Circolare del 9 febbraio 2010 - Registrazione delle sentenze penali di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato

9 febbraio 2010


Prot.: m_dg.DAG. 10/2/2010.0020875.U

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

 e, p.c.,

Alla Direzione Generale della Giustizia Civile
Sede

All’Ispettorato Generale
Sede

Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Roma


L’art. 67 della legge 18 giugno 2009 n. 69 ha apportato modifiche al Testo Unico per le spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) in materia di registrazione degli atti giudiziari nel processo penale.

Sono stati introdotti, in particolare, i nuovi articoli 73 bis e 73 ter, a norma dei quali “la registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro cinque giorni dal passaggio in giudicato” e “la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all’ufficio del giudice dell’esecuzione”.

Con circolare del 14 luglio 2009 la Direzione Generale della Giustizia Civile ha sottoposto la modifica normativa all’attenzione degli uffici giudiziari, ribadendo, in particolare, che “è stata, pertanto, eliminata la trasmissione all’ufficio finanziario, per la liquidazione dell’imposta, dei singoli atti giudiziari inerenti al processo penale. La liquidazione dell’imposta di registro sarà conseguentemente effettuata in unica soluzione e l’adempimento, secondo il combinato disposto del nuovo articolo 73 ter e del novellato articolo 78 del Testo Unico delle spese di giustizia … deve essere curato dall’ufficio del giudice dell’esecuzione. Tale ufficio dovrà, quindi, inviare agli uffici finanziari la sentenza definitiva, comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame. Conseguentemente dovrà essere prenotata a debito l’imposta di registro liquidata dall’ufficio finanziario soltanto sulla sentenza passata in giudicato”.

Alcuni uffici giudiziari hanno rappresentato difficoltà operative nell’applicazione della nuova normativa, con specifico riferimento alla concreta possibilità di provvedere alla trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario nel termine di cinque giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento.

È stato osservato che il decorso dei termini di impugnazione non giustifica di per sé l’immediata attivazione della procedura, atteso che il gravame potrebbe pervenire successivamente nei casi disciplinati dagli artt. 582, comma 2, e 583 c.p.p., e che devono, inoltre, considerarsi i casi in cui l’ufficio che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile non coincide con il giudice dell’esecuzione, la cui cancelleria è invece funzionalmente competente ai sensi degli artt. 73 bis e 73 ter  del D.P.R. n. 115/2002. A ciò – si rileva - si aggiungono i numerosi casi in cui il passaggio in giudicato consegue al rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, con conseguente necessità di attendere la restituzione degli atti per un periodo ben più lungo dei cinque giorni previsti dalla legge.

Sulla base delle predette osservazioni è stato anche proposto uno specifico quesito per verificare “se il termine di cui all’art. 73 bis possa essere considerato decorrente dalla conoscenza della data di irrevocabilità da parte della cancelleria e non dalla decorrenza giuridica dell’irrevocabilità stessa; sostanzialmente dalla data dell’annotazione dell’irrevocabilità e non dalla data del passaggio in giudicato”.


La recente modifica del T.U. delle spese di giustizia, ovviamente, deve essere analizzata ed interpretata alla luce del corredo normativo che regola la procedura penale ed in modo con esso compatibile.

Come è noto, l’irrevocabilità delle sentenze avverso le quali è ammesso gravame consegue, ai sensi dell’art. 648 c.p.p., dallo spirare del termine per proporre l’impugnazione ovvero di quello per impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile e, se vi è stato ricorso per cassazione, dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

Questa preliminare disposizione porta di per sé ad escludere che il termine di cinque giorni entro il quale la cancelleria del giudice dell’esecuzione deve trasmettere all’ufficio finanziario la sentenza di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla commissione di reati decorra dal momento stesso dell’irrevocabilità. Così facendo, infatti, non si terrebbero nel debito conto le impugnazioni tardive, che potrebbero essere proposte a trasmissione già avvenuta, e che tuttavia, per espressa previsione di legge, sono ostative rispetto al passaggio in giudicato della sentenza.

Proprio in questa prospettiva l’art. 27 del D.M. n. 334/89, recante il regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale, prescrive – in linea con l’art. 625, comma 4, c.p.p. – l’obbligo per la cancelleria di annotare sull’originale della sentenza (o del decreto di condanna) l’irrevocabilità.

Non sfugge la fondamentale rilevanza dell’annotazione del passaggio in giudicato del provvedimento, alla quale sono collegati importantissimi effetti giuridici, primo fra tutti la correlazione tra il regime delle impugnazioni tardive ed il rimedio di cui all’art. 670 c.p.p., che opera in una fase successiva al predetto adempimento.

Giova aggiungere che quando l’ordinamento ha inteso attribuire autonoma e diretta efficacia all’oggettiva irrevocabilità del provvedimento di condanna, lo ha fatto con previsione espressa. In tal senso depone l’art. 28, comma 1, seconda parte delle norme regolamentari citate, che – per evidenti ragioni di celerità ed urgenza - prescrive alla cancelleria della Corte di Cassazione di comunicare il rigetto del ricorso all’ufficio esecuzione del pubblico ministero funzionalmente competente perché proceda ai sensi del Titolo II del Libro X del codice di procedura penale, pur in assenza dell’annotazione della irrevocabilità sull’originale del provvedimento.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il termine di cinque giorni per la trasmissione della sentenza all’ufficio finanziario deve inevitabilmente decorrere dalla data di annotazione dell’irrevocabilità e non da quella in cui il provvedimento è passato in cosa giudicata.

Questa conclusione, peraltro, è del tutto coerente con i principi già affermati dalla sopra richiamata circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile, la quale ha ben posto in luce come la sentenza debba essere inviata “comprensiva delle annotazioni del passaggio in giudicato e delle eventuali annotazioni riguardanti le fasi di gravame”, così implicitamente rimarcando che nessuna attività può essere espletata prima di quel momento.

Con riferimento, infine, alla possibile circostanza che non ci sia coincidenza tra cancelleria del giudice dell’esecuzione e cancelleria tenuta all’annotazione di cui all’art. 27 D.M. n. 334/89, non può che concludersi che sia obbligo della seconda – ad avvenuto adempimento – trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del giudice dell’esecuzione per il successivo inoltro della richiesta di registrazione all’uficio finanziario, nel rispetto del termine di cinque giorni previsto dall’art. 73 bis D.P.R. n. 115/2002.

Si pregano, pertanto, le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza degli uffici dei rispettivi distretti e di voler adottare i provvedimenti necessari affinché il personale amministrativo si adegui a quanto sopra indicato.


Roma, 9 febbraio 2010

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Frunzio