Circolare 16 dicembre 2016 - Versamento dell’importo previsto dall’articolo 30 del T.U. delle spese di giustizia, per l’iscrizione nel registro SICID - volontaria giurisdizione

16 dicembre 2016

prot. m_dg.DAG.16/12/2016.0223328.U

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851
Ufficio I



Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Loro sedi

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
(prot. DAG n. 190319.U del 24.10.2016)

e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale
(prot. IGE n. 7095.ID e DAG n. 118514.E del 22.6.2016;
prot. DAG n. 171425.U del 23.9.2016;
prot. IGE n. 11071.U e DAG n. 179555.E del 7.10.2016)

e, p.c., al sig. Capo del Dipartimento
(prot. DAG n. 190319.U del 24.10.2016)

 

Oggetto: versamento dell’importo previsto dall’articolo 30 del T.U. delle spese di giustizia, d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, per l’iscrizione nel registro SICID - volontaria giurisdizione - dei procedimenti relativi alle tutele di interdetti giudiziali.

Con nota n. prot. IGE n. 7095.ID e DAG n. 118514.E del 22 giugno 2016, l’Ispettorato generale ha evidenziato che, nel corso delle attività ispettive, sono emersi “due orientamenti in relazione alla riscossione dei diritti di cui all’art. 30, d.P.R. n. 115 del 2002, per l’iscrizione nel registro SICID - volontaria giurisdizione - dei fascicoli relativi alle tutele di interdetti giudiziali (mentre è ormai pacifico, come precisato dalla circ. 12.5.2014, che tali diritti non siano dovuti per i singoli subprocedimenti incardinati all’interno del procedimento portante di tutela)”.

Per ovviare a tale difforme modalità operativa da parte degli uffici giudiziari e, di conseguenza, alle differenti prescrizioni impartite in sede ispettiva, si è chiesto di chiarire se sia dovuto il versamento dell’importo forfettario, previsto dall’art. 30 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nelle tutele attivate “d’ufficio”, nelle quali rientrano:

  1. le tutele dei minori, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, su segnalazione “pubblica” dei numerosi centri di accoglienza per minori o a seguito di comunicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca della potestà genitoriale del Tribunale per i minorenni;
  2. le tutele degli interdetti giudiziali e le curatele di inabilitati, aperte ex art. 343 e seguenti del codice civile, a seguito di comunicazione d’ufficio della sentenza d’interdizione e d’inabilitazione emesse su iniziativa del Pubblico ministero presso il Tribunale ordinario;
  3. le tutele degli interdetti legali a seguito della comunicazione da parte della Procura -ufficio esecuzione, del passaggio in giudicato di una sentenza penale di condanna a pena non inferiore a cinque anni.

Per poter fornire adeguata risposta al quesito in oggetto, appare opportuno passare in rassegna le norme del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 che si occupano delle spese del processo civile (e, in particolare, del soggetto tenuto al pagamento e delle ipotesi di esenzione) e del codice civile in materia di tutele.
Le norme del Testo unico sulle spese di giustizia sono le seguenti:

  • art. 8: “1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l’anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato. 2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall’erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico”;
  • art. 9: “E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”;
  • art. 10, commi 2 e 3: “2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. 3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile”;
  • art. 11 “Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell’ipotesi di cui all’articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno”;
  • art. 30, comma 1: “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 27, eccetto che nei processi previsti dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo”;
  • art. 75: “1. L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”;
  • art. 131: “1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario. 2. Sono spese prenotate a debito: (…) c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile”;
  • art. 145: “1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall’articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell’interdicendo o dell’inabilitando, e all’ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall’erario. 2. Passata in giudicato la sentenza, l’ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l’ufficio chiede all’ufficio finanziario gli adempimenti di cui all’articolo 98, comma 2, trasmettendo l’eventuale documentazione pervenuta. 3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità, se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari”.

Le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano le tutele e i poteri del giudice tutelare:

  • art. 343: “1. L’ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni. 2. Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali derivi l’apertura di una tutela”;
  • art. 346: “Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore”;
  • art. 354, comma 1: “La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l’ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all’ospizio in cui questi è ricoverato. L’amministrazione dell’ente o dell’ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela”;
  • art. 379: “L’ufficio tutelare è gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’equa indennità (…)”;
  • art. 46 disp. att.: “1. Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventari, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro. 2. Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice”;
  • art. 46-bis disp. att.: “Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.

Dalla lettura delle norme sopra riportate emerge con chiarezza, in primo luogo, che, in base al Testo unico sulle spese di giustizia, “l’onere della spesa” nel processo civile ricade su “ciascuna parte” che “provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede” (art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002), come pure che, nel caso in cui la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dallo Stato o prenotate a debito secondo la previsione del medesimo testo unico (art. 8, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002).

Con riferimento all’apertura della tutela, non vi è dubbio che, se questa è richiesta da una parte privata, in base alle norme sopra riportate sarà questa a dover sostenere le relative spese, salva l’ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio. Poiché però, come già evidenziato, per espressa previsione normativa (artt. 46 e 46-bis disp. att. c.c.), “Tutti gli atti della procedura della tutela, compresi l’inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro”, al momento del deposito dell’istanza di nomina del tutore, la parte privata non dovrà pagare il contributo unificato ma solo l’importo forfettario di cui al citato art. 30.

Diversa è l’ipotesi della “tutela d’ufficio”, che non scaturisce da una istanza di parte ma rappresenta la conseguenza legale di un provvedimento dell’autorità giudiziaria (sentenza di interdizione promossa dal P.M. o provvedimento di sospensione della potestà genitoriale disposta dal Tribunale per i minorenni: art. 343, comma 2, c.c.) o di una comunicazione dell’ufficiale dello stato civile, di un notaio ovvero di un centro di assistenza per i minori (art. 343, comma 1, c.c.). In tutte queste ipotesi, dunque, l’apertura della tutela è un “atto dovuto” da parte del giudice tutelare, il quale, “appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore” (art. 346 c.c.).

Come si evince dalle norme sopra riportate, il legislatore non ha però dettato una specifica disciplina per le spese quando l’apertura della tutela avviene d’ufficio: tuttavia, dalla lettura dell’art. 145 del d.P.R. n. 115 del 2002 (che disciplina il regime delle spese nel procedimento di interdizione o di inabilitazione promosso dal P.M.), emerge che:

  1. al procedimento in esame si applica l’articolo 131 del medesimo testo unico che regola gli “effetti dell’ammissione al patrocinio”;
  2. il procedimento di interdizione o di inabilitazione è strettamente connesso a quello successivo e necessario di apertura della tutela in quanto, “passata in giudicato la sentenza, l’ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di presentare entro un mese la documentazione prevista dall’articolo 79, comma 1, lettera c)…”.

Orbene, l’ipotesi disciplinata dall’articolo 145 è stata definita nella relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia come “un’ipotesi particolare di ammissione d’ufficio” al gratuito patrocinio (peraltro già prevista dal r.d. n. 2700 del 23 dicembre 1865), che è valida “salvo verifica dei limiti reddituali ai fini del recupero”; proprio in considerazione di ciò, a tali procedimenti si applica l’articolo 131 del medesimo d.P.R., in base al quale – come detto – le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile (art. 30 d.P.R. n. 115 del 2002) sono prenotate a debito.

Inoltre dalla lettura di tale norma appare evidente la stretta connessione tra la fase (contenziosa) volta ad accertare e dichiarare lo stato di interdizione o di inabilitazione di un soggetto e la successiva fase (non contenziosa) di apertura della tutela e di nomina del tutore (o del curatore), che deve dare prova al magistrato che l’interdetto (o l’inabilitato) versi nelle condizioni reddituali previste dalla legge per beneficiare dell’ammissione al gratuito patrocinio. Se ciò non avviene, o se il magistrato accerta il superamento di tali limiti, lo dichiara con decreto e lo Stato ha “il diritto di ripetere le spese nei confronti di tutori e curatori” (art. 145, comma 3, d.P.R. n. 115 del 2002).

La previsione normativa in esame è peraltro coerente con il sistema generale della riscossione, che presuppone sempre un titolo idoneo per dare inizio al recupero della spesa: nell’ipotesi in esame, il titolo è rappresentato dal decreto del magistrato, emesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione o di inabilitazione, quando il giudice tutelare ha già aperto d’ufficio la tutela e nominato il tutore o il curatore.

A tale proposito, sempre la relazione illustrativa al Testo unico sulle spese di giustizia sopra richiamata precisa che “dal riscontro dell’applicazione della norma originaria nella prassi, emerge che circa l’80% delle sentenze dispongono “nulla per spese”, probabilmente avendo desunto induttivamente dal processo che l’interdetto o l’inabilitato non ha beni; il 20% contengono condanna del curatore alle spese. Si procede all’annullamento del campione: se “nulla per le spese”; se il curatore dimostra la non abbienza, invece, si avvia il recupero anche nel silenzio del curatore. In generale è da considerare, infine, che se l’azione è esercitata dal p.m., si tratta di indigenti, non ci sono parenti, che avrebbero potuto proporla, nominabili tutori o curatori, con la conseguenza che questi sono di regola funzionari pubblici (sindaci ecc.)”.

Si deve tuttavia evidenziare che la procedura posta in essere su impulso del pubblico ministero è solo parzialmente esente da spese, prevedendo gli artt. 46 e 46-bis disp. att. c.c. che sono escluse l’imposta di bollo, di registro e il compenso del tutore, come pure l’art. 379 c.c. che “l’ufficio tutelare è gratuito”.

Orbene, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene di poter affermare che l’apertura di una tutela d’ufficio dia luogo ad una ipotesi di “gratuito patrocinio d’ufficio”, al pari di quella prevista dall’articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, di cui spesso rappresenta la conseguenza giuridica e legale.

È inoltre il caso di ricordare che, a norma dell’articolo 75 del medesimo d.P.R., “L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”, con la conseguenza che la tutela aperta d’ufficio può considerarsi una procedura connessa a quella di interdizione promossa dal P.M., alla quale si estende l’ammissione al “gratuito patrocinio d’ufficio” già prevista per la fase contenziosa di cui al citato articolo 145.

Da ciò deriva che le spese processuali relative alla fase della tutela d’ufficio, tra le quali figura l’importo forfettario di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovranno essere prenotate a debito ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera c), del medesimo d.P.R., così come richiamato dal successivo art. 145. L’importo sarà quindi riportato sul foglio delle notizie, sul quale verranno annotate le altre eventuali ulteriori spese della procedura secondo le indicazioni del citato art. 131. La procedura di recupero potrà tuttavia essere iniziata solo se il magistrato, ai sensi del terzo comma dell’art. 145, accerterà con decreto il diritto a ripetere le spese ed individuerà il soggetto tenuto al pagamento.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler assicurare la diffusione della presente nota agli uffici del giudice tutelare del proprio distretto.

Roma, lì 16 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati