Circolare 2 febbraio 2010 - Sistema Informativo del Casellario (S.I.C.). Monitoraggio dei provvedimenti denominati “provvisori”

2 febbraio 2010


Prot.: m_dg.DAG. 2/2/2010.0015793.U

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai  Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti delle Corti di appello
Ai  Sigg. Dirigenti delle Procure generali presso le Corti di appello
e, p. c.,
Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia

LORO SEDI


Con il decreto dirigenziale del 25 gennaio 2007 sono state dettate le regole procedurali di carattere tecnico-operativo per dare attuazione al D.P.R. 14.11.2002 n. 313, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
Con la presente nota si intende rappresentare le problematiche sorte a causa dell’incompleta applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 15 del citato decreto dirigenziale, al fine di chiedere la collaborazione delle SS.LL. per una pronta risoluzione delle medesime.

L’articolo 15 prevede che l’ufficio iscrizione 1, ove riscontri che nel sistema informativo del Casellario manca il provvedimento giudiziario cui collegare quello proprio e successivo, inserisca in sua vece un provvedimento denominato “provvisorio” (fittizio) e che solleciti senza ritardo e per via telematica l’ufficio iscrizione competente, per poi validare il provvedimento di sua competenza non appena ricevuta la comunicazione dell’inserimento di quello sollecitato. L’ufficio iscrizione sollecitato deve, infatti, provvedere senza ritardo e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del sollecito, ad iscrivere il provvedimento mancante oppure a comunicare per via telematica all’ufficio iscrizione sollecitante i motivi del rifiuto dell’iscrizione.

Il comma 4 dell’articolo 15 stabilisce, inoltre, che l’ufficio iscrizione deve verificare quotidianamente, attraverso l’apposita funzione resa disponibile nel sistema, l’esistenza di comunicazioni o solleciti ai fini degli adempimenti previsti dallo stesso articolo.

È da ricordare, inoltre, che, in base alla previsione di cui all’art. 25, comma 5, del decreto dirigenziale, i “provvedimenti provvisori” sono riportati, senza efficacia certificativa e con apposita avvertenza, nei soli certificati emessi su richiesta dall’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 21 del T.U..

È agevole comprendere, pertanto, quanto sia indispensabile un corretto svolgimento dei compiti assegnati dall’articolo 15 agli uffici iscrizione ed agli uffici locali 2, con particolare riferimento al rispetto dei tempi indicati nell’articolo stesso, così da assicurare che il certificato sia il medesimo indipendentemente dalla veste del soggetto che lo abbia richiesto: autorità giudiziaria, pubblica amministrazione o privato interessato.

Soltanto un’iscrizione puntuale dei provvedimenti esecutivi garantisce, infatti, l’efficacia delle funzioni di certificazione del sistema.

L’Ufficio del Casellario centrale, in aderenza alla previsione di cui al comma 5 dell’articolo 15, ha effettuato di recente un controllo sulla banca dati del sistema informatico, rilevando notevoli problemi in ordine all’adempimento dei compiti assegnati agli uffici dal menzionato articolo 15.

Alla data del 31 dicembre 2009 si è rilevata la presenza di circa 27.000 “provvedimenti provvisori”. Tuttavia, in relazione a circa 8.700 di questi non risulta effettuato alcun sollecito. Con riguardo agli altri circa 18.300 sono stati effettuati i relativi solleciti, ma il competente ufficio iscrizione non ha provveduto all’iscrizione definitiva.

Negli allegati A) e B) si riportano i dati sopra indicati relativi agli uffici del distretto.

Alla luce di tali emergenze si è ritenuto, pertanto, che l’Ufficio centrale del Casellario provveda a rilevare, a partire dal corrente anno e con cadenza bimestrale, lo stato dei “provvedimenti provvisori”, utilizzando gli apposti strumenti disponibili nel sistema (c.d. cruscotto).

Gli inadempimenti eventualmente riscontrati verranno segnalati semestralmente alle SS.LL., comunicando la situazione dettagliata degli uffici iscrizione del distretto per le determinazioni di competenza.

Gli uffici interessati saranno, comunque, direttamente sollecitati mediante appositi messaggi inviati dal sistema informatico del Casellario.

Eventuali chiarimenti sulla gestione di sistema dei provvedimenti provvisori potranno essere richiesti al servizio di help desk attivo presso l’ufficio del Casellario centrale (tel. 06/97996200), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17,30 ed il sabato dalle 8,30 alle 13.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti dei rispettivi distretti, utilizzando ogni mezzo di trasmissione telematica.

La presente nota è, comunque, reperibile sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e sul sito intranet del Casellario (portal.casellario.giustizia.it).
 

Roma, 2 febbraio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Frunzio


 

Note
1 Ufficio iscrizione è l'ufficio presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o eliminazione, così come definito nel T.U.
2 Ufficio locale è l'ufficio costituito nell'ambito delle Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, già denominato Casellario locale, che assume le funzioni dell'ufficio iscrizione per i provvedimenti indicati al comma 4 dell'art. 13 del decreto e per quelli iscritti ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del decreto