Circolare 14 giugno 2005 - Allegato: Schema di convenzione per attività riparativa a favore della collettività da parte di affidati

14 giugno 2005

La stipula della convenzione è un punto d’arrivo di un percorso che vede coinvolto il CSSA nel suo complesso, gli Enti Locali, il privato sociale ed il volontariato. Nello stesso tempo esso rappresenta un punto di partenza per un’attività di carattere innovativo.
Non si esclude la possibilità che in futuro la convenzione possa essere sottoscritta anche dagli Istituti Penitenziari riguardo a soggetti ammessi al lavoro all’esterno o alla semilibertà che abbiano fatto proprio un progetto riparatorio impegnandosi a svolgere lavori di pubblica utilità.
 

Il presente schema di convenzione ha carattere generale, pertanto la struttura dello stesso dovrebbe rimanere costante, indipendentemente dalle specifiche caratteristiche del territorio, fatte salve le parti variabili, evidenziate in neretto.
 

Si ritiene estremamente importante condividere l’iniziativa con la Magistratura di Sorveglianza che, se pur non firmataria della convenzione, andrà informata circa la natura e gli obiettivi che il presente accordo intende perseguire.
 

Soggetti firmatari Non si esclude la possibilità di più convenzioni con singoli enti o associazioni, né di un’unica convenzione con più soggetti.
Lo schema di convenzione proposto prevede la partecipazione di tre tipologie di soggetti firmatari:
 

CSSA, nella persona del direttore;
Regione, Ente Locale (Provincia, Comune, o Comunità Montana);
Associazione, Cooperativa o altri organismi del volontariato/privato sociale.


Oneri assicurativi
Dovrà essere chiaramente esplicitato l’Ente /Associazione su cui grava l’onere della copertura assicurativa. Si è a conoscenza che in alcune realtà territoriali è stata prevista l’attivazione della copertura assicurativa INAIL con l’assunzione dell’onere finanziario da parte dell’Ente Locale, anche qualora l’affidato sia inserito in una Associazione o altro organismo.
In altre situazioni gli oneri assicurativi sono a carico della struttura che accoglie l’affidato o addirittura a carico dell’affidato stesso.


CONVENZIONE TRA IL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE ADULTI DI IL COMUNE / LA PROVINCIA DI E ASSOCIAZIONI, ORGANISMI, ENTI

 

Il Centro di Servizio Sociale per Adulti (di seguito denominato CSSA) di (Codice Fiscale...), nella persona del Direttore ... nato a ... elettivamente domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede legale del Centro, in Via ...


e


la Provincia / il Comune di (Codice fiscale) nella persona del Dirigente ..., nato a ..., elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la Provincia/Comune di...


e


l'associazione/organismo/ente... rappresentato da... nato a... elettivamente domiciliato ...
 

concordano che il recupero e il reinserimento sociale di persone coinvolte in attività criminose passa anche attraverso la partecipazione di istituzioni ed associazioni, al fine di sostenere la costituzione di legami sociali improntati alla solidarietà,

Visto che:

L’art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;
la Legge n.354/75, recante norme sull’ordinamento penitenziario, e successive modifiche, prevede all’art.47 che “ (..) l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..); il D.P.R. 230/2000, riguardante il regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che prevede:
all’art. 1 che “il trattamento rieducativo (..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”;
all’art. 27 che la persona giunga ad una “riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”;
all’art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
all’art. 118 che il Servizio Sociale si adoperi a favorire “una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo”.
la L. n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede, all’art. 6, che i comuni “nell’esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della vita comunitaria”;
il D.P.R. 616/77 che all’art. 23 attribuisce al comune le funzioni amministrative inerenti alle attività relative all’assistenza post-penitenziaria;
la L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e la L.383/00 sulle “Associazioni di promozione sociale”;
Considerato che il Centro Servizio Sociale Adulti del Ministero della Giustizia contribuisce a realizzare percorsi di osservazione, trattamento, riabilitazione, reinserimento sociale nei confronti di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, con attenzione, anche, alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato;


Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può costituire:
una forma di riparazione che il condannato pone in essere verso la collettività, quale parte offesa del fatto criminoso;
un’azione riparatoria concordata tra vittima e reo quale risultato di un incontro di mediazione cui gli stessi abbiano consensualmente aderito;
un’attività di indubbia valenza per il reo, in quanto effetto e momento di un processo dinamico di reintegrazione sociale, che assume significato quale atto teso a rinsaldare il patto di cittadinanza;

Considerato che la Provincia/il Comune di... per migliorare la qualità dei servizi e realizzare le rispettive funzioni intende promuovere una rete di collaborazioni con associazioni, enti religiosi, organizzazioni del volontariato del territorio;


Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un’attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;


Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;


Considerato che il progetto individuale definito con il condannato e dallo stesso sottoscritto, deve tener conto del suo impegno lavorativo e della sue esigenze familiari;


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:
promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano gli affidati che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2
Impegno delle parti

Il Centro di Servizio Sociale per Adulti si impegna a:
collaborare con la Provincia/Comune/associazione..., per sensibilizzare l’ambiente in cui i condannati saranno inseriti;
segnalare alla Provincia/Comune/associazione di..., il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa che aderisce all’attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell’interessato, e dell’autorizzazione dello stesso ad utilizzare i dati sensibili. Per tutti i soggetti verrà fornita una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all’attività prescelta e la qualifica professionale dello stesso, al fine di poterlo collocare al meglio all’interno delle strutture/risorse messe a disposizione;
comunicare il nominativo dell’assistente sociale incaricato di seguire il soggetto in esecuzione di pena e con cui l’Ente può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
preparare ed accompagnare l’accoglienza del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
partecipare a periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento affrontando problemi che possano eventualmente insorgere tra l’affidato e il contesto in cui è inserito.

La Provincia/Comune si impegna a:
individuare nel territorio di competenza risorse idonee per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di soggetti in esecuzione di pena;
assumere l’onere dei premi per l’assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività e per responsabilità civili) per tutti i soggetti inseriti in associazioni/organismi/enti, salvo i casi nei quali sia già prevista da parte dell’associazione/organismo/ente l’assicurazione del soggetto.
La Provincia/Comune/Ente/associazione (struttura in cui viene inserito l’affidato) si impegnano a:
collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta, il soggetto ammesso in attività di riparazione per le finalità di cui all’art. 1;
prevedere per ogni singolo soggetto la presenza di un referente che affianchi la persona nel suo inserimento, lo supporti nello svolgimento del compito affidatogli e mantenga i rapporti con il CSSA;
collaborare con il CSSA nel redigere un progetto individuale per ogni singolo affidato che contempli l’attività di riparazione, il luogo in cui si svolge, il numero di ore e le modalità, progetto che verrà sottoscritto dall’interessato;
verificare con cadenza periodica prestabilita, o ogni qualvolta necessario, con il CSSA e il condannato l’andamento dell’inserimento, per valutare l’opportunità di eventuali variazioni dell’attività, la sua prosecuzione o l’eventuale interruzione;
comunicare trimestralmente al CSSA le presenze del condannato;
segnalare tempestivamente – e prima di una eventuale rescissione del contratto - eventuali assenze, inadempienze o comportamenti non idonei del condannato;
rilasciare all’affidato un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

Art. 3
Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.
Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.
Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.
Per ogni controversia inerente l’applicazione o interpretazione del presente atto competente è l’Autorità Giudiziaria Ordinaria - foro di ...

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