Circolare 27 maggio 2016 - Spese per gli accertamenti tecnici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nell’ambito di indagini penali

27 maggio 2016

prot. m_dg.DAG.27/05/2016.0100928.U

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851
Ufficio I

Ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello
loro sedi               
e, p.c., al sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione
Roma
e, p.c., al sig. Procuratore nazionale antimafia
Roma
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto

Oggetto:Spese per gli accertamenti tecnici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nell’ambito di indagini penali.

Alcuni Uffici giudiziari chiedono chiarimenti in ordine alla riconducibilità delle spese sostenute per le analisi tossicologiche sulle sostanze stupefacenti sequestrate nel corso di attività di indagine nell’ambito delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (artt. 49 e segg.).

Orbene, al fine di fornire i richiesti chiarimenti, appare opportuno preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.

Come noto, l’attività tecnica in parola può essere richiesta sia d’iniziativa da parte delle Forze dell’Ordine che hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente (e dunque prima ancora che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini), sia da parte del pubblico ministero in un momento successivo.

In entrambi i casi, l’ausiliario non può rifiutare la propria opera: tanto si ricava agevolmente dal tenore letterale delle disposizioni di cui agli artt. 348, comma 4, e 359, comma 1, c.p.p., che disciplinano il ricorso a consulenti tecnici rispettivamente da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero.

In ordine, invece, all’imputazione della relativa spesa, le due ipotesi testé indicate devono essere tenute distinte.

Nel primo caso, infatti, trattandosi di attività disposta d’iniziativa dalla polizia giudiziaria procedente, il relativo onere economico rimarrà a carico dell’amministrazione di appartenenza e, dunque, delle Forze dell’Ordine, salvo quanto verrà appresso specificato.

Nel secondo caso, invece, il consulente del pubblico ministero integra a tutti gli effetti la figura dell’ausiliario del magistrato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. n.), del d.P.R. n. 115 del 2002 (che, come noto, definisce tale “il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge”): in tale ipotesi, dunque, i costi per l’espletamento dell’incarico rientrano nel novero delle spese di giustizia di cui agli artt. 49 e segg. del richiamato d.P.R. n. 115 del 2002 e, come tali, sono a carico di questa amministrazione.

In particolare, il richiamato art. 49 del Testo unico in materia di spese di giustizia stabilisce che “1. Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. 2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo”.

Il successivo art. 50 stabilisce che “1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico. 3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l’urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l’eventuale superamento di tale limite per attività alla presenza dell'autorità giudiziaria”.

Per completezza, va comunque evidenziato che, ferma la distinzione sopra operata, la spesa per le analisi tossicologiche (ma ciò vale anche per altre attività tecniche che si rendono necessarie nel corso delle indagini) rientra nel novero delle spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, e dunque va posta a carico del Ministero della giustizia, anche nei casi in cui venga disposta dalla polizia giudiziaria ex art. 348 c.p.p. ma sia stata preventivamente autorizzata dal pubblico ministero procedente.

Orbene, tanto premesso in ordine all’inquadramento normativo delle spese in parola, appare opportuno invitare gli Uffici giudiziari a valutare l’opportunità di avviare stabili rapporti di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici qualificati, finalizzati al sostegno e al potenziamento delle attività di analisi tossicologiche in materia di sostanze stupefacenti, così da assicurare, da un lato, un innalzamento del livello qualitativo di tali accertamenti (funzionale ad una efficace e rapida definizione dei procedimenti penali) e, dall’altro, una razionalizzazione della spesa per tali attività.

Il ricorso a modelli convenzionali con strutture pubbliche certificate consente, infatti, all’autorità giudiziaria di avvalersi di un supporto scientifico e tecnico di avanguardia e, al contempo, garantisce un significativo contenimento dei costi per le evidenti economie di scala derivanti dall’accentramento di tali attività tecniche, quantitativamente rilevanti per gli Uffici giudiziari, in capo ad unico ente.

Ai fini di una razionalizzazione di tale voce di spesa, si invitano poi gli Uffici giudiziari a prestare particolare attenzione, al momento della sottoscrizione di tali convenzioni, alla definizione dei corrispettivi per le attività tecniche oggetto delle stesse.

Come noto, infatti, l’art. 27 della tabella allegata al d.m. 30 maggio 2002 stabilisce che “Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa (…). Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà”.

Al fine di evitare il rischio di duplicazione di spese derivanti da una non corretta applicazione del citato art. 27 (che parametra l’onorario a campione per singola sostanza), si invitano dunque gli Uffici giudiziari a valutare, per la determinazione dei corrispettivi, sia il numero dei campioni da estrarre per la ricerca qualitativa e quantitativa di una sostanza, sia le sostanze da ricercare, tenuto conto che, di regola, il preliminare accertamento eseguito con il narcotest ne indica una sola.

Tanto premesso, va invero rilevato che, proprio al fine di implementare il ricorso a forme di collaborazione istituzionale per il sostegno delle attività giudiziarie, in data 9 maggio 2013 il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, ha concluso con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un accordo-quadro (reperibile sul sito web dello stesso Ministero) con il quale sono state stabilite disposizioni di carattere generale applicabili nei casi in cui l’Autorità giudiziaria intenda conferire incarichi di perizia o di consulenza tecnica per l’analisi di sostanze stupefacenti al personale specializzato dei laboratori chimici della suddetta Agenzia, come pure che diverse Procure della Repubblica, sulla base di convenzioni stipulate in sede locale, già si avvalgono di tali laboratori.

Altri soggetti istituzionali cui conferire gli incarichi di effettuare accertamenti qualitativi e quantitativi sulle sostanze stupefacenti sono, ad esempio, i Dipartimenti universitari, che svolgono attività di ricerca strettamente attinente alle esigenze degli Uffici giudiziari: sono già diversi, infatti, gli Uffici di Procura che hanno provveduto alla sottoscrizione di protocolli di intesa a tale scopo. A tale riguardo, va peraltro evidenziato che il ricorso alle Università per le suddette finalità appare tanto più coerente, nella prospettiva attuale, con le finalità della convenzione-quadro sottoscritta, in data 27 gennaio 2016, dal Ministero della giustizia e dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), essendosi con essa avviata una stabile collaborazione istituzionale tra i predetti soggetti.

Tanto rappresentato, resta ovviamente inteso che presupposto indefettibile per il pagamento delle spese relative a tali accertamenti è costituito dal conferimento dell’incarico, da parte del pubblico ministero titolare del procedimento nell’ambito del quale deve essere compiuto l’accertamento tecnico sulla sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 359 c.p.p.: ciò risponde, all’evidenza, al principio generale secondo cui le spese di giustizia – tra cui, come detto, rientrano le spese per gli accertamenti in esame – devono rinvenire il loro titolo giustificativo in un provvedimento dell’autorità giurisdizionale ai fini della successiva liquidazione.

Da ultimo, anche in presenza di convenzioni stipulate tra gli Ufficio giudiziari e i citati soggetti istituzionali, resta comunque salva la potestà del pubblico ministero assegnatario del procedimento di ricorrere ad altre strutture, pubbliche o private, per lo svolgimento di tali attività tecniche, ove le circostanze del caso concreto lo rendano opportuno.

Si invitano dunque le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, a portare a conoscenza degli Uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato, nonché a comunicare a questa Direzione generale – Ufficio I (affari civili interni), le prassi adottate in materia dagli Uffici giudiziari dei rispettivi distretti, così da consentire a questa amministrazione di effettuare un monitoraggio della relativa voce di spesa ed eventualmente porre in essere gli opportuni interventi ai fini della razionalizzazione della stessa.

Il Direttore generale
Michele Forziati