Circolare 18 aprile 2017 - Assistenza legale delle Autorità giudiziarie italiane nell’ambito di procedure attive di cooperazione giudiziaria in materia penale

18 aprile 2017

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale


Ai Signori Presidenti di Corte d’Appello
Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti d’Appello
LORO SEDI

p.c. al Primo Presidente della Corte di Cassazione
al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
al Capo di Gabinetto
al Capo dell’Ispettorato Generale
al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

OGGETTO: Circolare in tema di assistenza legale delle Autorità giudiziarie italiane nell’ambito di procedure attive di cooperazione giudiziaria in materia penale

  1. La presente circolare - redatta con il contributo dei magistrati di collegamento italiani e dei Direttori generali della giustizia civile e degli affari giuridici e legali - risponde alla necessità di suggerire linee di comportamento, alle quali le Autorità giudiziarie dovranno attenersi nel contesto delle procedure attive di assistenza giudiziaria, la cui esecuzione comporti procedimenti giurisdizionali celebrati dalle Autorità giudiziarie degli Stati richiesti di assistenza.
    In questo contesto può emergere la necessità di sostenere esborsi collegati all’assistenza legale da fornire alle Autorità italiane, alle quali sia riconosciuta la facoltà di intervenire nei procedimenti di delibazione delle richieste di assistenza o di consegna (estradizionale o sulla base di mandati di arresto europei); o anche nei procedimenti giudiziari innescati dalle opposizioni/impugnazioni proposte dalle parti interessate (per esempio, estradandi ovvero destinatari di sequestri eseguiti o disposti dalle autorità estera a seguito di rogatoria) innanzi alle autorità competenti dello Stato di esecuzione.
    Dette spese, quando non sia diversamente stabilito dagli accordi bilaterali o multilaterali che regolano la cooperazione, potrebbero sottrarsi alla regola generale di imputazione esclusiva alla Parte richiesta. Alcune importanti convenzioni multilaterali, infatti, ammettono deroghe della predetta regola per il caso di spese importanti, considerevoli o straordinarie (v. gli artt. 34 della Convenzione CoE del 1990, 46 c. 28 e 57 della Convenzione UNCAC, 18 c. 28 della Convenzione di Palermo del 2000).
    Apparendo evidente il collegamento incidentale delle attività in parola con le esigenze accertative e comunque di funzionamento del procedimento penale interno, non par dubbio che i relativi costi siano riconducibili alle spese di giustizia annoverate dagli artt. 5 e 7 del D.P.R. n. 115 del 2002, e più specificamente alle spese straordinarie previste dall’art. 70 dello stesso decreto, sì da ricadere nel capitolo di bilancio 1360 che annovera tutte le spese di giustizia, eccettuate quelle relative alle attività di intercettazione e alle indennità previste per la magistratura onoraria.
     
  2. Da un’esperienza recente discende anzitutto la raccomandazione di verificare, prima di conferire mandati ad avvocati stranieri del libero foro, la sussistenza delle legittimazione per lo Stato che chiede assistenza giudiziaria all’Autorità estera a costituirsi nelle procedure de quibus; nonché l’effettiva necessità, nel caso in cui una tale legittimazione sia riconosciuta, di procedere alla designazione di professionisti privati.
    Procedendo ad un’esposizione puramente esemplificativa, può essere utile rappresentare quanto segue.
    Il codice di procedura penale francese (art. 630-30, u. co.) riconosce tale legittimazione nelle procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo, dove la sezione istruttoria della Corte d’Appello può, con decisione non suscettibile di impugnazione, autorizzare lo Stato di emissione ad intervenire all’udienza “per il tramite di una persona a ciò abilitata”.
    In materia di provvedimenti di sequestro eseguiti per rogatoria, l’art. 695-9-22 dello stesso codice prevede che la Corte d’appello possa autorizzare, sempre con decisione inoppugnabile, l’Etat d’émission a intervenire nell’udienza per il tramite “d’une personne habilitée par ledit Etat à cet effet”; o anche, in maniera diretta, attraverso i mezzi di telecomunicazione previsti dall’art. 706-71 (video-conferenza); con la precisazione che l’intervento così autorizzato non rende lo Stato di emissione “partie à la procedure”.
    La portata semantica dell’espressione “personne habilitée”, utilizzata nelle due disposizioni appena richiamate, sembra tale da consentire che la rappresentanza del Paese richiedente o emittente possa essere conferita anche a soggetti diversi dagli avvocati del libero foro (per esempio, magistrati di collegamento, diplomatici).

Nel sistema spagnolo, l’articolo 14 della legge sull’estradizione passiva prevede che all’udienza fissata dall’apposita Sezione dell’Audiencia Nacional, possa partecipare – oltre al Procuratore, alla persona che sia oggetto della domanda di consegna (MAE o estradizione), all’interprete e al difensore della persona interessata - il rappresentante dello Stato richiedente, qualora lo abbia sollecitato e il tribunale ritenga soddisfatta la regola di reciprocità.
Nel Regno Unito, l’intervento delle Autorità dello Stato richiedente è escluso dalle Corti competenti a valutare le richieste di assistenza giudiziaria finalizzate all’emissione o all’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo, in quanto non prevista dal Criminal Justice International Cooperation Act del 1990 e dall’Enforcement of overseas forfeiture order del 2005. Dette fonti individuano nel Direttore del Crown Prosecution Service e nel Direttore del Serious Fraud Office, su mandato dell’Home Office (il Ministero dell’Interno britannico, costituito quale Autorità Centrale per l’assistenza giudiziaria), i soli soggetti legittimati ad agire per chiedere ai giudici inglesi l’emissione del decreto di sequestro preventivo e a rappresentare le ragioni dell’Accusa nei susseguenti eventuali incidenti giurisdizionali.

Nel sistema albanese, gli articoli 497 e 498 del codice di procedura penale (richiamato dalla legge speciale del 2009 sulle relazioni giudiziarie con gli Stati esteri) riconoscono al rappresentante dello Stato che richiede l’estradizione il diritto di ricevere avviso della fissazione dell’udienza finalizzata alla delibazione della richiesta e di appellare la decisione. Non è invece prevista analoga facoltà di intervento, né un’udienza di delibazione, nelle procedure di assistenza investigativa e probatoria disciplinate dall’art. 506 del codice e dall’art. 14 par. 2 della legge speciale albanese.

Negli Stati Uniti, il Department of Justice – Office of International Affairs fa da tramite e sostanzialmente rappresenta (attraverso i propri US Attorneys) lo Stato richiedente nelle procedure di cooperazione giudiziaria (MLAT ed estradizione). Non sussistono però, in linea di principio, preclusioni per la partecipazione di rappresentanti dello Stato richiedente nella fase giurisdizionale della procedura di cooperazione.
Nelle procedure rogatoriali, è espressamente ammessa dalla legge (MLA, Title 18, U.S. Code, Sec. 1782), la possibilità per il Paese richiedente di chiedere alla Corte statunitense competente per il caso di incaricare un proprio funzionario o rappresentante quale delegato (Commissioner) per assumere direttamente la prova o per affiancare lo US Attorney nell’attività acquisitiva. In tal caso, l’assunzione della prova o dell’atto di indagine potrà avvenire anche con le forme e la procedura dello Stato richiedente.

Secondo informazioni assunte dal DoJ, non è, invece, espressamente previsto né è frequente nella pratica l’intervento di autorità del Paese richiedente nelle udienze di exequatur o negli incidenti giurisdizionali eventualmente apertisi nella fase esecutiva dell’assistenza. L’ammissibilità di un tale intervento (non precluso, comunque, da norme di carattere generale) dovrebbe essere verificata caso per caso e sarebbe rimessa alla decisione del giudice, che potrebbe consentire all’affiancamento del rappresentante del DoJ. In tal caso, non sarebbe comunque necessario il conferimento di un mandato a un avvocato statunitense del libero foro. Qualora ammesso, l’intervento potrebbe essere esercitato da un rappresentante diplomatico o da un magistrato di collegamento.

  1. Le sintetiche notizie sopra riportate non coprono ovviamente tutto lo spettro delle conoscenze che possono assumere rilievo nello svolgimento delle singole procedure. Le autorità in indirizzo sono pertanto invitate ad acquisire le informazioni rilevanti attraverso i magistrati di collegamento italiani (istituiti e operativi, allo stato, in Francia e Albania), i legal advisors delle Ambasciate italiane nei Paesi interessati, le strutture della Rete Giudiziaria Europea (il sito, i corrispondenti nazionali, i punti di contatto), l’Ufficio II di questa Direzione Generale.

Ai soggetti indicati potranno rivolgersi quesiti calibrati sulla tipologia, sull’oggetto e sulla fase delle procedure di cooperazione, comprensivi degli indirizzi giurisprudenziali delle Corti locali, delle prassi e di ogni aspetto utile a valutare: l’opportunità dell’intervento o della costituzione in quelle procedure che prevedano come puramente facoltativa la partecipazione in udienza delle Autorità dello Stato richiedente; la possibilità di intervenire, anziché nominando avvocati del libero foro, attraverso la partecipazione personale della stessa Autorità giudiziaria italiana ovvero attraverso rappresentanti diplomatici e/o i magistrati italiani di collegamento (possibilità che parrebbe riconosciuta dal diritto francese, spagnolo e statunitense).

  1. Una volta risolte in senso positivo le questioni afferenti alla legittimazione e alla necessità/opportunità di nominare avvocati abilitati all’esercizio del mandato difensivo davanti alle Corti straniere, le Autorità giudiziarie dovranno rivolgersi alle Ambasciate italiane presso i Paesi destinatari della richiesta di assistenza per il reperimento di professionisti idonei e disponibili alla trattazione del caso.

Fortemente raccomandati sono poi il coinvolgimento dell’Avvocatura dello Stato, che potrà concorrere anche alla valutazione dell’opportunità e delle modalità di conferimento del mandato al professionista abilitato; la comunicazione della decisione di conferire il mandato all’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale.
Al fine di consentire il controllo della spesa e di prevenire contenziosi, è auspicabile che il mandato:

  1. sia conferito in forma scritta;
  2. preveda l’applicazione della legge italiana e una riserva di giurisdizione in favore del giudice italiano per l’eventuale contenzioso;
  3. espliciti, in maniera inequivoca, l’applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002 e dei parametri di determinazione dei compensi in esso richiamati; ovvero preveda un compenso predeterminato che, laddove accettato dalla controparte, escluda successive contestazioni.

Vogliano le Autorità in indirizzo assicurare l’adeguata diffusione della presente circolare presso gli Uffici dei rispettivi distretti.
Sarà gradita la comunicazione a questa Direzione generale dei provvedimenti, delle direttive e delle buone prassi elaborate dagli Uffici nella materia indicata.

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo