Circolare del 14 dicembre 2009 - Disciplina in materia di notifiche penali a soggetti residenti nei paesi aderenti alla Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen.

14 dicembre 2009

 

Prot.: m_dg.DAG. 14/12/2009.0155703.U


Ai Sigg. Presidentidelle Corti d’Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti d’Appello
Loro Sedi

 

Dall’esame delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale provenienti da molti uffici giudiziari italiani emerge un persistente ricorso allo strumento della rogatoria tramite Autorità centrale anche nei casi di notifiche di atti giudiziari indirizzate a soggetti residenti in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Applicazione degli Accordi di Schengen.
Tale procedura, prevista dalla Convenzione Europea di Strasburgo del 1959 in materia di assistenza giudiziaria penale, appare superata dalla procedura dell’invio diretto a mezzo posta, in presenza dei presupposti richiesti (indirizzo conosciuto del destinatario; non essenzialità della consegna personale dell’atto al destinatario), stabilita dall’art. 52, comma 1, della legge 30 settembre 1993 n. 388, con la quale è stato ratificato l’accordo di adesione dell’Italia alla convenzione di applicazione degli accordi di Schengen. Tale seconda procedura risulta peraltro chiaramente preferibile in termini di celerità ed efficacia.
Deve anche aggiungersi che gli atti trasmessi all’estero a norma della citata Convenzione di Strasburgo vengono sovente restituiti a questo Ministero da taluni Paesi, come la Francia, che richiedono esplicitamente l’adozione della procedura di cui al menzionato art. 52.
Nel raccomandare, pertanto - nella sussistenza dei presupposti - il ricorso all’invio diretto a mezzo posta, si sottolinea che in tal caso non andrà comunque applicato l’art. 204 bis disp. att. c.p.p., il quale dispone la trasmissione di copia della rogatoria a questo Ministero nei casi di invio diretto all’autorità giudiziaria straniera, trattandosi nella specie di mero invio di atti per la notifica e non di richiesta di assistenza giudiziaria.
Si allega, infine, per completezza di informazione sul tema delle notifiche, la nota di questa Direzione Generale del 15 marzo 2006. Al riguardo, unico elemento di novità è costituito dall’estensione della lista dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione di applicazione degli Accordi di Schengen: oltre a quelli già indicati, vanno aggiunti la Bulgaria e la Svizzera.
Si pregano le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudicanti e requirenti del distretto.

Roma, 14 dicembre 2009

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio