Circolare 27 ottobre 2016 - Comunicazione alle autorità diplomatiche o consolari estere in Italia del decesso di cittadini stranieri

27 ottobre 2016

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale

Al Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione
al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
ROMA

ai Signori Presidenti delle Corti d’Appello
ai Signori Procuratori Generali della Repubblica
presso le Corti d’Appello
LORO SEDI

e, p.c.
al Signor Capo di Gabinetto
al Signor Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia
al Signor Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

OGGETTO: Circolare in tema di comunicazione alle autorità diplomatiche o consolari estere in Italia del decesso di cittadini stranieri.

Si richiama l’attenzione degli Uffici in indirizzo sugli obblighi di comunicazione relativi al decesso di cittadini stranieri, previsti dal Regolamento dello stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), nonché dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Gli articoli 71 e ss. (cfr. in particolare gli articoli 71 co. 1 lett. b e 77 comma 2) del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, recante il “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127”, prevedono la formazione dell’atto di morte da parte dell’Ufficiale di Stato civile, a seguito della notizia del decesso ricevuta, tra gli altri, dalle autorità giudiziarie.

L’articolo 83 del medesimo regolamento esplicita le finalità della predetta comunicazione, prevedendo che “nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l’ufficiale dello Stato civile spedisce sollecitamente copia dell’atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all’autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino”.

Analogo obbligo è previsto, per l’autorità giudiziaria, dall’articolo 2 co. 7 del D. lgs. 286/98, secondo il quale:
“La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le Autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.”

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento di attuazione (d.P.R. n. 394/1999), l’informazione prevista dal menzionato articolo 2 co. 7 deve contenere:
a. l'indicazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa che fornisce l'informazione;
b. le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
c. l'indicazione delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
d. il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
La comunicazione deve essere effettuata per iscritto ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri, che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo