Circolare del 22 gennaio 2010 - Trascrizione dei provvedimenti di sequestro di beni immobili o mobili registrati emessi nell’ambito di procedimenti penali.

22 gennaio 2010


Prot.: m_dg.DAG. 22/1/2010.0010465.U
      

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Loro Sedi

e, p.c.,

All’Ispettorato Generale
Sede


La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha dettato importanti disposizioni che incidono direttamente e con portata innovativa sulla materia della trascrizione dei provvedimenti di sequestro di beni immobili o mobili registrati emessi nell’ambito di procedimenti penali.

Va premesso che con circolare del 15 maggio 2008 il Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia aveva analiticamente esaminato la normativa allora vigente in materia di sequestro di beni immobili, considerando i casi in cui era possibile procedere alla trascrizione del decreto con i correlati effetti in ordine agli oneri finanziari.
Per l’espletamento delle formalità nelle ipotesi di sequestro conservativo dei beni immobili dell’imputato erano state richiamate le modalità previste dal codice di procedura civile, con esclusione di qualsiasi onere finanziario, a norma del combinato disposto degli artt. 316 segg. c.p.p, 103 disp. att. c.p.p., 679 c.p.c. e 16 lett. a) D.L.vo n. 347/90, a norma del quale “sono eseguite con prenotazione a debito dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni delle rispettive leggi: a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui all'art. 316 del codice di procedura penale …”.
La possibilità di procedere alla trascrizione era stata, altresì, riconosciuta in relazione ai provvedimenti di sequestro e di confisca adottati nell’ambito dei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di persone sospettate di appartenere alla criminalità organizzata, in linea con il previgente art. 2 quater legge n. 575/65.
Ad analoghe conclusioni si era giunti con riguardo al sequestro preventivo (e alla successiva confisca) disposto ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. n. 306/92, in virtù del richiamo alla legge n. 575/65 contenuto nel comma 4 bis.

In entrambe le ipotesi era stato precisato che - trattandosi di trascrizione eseguita nell’interesse dello Stato - non sussisteva alcun onere tributario, a norma dell’espressa previsione dell’art. 1, comma 2, del D.Lvo n. 347/90, la cui portata generale veniva sottolineata per affermare la non assoggettabilità ad imposta di qualsiasi altra formalità da eseguire nell’interesse dello Stato, con particolare riguardo alla trascrizione dei provvedimenti di confisca di beni immobili emessi in attuazione di determinate previsioni di legge (quali gli artt. 240, 322 ter, 335 bis c.p.).
Il sistema normativo che aveva ispirato le richiamate determinazioni ministeriali, tuttavia, lasciava spazio a rilevanti zone d’ombra, atteso che la confisca presuppone normalmente un sequestro anteriore e stante la diversità giuridica dei due istituti, che può sinteticamente riassumersi richiamando la funzione apprensiva del bene e la naturale provvisorietà proprie del sequestro a fronte dell’effetto traslativo della proprietà che costituisce l’elemento qualificante della confisca.
La differenza tra i due provvedimenti determinava taluni problemi, considerato che si era correttamente escluso che potessero trascriversi i decreti di sequestro di beni immobili al di fuori delle ipotesi tipicamente disciplinate e, quindi, in tutti i casi di sequestro probatorio ed in quelli di sequestro preventivo, anche se finalizzato ad una successiva confisca, salva la sola ipotesi che si versasse nel campo di applicazione dell’art. 12 sexies D.L. n. 306/92.
Prima della recente riforma, dunque, si distinguevano nettamente, da un lato, i sequestri - anche se potenzialmente idonei a sfociare in un successivo atto ablatorio - giustificati da esigenze processuali di acquisizione e conservazione della prova o di apprensione di beni confiscabili in ragione del rapporto con il fatto-reato e, dall’altro, i sequestri connotati dalla peculiare e qualificante finalità di privare il proprietario di risorse patrimoniali e finanziarie in conseguenza di condotte illecite a lui attribuibili, ma in mancanza di un collegamento diretto con fatti specifici. Soltanto nella suddetta seconda tipologia di ipotesi era appunto possibile trascrivere il provvedimento.
La scelta legislativa di prevedere una forma di pubblicità nei soli casi in cui il sequestro del bene immobile fosse sganciato da esigenze strettamente processuali connesse alla fattispecie di reato risaltava in tutta evidenza nella distinzione effettuata con riferimento al sequestro preventivo, consentendosi la trascrizione unicamente nei casi previsti dall’art. 12 sexies D.L. n. 306/92 e non anche nelle situazioni disciplinate in via ordinaria dall’art. 321 c.p.p., neppure ai sensi del comma 2, che, a ben vedere, risulta pur sempre ispirato allo stretto collegamento tra la misura cautelare ed il fatto-reato per il quale si procede.
L’interpretazione sistematica del preesistente corredo normativo trovava esplicita conferma nel richiamo effettuato dal comma 4 bis del citato art. 12 sexies alla legge n. 575/65 in materia di misure di prevenzione, che sottolineava la natura ablatoria del provvedimento ed il suo orientamento a sottrarre i beni al proprietario per destinarli allo Stato.
In queste sole ipotesi (sequestro di prevenzione, sequestro preventivo ex art. 12 sexies D.L. n. 306/92, sequestro conservativo disposto a garanzia di crediti) era dunque consentita la trascrizione.

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha apportato significative innovazioni, che costituiscono anche fonte di nuovi adempimenti per gli uffici giudiziari.
L’art. 2, comma 9, legge n. 94/2009 ha integralmente sostituito l’art. 104 disp. att. c.p.p., disponendo nei seguenti termini:

«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). - 1. Il sequestro preventivo è eseguito:  

   a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;

   b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;

   c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

   d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

   e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del dec reto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

 2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92».

E’ stato, altresì, sostituito l'articolo 2 quater legge n. 575/65, inserendo l’espresso richiamo all’art. 104 disp. att. c.p.p. per disciplinare gli adempimenti esecutivi del sequestro di prevenzione, che sono stati in tal modo conformati a quelli riguardanti il sequestro preventivo.
Anche il comma 4 bis dell’art. 12 sexies D.L. n. 306/92 è stato riformulato con esplicito rimando al predetto art. 2 quater.
Alla luce dell’art. 104, lett. b), disp. att. c.p.p., è, quindi, attualmente in vigore una procedura unitaria e generalizzata per l’esecuzione di tutti i decreti di sequestro preventivo nonché di quelli disposti nell’ambito dei procedimenti di prevenzione nei confronti di persone sospettate di appartenere alla criminalità organizzata, con l’espressa previsione della trascrizione del provvedimento ove esso riguardi beni immobili o beni mobili registrati.
Resta ovviamente confermata l’esenzione da ogni onere tributario, ai sensi del già richiamato art. 1, comma 2, D.Lvo n. 347/90.
Nessuna modifica è stata invece apportata alla procedura esecutiva prevista dagli art. 317 c.p.p. e 103 disp. att. c.p.p. in tema di sequestro conservativo.
Resta tuttora preclusa la possibilità di eseguire la trascrizione del decreto di sequestro fuori dei casi sopra indicati e, in particolare, nel caso di immobili o mobili registrati sequestrati esclusivamente per finalità probatorie, ai sensi dell’art. 253 c.p.p..

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti.

Roma, 22 gennaio 2010

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio