ARCHIVIO - Decreto 9 novembre 2001 - Sgravi contributivi per le cooperative sociali che assumono detenuti

9 novembre 2001

"Sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno"

( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2002 )

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

Considerato il ruolo primario del lavoro nell'attuazione del trattamento penitenziario finalizzato alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati;

Attesa l'opportunità di individuare misure idonee a promuovere l'occupazione dei detenuti;

Vista la legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e, in particolare, l'art. 1, che ha modificato l'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Visto, in particolare, il comma 3-bis dell'art. 4 della legge n. 381 del 1991, che prescrive che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, da emanare ogni due anni, è individuata la misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari;

Visto l'art. 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193;

 

Decreta:
 

Art. 1.

 

  1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura dell'80 per cento, sia per quanto attiene alla quota a carico dei datori di lavoro, sia per quanto attiene alla quota a carico dei lavoratori, fino alla concorrenza di 5000 milioni di lire annue (Euro 2.582.284,5), per il triennio 2000-2002.
     
  2. Il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli oneri derivanti dalla riduzione di cui al comma 1, è effettuato sulla base di apposita rendicontazione.