Circolare 14 novembre 2005 - Circolare prot. n. 6/1106/035 del 28 luglio 2005: problematiche di attuazione

14 novembre 2005

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. n. 6/1600/035/EM

Roma, 14 novembre 2005

AL PRESIDENTE DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA

AL PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ROMA

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE
ROMA

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

AI PROCURATORI GENERALI
PRESSO LE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
R O M A 
FAX N. 06/66598265

Oggetto: Circolare prot. n. 6/1106/035 del 28 luglio 2005. Problematiche di attuazione.

Con riferimento alle direttive impartite da quest’Amministrazione, con circolare in oggetto, ispirate soprattutto ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, si registrano allo stato segnalazioni, da parte di magistrati responsabili degli uffici giudiziari, circa uno stato di oggettiva difficoltà delle strutture UNEP, – con particolare riguardo a quelle operanti in realtà giudiziarie di grande e media dimensione – a far fronte ai flussi di lavoro, derivati dall’aver indicato, come preferenziale, nella fase della richiesta di notifica, il criterio di competenza dell’organo notificatore, di cui al secondo comma dell’art. 107 del D.P.R.1229/59.

Stante l’esigenza primaria di quest’Amministrazione, di garantire la funzionalità e l’efficienza delle proprie strutture, nonché l’efficacia dell’attività da esse posta in essere, in vista del raggiungimento dei fini istituzionali, non può non tenersi conto delle criticità segnalate, soprattutto perché provenienti da organi che, per il loro incarico istituzionale, hanno un’ottica di osservazione privilegiata, relativamente al funzionamento dell’apparato giudiziario dislocato nel territorio.

Ciò premesso, e considerato che anche da parte dei Dirigenti NEP operanti in realtà giudiziarie particolarmente complesse (Roma, Milano, Napoli; Palermo), convocati all’uopo presso quest’Amministrazione, viene evidenziata una sofferenza delle rispettive strutture, conseguente alla difficoltà di evadere, nei termini, tutti gli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, con possibili ripercussioni sui tempi dei processi, si rende necessario meglio esplicitare le direttive già fornite in Circolare, introducendo alcuni correttivi, che consentano di coniugare e tenere in sostanziale equilibrio il principio della economicità e quello della efficienza.

Va innanzitutto chiarito che, con la Circolare in parola, non si è affatto inteso escludere il ricorso al criterio di competenza territoriale dell’ufficiale giudiziario di cui all’art. 106 del D.P.R. 1229/59, ma si è inteso intervenire razionalizzando il sistema nei casi, segnalati come notevolmente frequenti, in cui l’UNEP, territorialmente competente, a  fronte di una richiesta di notifica di atti di competenza di un’autorità giudiziaria di altra sede, optava spesso per la notifica a mezzo posta.

In tali casi infatti, alle spese postali  sostenute per la trasmissione dell’atto, finiva con il cumularsi la spesa postale per la notifica, determinando un aggravio di costi, che si è ritenuto di poter evitare  con il ricorso all’UNEP, incardinato nella sede dell’autorità giudiziaria, dalla quale promanava l’atto, stante la competenza generale dell’ufficiale giudiziario, a notificare a mezzo posta e senza limiti territoriali, gli atti relativi ad affari di competenza dell’autorità giudiziaria della sede alla quale è addetto. In tal modo si intendeva realizzare anche la semplificazione del sistema, con il taglio dei tempi necessari per la trasmissione e la restituzione dell’atto.

Tuttavia poiché sembra sia risultato difficile, per le Cancellerie richiedenti, valutare a priori, quando un atto richiesto all’UNEP fuori sede sarebbe stato notificato a mani o a mezzo posta, nell’attuazione della Circolare, siè eccessivamente semplificato il principio, privilegiando indiscriminatamente, nella fase della richiesta dell’atto, il criterio di competenza di cui all’art. 107, 2° comma del D.P.R. 1229/59, rispetto a quello di cui all’art. 106 dello stesso testo. Tutto ciò ha evidentemente determinato un’eccessiva concentrazione dei flussi di lavoro negli uffici medi e grandi, limitandone in qualche modo la funzionalità.

Rilevato quanto sopra, e ferma restando la necessità di porsi in un’ottica di contenimento di costi, si ritiene opportuno intervenire, rimodulando direttive che, pur nel segno di una maggiore flessibilità, consentano comunque di operare una corretta razionalizzazione dell’attività, nel senso indicato in premessa.

Gli Uffici di Cancelleria pertanto, in applicazione del criterio di competenza di cui all’art. 106 D.P.R. 1229/59, potranno inoltrare le richieste di notifica agli UNEP territorialmente competenti, ma, per quanto sopra, dovranno aver cura di usare le modalità di trasmissione dell’atto meno onerose per l’erario.

Laddove possibile quindi, dovranno curarne la trasmissione a mezzo fax e, in caso di rimessa a mezzo Posta di una pluralità di richieste di notifica dirette allo stesso ufficio, dovranno provvedere ad accorparle utilizzando un unico plico.

Pari raccomandazione va fatta agli UNEP per la fase della restituzione dell’atto, fatte salve diverse esigenze legate all’urgenza della richiesta o della restituzione.

Gli uffici UNEP che nell’ambito della competenza delineata dall’art. 106 del D.P.R. 1229/59 ricevono una richiesta di notifica di atti relativi ad affari di competenza di un’autorità giudiziaria, diversa da quella della sede alla quale sono addetti, dovranno, fatti salvi ovviamente i vincoli normativi in materia, privilegiare, nella scelta della modalità di notifica, quella a mani, rispetto a quella a mezzo posta: Ricorrendo tale fattispecie infatti, come già in precedenza evidenziato, il ricorso indiscriminato al mezzo postale determinerebbe un ingiustificato aggravio di spesa e una dispersione di attività che sono senz’altro da evitare.

La suddetta direttiva va ovviamente applicata, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il buon fine della notifica dell’atto. Non a caso si è usato il termine privilegiare, a significare che in presenza di situazioni contingenti, che, secondo la qualificata valutazione dell’organo notificatore, rendono necessario il ricorso al mezzo postale, si può derogare al principio indicato, a condizione che la maggior spesa sia giustificata da un recupero di efficienza.

Va inoltre raccomandato agli Uffici NEP, che qualora vengano richiesti della notifica di un atto, con riferimento al quale sussiste una competenza, o in ragione del territorio ex art. 106 D.P.R.  1229/59, o in ragione del collegamento con l’autorità giudiziaria, dalla quale promana l’atto ex art. 107, 2° comma del citato testo normativo, non possono denegare l’attività e devono comunque evadere la richiesta di notifica, in quanto formulata in conformità alla norma.

Per quanto sopra esposto e considerato che sussiste l’urgenza ai fini organizzativi di darne contezza agli uffici interessati, si invitano le SS.LL. a diramare, con cortese sollecitudine, la presente nota.

 IL  V. CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Gargani