rapporto d'impiego e liquidazione dell'indennità; restituzione ai ruoli di provenienza. Aggiunta di famiglia e sussidi. Ammende, multe e altre penalità pecuniarie previste dalle norme contabili. Recupero di crediti derivanti da responsabilità di funzionari e impiegati. Assegnazione del personale (esclusi i dirigenti) ai servizi amministrativi e contabili dell'ufficio centrale e movimento del personale stesso fra le maggiori ripartizioni di tale ufficio. Attribuzioni delegate dal Ministro al direttore dell'ufficio. Ogni altro provvedimento di competenza del capo del personale degli archivi notarili.

    Assunzione temporanea di personale straordinario presso l'ufficio centrale e cancellazione di tale personale dagli appositi elenchi.


    Divisione affari generali e personale:

    Reparto I - Studi e ricerche per l'organizzazione dell'amministrazione, per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure, per la meccanizzazione dei servizi. Studi e ricerche aventi per oggetto questioni di natura giuridica e tecnica attinenti ai settori di competenza dell'amministrazione quesiti di carattere generale. Elaborazione di schemi di disegni di legge e di regolamenti d'iniziativa dell'amministrazione per il parere dell'amministrazione sulle proposte di legge d'altra iniziativa. Protocollo dell'archivio dell'ufficio centrale. Raccolta delle leggi, dei decreti, dei bollettini ufficiali e delle circolari. Biblioteca. Ispezioni e vigilanza sugli uffici periferici. Versamento degli atti agli archivi di Stato. Soppressione degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, autorizzazioni di cui all'art. 304 del regio decreto n. 1326/1914 e agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge n. 1666/1937. Istituzione e soppressione di archivi notarili mandamentali; nomina, dispensa ed altri provvedimenti concernenti gli archivi e i reggenti. Statistica.

    Reparto II - Assunzioni dirette, concorsi. Nomine, promozioni, trasferimenti, comandi, collocamenti fuori ruolo. Congedi e aspettative. Riammissione in servizio. Riscatto dei servizi, liquidazione delle pensioni e delle indennità una tantum, costituzione della posizione assicurativa I.N.P.S. Comunicazioni e trasmissione di atti al fondo di previdenza. Sospensione cautelare. Sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio. Compensi per lavoro straordinario. Benefici combattentistici, aumenti periodici di stipendio anche anticipati e attribuzione classi di stipendio. Ruoli di spese fisse (stipendi e pensioni).

    Ogni altro atto e provvedimento di competenza della divisione che amministra il personale.


    Divisione patrimonio e contabilità:

    Reparto I - Acquisti, vendite, permute e locazioni (attive e passive) di immobili. Acquisti in genere, forniture, trasporti e lavori in appalto e in economia. Autorizzazioni alla installazione e manutenzione di attrezzature antincendio, di dispositivi per la protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti di messa a terra, di impianti termoigrometrici e deumidificatori nonché di apparecchiature elettroniche e per la fotoriproduzione e la microfilmatura. Autorizzazione per la spolveratura e la disinfestazione dei fondi archivistici e delle relative attrezzature nonché per la derattizzazione. Esercizio, manutenzione e riparazione degli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione. Liquidazione dei danni cagionati dalla circolazione dei predetti autoveicoli e transazioni relative.

    Reparto II - Bilancio di previsione e relative variazioni, rendiconto patrimoniale. Versamenti delle ritenute sui pagamenti. Inventario. Gestione del conto corrente postale intestato all'amministrazione, emissione dei titoli di pagamento relativi ad atti d'impegno di spesa divenuti esecutivi, pagamenti diretti, delegazioni o ordinazioni agli archivi notarili e somministrazioni di fondi agli stessi.

    Prelevamenti di somme dai conti correnti postali intestati agli archivi notarili e versamenti delle stesse al conto corrente «Fondo dei sopravanzi». Investimento di somme esistenti sul predetto conto corrente «Fondo dei sopravanzi». Ruoli di spese fisse (esclusi quelli relativi a stipendi e pensioni). Riscontro dei conti (riscossioni e versamenti, prelevamenti e pagamenti) e dei relativi documenti resi e prodotti dagli agenti e dai funzionari delegati. Liquidazione delle indennità di missione per l'apposizione e rimozione dei sigilli e rimborso delle spese di cui all'art. 55, primo e secondo comma, delle istruzioni 12 dicembre 1959.

    Divisione R.G.T.

    Reparto I - Programmazione per la gestione automatizzata del R.G.T. Acquisizione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni concernenti gli atti di ultima volontà redatti nel territorio della Repubblica italiana e nei paesi aderenti alla convenzione di Basilea 16 maggio 1972 o ricevuti all'estero dalle autorità consolari italiane. Iscrizioni nel R.G.T., controllo e rettificazione dei dati acquisiti e memorizzati. Conservazione e custodia degli archivi relativi al R.G.T., delle schede notizia e dei relativi registri e microfilms. Certificazioni, comunicazioni e informazioni concernenti le iscrizioni nel R.G.T.

    Reparto II - Rapporti diretti con i competenti organismi degli Stati aderenti alla convenzione summenzionata, con gli archivi notarili della Repubblica e all'occorrenza con le autorità consolari italiane e con i pubblici uffici per la materia concernente i R.G.T. Liquidazione, riscossione e versamento di tasse e proventi spettanti al R.G.T; revisione amministrativa dei rendiconti periodici delle entrate e del conto giudiziale resi dall'incaricato della riscossione delle tasse e proventi suddetti. Applicazione di sanzioni amministrative per contravvenzioni alla L. 25 maggio 1981, n. 307, riscossione e versamento (2).

    (2) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 24 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 14 gennaio 1982, n. 13).

  23. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Le disposizioni contenute negli articoli 4 e 9 hanno effetto dal 1° gennaio 1976. La normativa concernente la competenza alla redazione dei rapporti informativi trova applicazione per i rapporti che riguardano il servizio prestato nel 1975.



Tabella allegato A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DELLE SOVRINTENDENZE
(articoli 4 e 11)

Torino: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali dell'Emilia-Romagna, della Liguria, del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Milano: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali del Friuli-Venezia Giulia, della Lombardia, del Veneto e del Trentino-Alto Adige.

Roma: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali degli Abruzzi, del Lazio, delle Marche, del Molise, della Sardegna, dell'Umbria e della Toscana.

Napoli: archivi notarili distrettuali, sussidiari e mandamentali della Basilicata, della Calabria, della Campania, delle Puglie e della Sicilia.