Circolare 10 gennaio 2019 - Regime della preventiva autorizzazione per incarico extraistituzionale – Art. 53, dlgs n. 165 del 2001 – Incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria – Applicabilità - Esclusione

10 gennaio 2019

 

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

 

Regime della preventiva autorizzazione per incarico extraistituzionale – Art. 53, dlgs n. 165 del 2001 – Incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria – Applicabilità - Esclusione

L’incarico a cui sia chiamato il dipendente pubblico, per l’espletamento di compiti che concorrono alla realizzazione della funzione giudiziaria, esula dall’ambito applicativo dell’art. 53 dlgs n. 165 del 2011, in quanto conferito da un soggetto (l’autorità giudiziaria) non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui l'art. 53 d.lgs. 165del 2001 si riferisce.

Osservazioni
L’ufficio istante richiede chiarimenti in merito all’esatto ambito applicativo della circolare prot. 23/99/U del 4 gennaio 1999. Detta circolare è stata emanata nella vigenza dell’art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993. Il regime giuridico allora vigente prevedeva (per quanto qui di interesse) che: «i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza» (art. 58, comma 7, come modificato dal dlgs n. 80 del 1998). Analoga disposizione è oggi attualmente vigente in seno all’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 («i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza»). Sulla base di questo dato normativo, la menzionata circolare del 1999 ha escluso che gli incarichi assegnati ai dipendenti pubblici, dall’autorità giudiziaria possano ricadere nell’ambito applicativo del regime autorizzatorio, evidenziando la incompatibilità delle disposizioni rispetto alla funzione giurisdizionale. La circolare in esame precisa anche che il regime di preventiva autorizzazione è incompatibile anche «con le nomine che, seppure non provengono dal giudice, attengono comunque alla funzione giudiziaria. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di nomina di uno stimatore da parte degli ufficiali giudiziari che eseguono un pignoramento, contemplata dall’art. 518 c.p.c., nonché alla possibilità da parte degli agenti di p.g. di avvalersi, nello svolgimento delle indagini, anche di propria iniziativa, di ausiliari aventi specifiche competenze tecniche (vedi art. 348, comma quattro, c.p.p.). Non vi è dubbio che l’applicazione di tali norme, anche alle ipotesi dianzi indicate, potrebbe comportare, sia per la specificità e particolare competenza necessaria ad espletarli, sia per l’urgenza di effettuarli, gravi situazioni di intralcio all’attività giudiziaria».
Il principio di diritto espresso dalla circolare è, dunque, il seguente: l’incarico a cui sia chiamato il dipendente pubblico, per l’espletamento di compiti che concorrono alla realizzazione della funzione giudiziaria esula dall’ambito applicativo dell’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2011.
Questa linea interpretativa è, invero, condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa che esclude l’applicabilità del regime autorizzatorio quanto l’incarico provenga dall’autorità giudiziaria, ossia un soggetto non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui l’art. 53 d.lgs. 165/2001 si riferisce (Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2017 n. 3513), trattandosi in questo caso non di un contratto d’opera professionale o di altro tipo, ma di una funzione pubblica che si adempie a fini di giustizia (Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 2017 n. 4424). Ha osservato l’autorità giudiziaria amministrativa che un’interpretazione delle norme dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 nel senso di comprendere comunque gli incarichi dell’autorità giudiziaria «sarebbe altresì contraria alla Costituzione. La Corte costituzionale, con la sentenza 14 aprile 1998 n. 440 (citata dalla circolare del 1999) ha infatti ritenuto contrastante con l’art. 101 Cost, e con l’indipendenza della Magistratura da esso garantita una norma di legge, la quale vietava al magistrato di scegliere il perito cui affidare la perizia in materia di opere d’arte e lo obbligava a tal fine a rivolgersi ad un organo amministrativo, nella specie al Ministro per i beni culturali, per averne l’indicazione della persona alla quale conferire il relativo incarico» (Tar Campania, Napoli, sez. II, 17 maggio 2016 n. 2528).

Risposta al quesito
Orbene, riassumendo, si può rispondere ai quesiti in esame come a seguire:

QUESITO 1: Se gli incarichi retribuiti di coadiutore (per l’espletamento di attività materiali di supporto) a personale dell’ufficio (assistenti giudiziari appartenenti prevalentemente alla stessa cancelleria fallimentare), assegnati nell’ambito delle procedure concorsuali della cancelleria fallimentare, richiedano la preventiva autorizzazione, in applicazione dell’art. 53 del d.lgs, n. 165 del 2001 (in quanto incarichi per attività extraistituzionale).

RISPOSTA: L’incarico a cui sia chiamato il dipendente pubblico per l’espletamento di compiti che concorrono alla realizzazione della funzione giudiziaria esula dall’ambito applicativo dell’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2011, in quanto conferito da un soggetto (l’autorità giudiziaria) non identificabile con le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici ovvero i privati cui l’art. 53 d.lgs. 165 del 2001 si riferisce.

Roma, 10 gennaio 2019

Il Direttore generale
Michele Forziati