Circolare 30 gennaio 2007 - D.m. 1°giugno 1971 disciplina del contributo previdenziale “Opera di Previdenza” per gli ufficiali giudiziari

30 gennaio 2007

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI


Prot. n. 6/139/035/CA

Ai Presidenti
  delle Corti di Appello
Loro sedi

E, p.c.  All' Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R oma
Fax n. 06/66598265


Oggetto: D.M. 1° giugno 1971 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1971 n° 147 – Disciplina del contributo previdenziale “Opera di Previdenza” previsto per gli ufficiali giudiziari - Disapplicazione delle disposizioni in esso contenute, relativamente alle modalità di versamento e di rendicontazione amministrativa del contributo.

Con riferimento a quanto in oggetto, persistendo l’invio, all’Ufficio VI di questa Direzione Generale, dei prospetti semestrali delle quote contributive per Opera di Previdenza versate dagli Uffici NEP e relative agli ufficiali giudiziari ivi addetti, si espone quanto segue.

Va premesso innanzitutto che la previsione di cui all’art. 3 del D.M. 1° giugno 1971, in base al quale entro il decimo giorno dalla scadenza di ciascun bimestre dell’anno solare, l’ufficiale giudiziario dirigente doveva curare il versamento del contributo “Opera di Previdenza” per il personale UNEP in servizio nell’Ufficio di appartenenza, è da ritenersi superata e aggiornata dalla normativa istitutiva della Denuncia Mensile Analitica (Legge 24 novembre 2003 n° 326 – Circolare INPDAP n° 59 del 27 ottobre 2004), così come esplicitato con Circolare prot. n° 6/611/035/CA del 29 aprile 2005, emessa da questo Ufficio.

Allo stato, gli adempimenti previsti dagli art. 3, 4 e 5 del citato D.M. 1° giugno 1971 e dalla Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni – Ufficio V – prot. n. 5/257/035 del 1° febbraio 1980, che prevedeva la trasmissione, in duplice esemplare, dei prospetti semestrali dei contributi previdenziali ed assistenziali alla Ragioneria provinciale dello Stato, per un controllo amministrativo-contabile sulle ritenute operate e sulle retribuzioni contributive, non sono più previsti.

Infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio XIV – con nota prot. n. 0015317 del 12 febbraio 2002 diretta a tutte le Ragionerie provinciali dello Stato, ha comunicato che “alla luce della normativa vigente le Ragionerie provinciali dello Stato non devono più svolgere alcun adempimento in ordine al versamento dei contributi per l’assistenza sanitaria, opera di previdenza e Gescal da parte degli ufficiali giudiziari.”

Successivamente, il Dicastero finanziario ha confermato la suddetta innovazione con nota prot. n. 109943 del 24 settembre 2003 diretta a questo Ufficio, ma al riguardo nulla viene comunicato in merito all’Ufficio attualmente competente a ricevere i prospetti semestrali dei contributi in parola, per effettuare il riscontro amministrativo-contabile. Pertanto, se ne deve dedurre che l’adempimento di cui trattasi non sussiste più in quanto tale e che non c’è stato alcun passaggio di competenza ad altro Ufficio in merito al medesimo.

Inoltre, il previsto riscontro contabile-amministrativo in questione, non più attuale, è da ritenere superato dagli adempimenti ai quali sono tenuti i Dirigenti degli Uffici NEP, in qualità di sostituti d’imposta, con riferimento alla presentazione annuale del Modello 770 all’Agenzia delle Entrate, che appunto contiene i dati fiscali relativi alle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti dell’Ufficio NEP, nell’anno d’imposta di riferimento, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi previsti ex lege e correlati ai predetti emolumenti stipendiali.

Infine, relativamente all’intera materia dei contributi previdenziali del personale UNEP, si fa presente che l’Amministrazione Centrale cura la stessa nell’osservanza delle nuove normative di settore che intervengono, determinando la disapplicazione di quelle precedenti anche in maniera tacita, d’intesa con l’Istituto Previdenziale, preposto ex lege, sul piano operativo, alla gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, tra i quali rientrano gli ufficiali giudiziari. Detto ciò, ne consegue che l’INPDAP, per quanto riguarda la posizione dei singoli dipendenti iscritti alla CPUG, può autonomamente intervenire sia per regolare le situazioni soggettive dei predetti iscritti che per impartire, con note e informative di settore, direttive relative a tutto il personale di categoria.

Pertanto, si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza la presente nota ai Dirigenti degli Uffici NEP facenti parte dei rispettivi distretti di competenza, al fine di assicurare una regolamentazione aggiornata degli adempimenti nel settore dei contributi previdenziali del personale UNEP.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia