Circolare 19 dicembre 2016 - Obblighi di comunicazione di provvedimenti e dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione

19 dicembre 2016


 
Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale

Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Roma

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello  
Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti d’Appello
Loro sedi

per conoscenza
Al Signor Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

Al signor Capo del Gabinetto
Al signor Capo dell’Ispettorato Generale
Al Signor Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
Al signor Capo del Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria
Al Signor Direttore generale dei Sistemi informativi e automatizzati
Al Signor Direttore generale della Statistica

per informazione
Al Signor Direttore l’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati
alle organizzazioni criminali
Roma


Oggetto: Circolare in tema di obblighi di comunicazione di provvedimenti e dati relativi ai beni sequestrati e confiscati nel contesto dei procedimenti di prevenzione

1. Le ragioni della circolare
Nella cornice dei processi di riforma del sistema di aggressione patrimoniale alle organizzazioni criminali e di altre forme di criminalità, è stata condotta un’analisi accurata dei profili di inefficienza dell’attuale sistema.
Tra i fattori segnalati all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni competenti, figurano i ritardi e le anomalie dei flussi informativi tra gli uffici giudiziari e l’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali (di seguito Agenzia), così come il disallineamento tra i dati immagazzinati nella banca dati gestita da questa Direzione generale (ai sensi dell’art. 3 comma 2 della legge n. 109 del 1996 e dell’art. 49 del d. lgs.vo n. 159/2011) e quelli presenti nel sistema informativo dell’Agenzia (il sistema Re. Gio., acronimo di “Realizzazione di un sistema per la gestione informatizzata e operativa delle procedura di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”).
Nella Relazione su “L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’attività dell’Agenzia Nazionale (ANBSC)”, approvata dalla Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti con deliberazione del 23 giugno 2016, n. 5/2016/G, sono illustrati i risultati di uno studio condotto su un campione di 1.017 procedure giudiziarie, che rappresentano circa un quinto della 5007 procedure pervenute all’Agenzia dal 2010 alla data di stesura della Relazione.
Dallo studio sono emersi notevoli ritardi nella comunicazione dei provvedimenti di confisca all’Agenzia. I tempi medi di trasmissione di dette comunicazioni assommano a 470 giorni.
Sono poi state rilevate trasmissioni carenti o inesatte nell’indicazione di dati essenziali, cadenzate in maniera inappropriata (plichi cumulativi), e comunque tale da rendere dispendiosa l’associazione del provvedimento trasmesso con gli altri che afferiscono alla medesima procedura. Si è notato, per esempio, che talvolta vengono trasmesse all’Agenzia le decisioni confermative adottate dalle autorità giudiziarie in relazione a provvedimenti di sequestro e/o confisca di primo grado mai inviati all’Agenzia; o che un decreto di sequestro venga trasmesso privo dei dati identificativi del bene, ricavabili soltanto dai successivi atti di esecuzione della polizia giudiziaria o dell’ufficiale giudiziario, che non vengono però trasmessi all’Agenzia o che vengono trasmessi senza riferimenti al provvedimento precedente.
Frequenti carenze comunicative attengono poi alle vicende modificative della misura ablatoria precedentemente comunicata all’Agenzia (revoche parziali, correzioni di errori materiali, modifiche operate nel contesto dell’incidente di esecuzione, ecc.).

2. Accertamenti e comunicazioni relative al valore dei beni sequestrati e confiscati
Ricorrente è pure la carenza di informazioni relative al valore dei beni immobili, mobili registrati e delle aziende sequestrate e confiscate. Si tratta di dati essenziali che, pur dovendo essere necessariamente acquisiti, nelle fasi di gestione giudiziaria e amministrativa, non figurano né nei provvedimenti trasmessi dagli Uffici giudiziari né nei decreti di destinazione emessi dall’Agenzia.
La lacuna sorprende, se si considerano i ripetuti richiami delle norme del d. lgs. n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) alle valutazioni estimative da compiersi dai soggetti competenti per le diverse fasi della procedura.
Con riferimento alla fase giudiziaria, si considerino, per esempio, l’art. 36 (richiamato dall’art. 41 c. 1 per quanto attiene ai compendi aziendali) che indica “il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall’amministratore stesso” (c. 1, lett. b) come uno dei contenuti della relazione particolareggiata che l’amministratore è tenuto a presentare al giudice nei trenta giorni (sei mesi nel caso di amministrazione di aziende) dalla nomina, prevedendo anche il caso della contestazione del valore stimato che impone al giudice la nomina di un perito che proceda alla valutazione in contraddittorio (c. 4); o anche l’art. 43 relativo al rendiconto di gestione.
Con riferimento alla fase amministrativa, l’art. 47 c. 1 individua la stima del valore risultante dall’art. 36 e da altri atti giudiziari come presupposto per l’adozione da parte del Consiglio direttivo dell’Agenzia del provvedimento di destinazione, prevedendo altresì l’obbligo di disporre una nuova stima laddove ritenuta necessaria.
Non può sfuggire l’importanza cruciale dell’informazione estimativa per l’esercizio di una serie di doverose attività come quelle che attengono alla restituzione per equivalente nei casi previsti dall’art. 46; alla valutazione delle prospettive di prosecuzione dell’impresa, secondo il dettato dell’art. 41; alla liquidazione dei compensi spettanti agli amministratori giudiziari (art. 42 c. 4), la cui determinazione deve avvenire sulla base del Regolamento approvato con d. P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 che detta (art. 3) criteri percentuali ancorati ai valori dei complessi aziendali, dei beni immobili e dei frutti ritratti dalla loro gestione; alla soddisfazione dei crediti fondati su un titolo anteriore al sequestro di prevenzione (art. 53), che deve avvenire “nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall’amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita dei medesimi”.
E’ di tutta evidenza che l’intempestività e l’incompletezza delle comunicazioni relative ai dati sopra indicati, oltre a penalizzare l’esercizio dei compiti dell’Agenzia, incide sull’esaustività e sull’esattezza delle informazioni immagazzinate nella Banca dati centrale dei beni sequestrati e confiscati, incardinata presso questa Direzione generale e istituita dall’art. 3, c. 4 della legge n. 109 del 1996, recepito poi nell’art. 49 del d. lgs. n. 159 del 2011 e regolata con d.m. n. 73 del 24 febbraio 1997.
Trattandosi di un archivio di informazioni relative alla consistenza, alla destinazione e all’utilizzazione dei beni oggetto di misure ablatorie, è di intuitiva evidenza come il suo adeguato popolamento sia tributario delle informazioni inserite nei sistemi in uso agli uffici giudiziari (per quanto attiene all’individuazione, alla natura e alla stima dei beni sequestrati e confiscati, durante la fase giudiziaria della loro gestione) e all’Agenzia (per quanto attiene alla ricognizione dei provvedimenti di destinazione, delle utilizzazioni finali e del valore dei beni nella fase amministrativa della gestione).
I limiti di quei sistemi e l’inadeguato utilizzo delle potenzialità già disponibili influiscono pertanto sulla qualità delle informazioni attingibili dalla Banca dati centrale (Bdc), con ripercussioni sul controllo democratico di questo aspetto della strategia di contrasto criminale, posto che sulla base dei dati immagazzinati dalla Bdc è redatta la relazione semestrale presentata dal Governo al Parlamento.
Si raccomanda pertanto alle Autorità giudiziarie, al personale di cancelleria e all’Agenzia particolare attenzione nel tempestivo e accurato adempimento degli oneri a ciascuno assegnati in tema di accertamento, indicazione in atti e comunicazione del valore dei beni sottoposti a sequestro e confisca.

3. Le comunicazioni prescritte dal cd. Codice Antimafia
Alla luce di quanto detto, appare necessario richiamare l’attenzione degli uffici in indirizzo sugli obblighi comunicativi prescritti dal d. lgs. n. 159 del 2011 e dal d. P.R. 15 dicembre 2011, n. 233, in relazione ai provvedimenti e agli atti relativi al procedimento di prevenzione.

3.1 Comunicazioni all’Agenzia
Con specifico riferimento alle comunicazioni che muovono dagli uffici giudiziari verso l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), devono sensibilizzarsi gli uffici in indirizzo sulla necessità di tempestiva e ordinata trasmissione dei seguenti provvedimenti:

  1. i provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca, con tutte le informazioni sullo stato dei relativi procedimenti (art. 2 c. 2 lett. b del d. P.R. n. 233/2011);
  2. i provvedimenti di nomina, conferma e revoca degli amministratori giudiziari e dei coadiutori (art. 2 c. 2 lett. f del d. P.R. n. 233/2011);
  3. le relazioni periodiche redatte dall’amministratore giudiziario alle scadenze stabilite dal giudice, con i relativi documenti giustificativi ove richiesti (art. 36 c. 3 del d. lgs. n. 159/2011): dette relazioni, ai sensi della norma indicata devono essere trasmesse dallo stesso amministratore, al quale l’autorità giudiziaria dovrà raccomandare l’adempimento, vigilando sulla sua osservanza;
  4. i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria (art. 38 c. 2 del d. lgs. n. 159/2011), nonché tutti i provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato (art. 2 c. 2 lett.  e del d.P.R. n. 233/2011);
  5. i provvedimenti di liquidazione dei compensi o di rimborso delle spese sostenute dall’amministratore, adottati dal giudice (art. 42 c. 6 del d. lgs. n. 159/2011);
  6. il provvedimento di confisca definitiva, la cui comunicazione deve essere curata dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell’art. 45 c. 2 del d. lgs. n. 159/2011. Detta comunicazione è dovuta anche al prefetto e all’Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda confiscata.

L’importanza della tempestiva e accurata trasmissione degli indicati provvedimenti e informazioni emerge dal dettato dell’art. 110 che individua, tra i compiti dell’Agenzia, “l’acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; l’acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; la verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; (…)” (lett. a). E ciò in funzione non soltanto della programmazione della fase gestionale di propria competenza, ma anche dell’ausilio che l’Agenzia è chiamata a fornire all’autorità giudiziaria nella fase giurisdizionale del procedimento di prevenzione (lett. b).
Un’indicazione circa i contenuti imprescindibili delle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia a cura degli uffici giudiziari si trae dall’art. 2 c. 2 lett. a) del d. P.R. n. 233/2011 che prescrive indicazioni utili all’identificazione dei beni, alla determinazione della loro consistenza e valore (stima), all’individuazione delle criticità dei beni oggetto dell’amministrazione giudiziaria.
Il Sistema Informativo delle Prefetture e Procure dell’Italia meridionale (SIPPI), entrato in funzione presso gli Uffici giudiziari di alcune regioni (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna) nell’ottobre del 2008 ed esteso a tutto il territorio nazionale dal 2 gennaio del 2011, è in grado di trasmettere all’Agenzia i soli dati relativi ai sequestri di prevenzione ordinari (non anche quelli relativi alle confische e ai sequestri urgenti e anticipati).
Perché si attivino i flussi informativi verso l’Agenzia è necessario che le cancellerie dei Tribunali registrino la data di esecuzione del sequestro.
Allo stato, per ragioni legate anche all’incapacità del sistema Re.Gio. di fungere da gestore documentale, non è possibile realizzare con modalità informatiche tutto il flusso comunicativo prescritto dalla legge.
La comunicazione dei provvedimenti e degli atti non attuabile attraverso la cooperazione applicativa tra i sistemi in uso presso le due amministrazioni, dovrà in ogni caso essere tempestivamente effettuata, in maniera ordinata e completa, in formato cartaceo.

3.2 Popolamento della Banca dati centrale gestita dalla della Direzione generale giustizia penale
Deve a questo punto richiamarsi il dovere di esatto e tempestivo adempimento delle comunicazioni che le cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari devono indirizzare alla Banca Dati Centrale, incardinata presso l’Ufficio I di questa Direzione generale, rammentando le disposizioni del D.M. 24 febbraio 1997, n. 73, recante la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati, in una a quelle del già citato d.P.R. n. 233 del 2011.
La previsione generale dell’art. 2 c. 3 del D.M., attinente alla registrazione di tutti “i dati relativi ai provvedimenti di sequestro e di confisca adottati”, trova specificazione e integrazione nel successivo art. 3, a termini del quale devono essere comunicati alla Banca dati centrale:

  1. le proposte di sequestro dei beni formulate nel procedimento di prevenzione;
  2. i provvedimenti che dispongono o revocano il sequestro di beni;
  3. i provvedimenti di confisca di beni o cauzioni, ovvero l’esecuzione su beni costituiti in garanzia;
  4. le decisioni adottate in sede di impugnazione avverso i predetti provvedimenti.

Un’importante precisazione relativa alla qualità e ai contenuti delle comunicazioni in parola si rinviene nell’art. 3 c. 3 del Regolamento ministeriale, che esige la specificazione degli “elementi necessari a distinguere il denaro, i titoli e i beni mobili, mobili registrati, immobili e aziendali, la loro consistenza e ubicazione e, ove possibile, il valore stimato”.
Dall’integrazione delle disposizioni citate con quelle dell’art. 2 c. 2 del d.P.R. n. 233 del 2011 discende che le informazioni oggetto dei flussi comunicativi indirizzati alla Banca dati, devono includere: obbligatoriamente la stima dei beni (scompare nella fonte più recente l’inciso “ove possibile”); l’aggiornamento dello stato dei procedimenti; i provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato; le nomine/conferme/revoche degli amministratori giudiziari e dei coadiutori.
La tempestiva e accurata registrazione in S.I.P.P.I. delle informazioni sopra specificate, ivi comprese quelle relative alla data di esecuzione dei provvedimenti ablatori, è condizione perché sia contestualmente alimentata anche la Banca dati centrale gestita da questa Direzione generale.
Si ribadisce dunque quanto fu già segnalato dalla circolare emanata da questa Direzione generale il 23.12.2010 che, nell’abolire le schede cartacee di rilevamento per i procedimenti registrati informaticamente a partire dal 1° gennaio 2011, stabilì che, una volta adottato il sistema SIPPI, l’obbligo di fornire i dati relativi ai beni oggetto di sequestro o confisca doveva intendersi “assolto con l’inserimento nel registro informatico SIPPI dei beni oggetto di misure di prevenzione e dei provvedimenti e decreti ad essi relativi.”

3.3 Comunicazioni al Questore
Allargando lo spettro di questo intervento agli obblighi informativi stabiliti a carico degli uffici giudiziari nel contesto delle misure di prevenzione personale, si raccomanda la puntuale e tempestiva osservanza delle trasmissioni e comunicazioni prescritte dal d. lgs. n. 159/2011, all’indirizzo del Questore.
In base all’art. 69 c. 2, le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione devono trasmettere alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.
L’art. 69 c. 3 prevede poi che i Procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedano a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
Le comunicazioni in parola rispondono alla finalità di consentire l’immissione delle informazioni nel centro elaborazione dati previsto dall’art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e la successiva trasmissione (a cura delle questure) alle prefetture (art. 69 c. 4).
Dall’art. 81 c. 3 discende poi l’obbligo di comunicare alle questure competenti, con l’osservanza delle medesime modalità stabilite dall’art. 69, i provvedimenti di riabilitazione previsti dall’art. 70 del d. lgs. n. 159/2011. L’obbligo incombe sulle cancellerie delle corti d’appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto la misura di prevenzione o l’ultima misura di prevenzione.
Le comunicazioni in parola dovranno essere attuate in formato cartaceo.

4. Prospettive
La Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati è attivamente impegnata nell’attuazione delle misure che, per quanto attiene alle competenze di questo Ministero, dovranno consentire la piena interoperabilità tra i sistemi utilizzati dagli Uffici giudiziari e il sistema informativo dell’Agenzia.
Potranno così trovare concreta attuazione le previsioni degli artt. 38, 45 e 113 c. 1 del d. lgs.vo n. 159/2011 e del Regolamento adottato con d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 233 sui flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia.
Nello specifico settore della misure di prevenzione patrimoniale è stato recentemente collaudato il Sistema informativo telematico delle misure di prevenzione (SIT. MP)1 che, nelle regioni del cd. obiettivo convergenza (Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania), consentirà, insieme ad altri vantaggi2 , la cooperazione applicativa con sistemi informativi di altri Enti o Amministrazioni (il sistema RE.GIO., ma anche il sistema di Equitalia Giustizia responsabile della gestione del Fondo Unico Giustizia) e con altri sistemi del Ministero della Giustizia (il sistema della Corte Suprema di Cassazione; il sistema del Casellario; i sistemi SIDDA e SIDNA, in uso alla Direzione Nazionale Antimafia).
Sul versante delle misure patrimoniali emesse nel contesto del processo penale, sono in corso modifiche del S.I.C.P. (che presenta un modulo denominato “gestione iter sequestro”), funzionali anche alla più efficiente attuazione di flussi comunicativi interamente informatizzati verso l’Agenzia.

Si raccomanda alle SS.LL. di diffondere la presente circolare presso gli Uffici di rispettiva competenza, vigilando sull’osservanza delle raccomandazioni in essa contenute.

Si segnala l’importanza del tempestivo e accurato adempimento degli obblighi sopra evidenziati ai fini della più efficiente gestione delle diverse fasi delle procedure di prevenzione patrimoniale, dell’esaustiva misurazione dell’impatto di dette misure da parte delle istituzioni competenti, della piena realizzazione del diritto dei cittadini di essere informati sulla concreta efficacia di questo settore strategico del contrasto al crimine.

Roma, 19 dicembre 2016

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo

 

Una descrizione del progetto SIT. MP è reperibile sul sito istituzionale di questo Ministero al link https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART1074784&previsiousPage=mg_14_71

Negli uffici giudiziari compresi nelle regioni indicate, il sistema permetterà: il ribaltamento dei dati registrati da un ufficio giudiziario sugli altri uffici coinvolti nelle diverse fasi della procedura di prevenzione patrimoniale, con conseguente riduzione di tempi di lavoro e degli errori dovuti alla ri-digitazione delle informazioni; la condivisione, oltre che di dati, di documenti che semplificherà la consultazione del fascicolo processuale; il monitoraggio dell’intero ciclo di vita della misura di prevenzione, compresa la gestione dei procedimenti incidentali; l’utilizzo della posta elettronica certificata, per le notifiche e le comunicazioni, in linea con le disposizione vigenti.2