Circolare 27 settembre 2011 - L. 111/2011 art. 16, commi 9 e 10, controllo assenze per malattia dei pubblici dipendenti

27 settembre 2011

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. 103/1/B/1298/MM/NG/1


Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Procura Nazionale Antimafia
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali presso le Corti di Appello
LORO SEDI

e p.c.
al Call Center

 

OGGETTO: Decreto Legge n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011 – art. 16, commi 9 e 10 – controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti

 

Con la circolare n. 10/2011 (allegata), in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha illustrato le novità introdotte con il recente intervento normativo – D.L. 6 luglio 2011 n. 98 – convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, che ha mutato la disciplina in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.
In particolare, l’intervento normativo riguarda:

  • I casi nei quali l’Amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
  • Il regime della reperibilità;
  • Le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
  • L’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

L’art. 16 – comma 9 – del succitato decreto, ha sostituito il comma 5 dell’art. 55 septies del d.lgs 165/2001 rimettendo alla discrezionalità del responsabile del personale la decisione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia, eliminando l’assoluta obbligatorietà, fermo restando l’obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

A parere di questa Direzione Generale, per giorni non lavorativi si devono intendere tutte le giornate nelle quali il dipendente non ha prestato l’attività lavorativa (es: ferie, assenze per fruizione dell’art. 18 co. 2 e co. 9, part-time, permessi vari, etc.).

In tutti gli altri casi la valutazione tiene conto della condotta complessiva del dipendente, in relazione alle assenze per malattia, nonché degli oneri economici connessi all’effettuazione della visita.

Il secondo periodo del nuovo comma 5 bis dell’art. 5 septies, del predetto decreto, prevede che:

  • “Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Amministrazione”.

Il nuovo comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs n. 165 del 2001, stabilisce che:

  • “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”. Sono pertanto superate le indicazioni date, in precedenza, dalla Funzione Pubblica nella circolare n. 8/2008 (… qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all’attestazione da quest’ultima rilasciata, la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N. …). Si precisa che sino al successivo adeguamento del sistema di trasmissione telematica, le relative attestazioni possono essere prodotte in forma cartacea.

Per mera completezza si fa presente, infine, che il comma 10 del citato art. 16 estende la disciplina contenuta nei commi 5-5 bis – e 5 ter dell’art. 55 septies anche al personale in regime di diritto pubblico.
Ciò premesso si invitano, cortesemente, le Corti di Appello e le Procure Generali a trasmettere la presente nota-circolare a tutti gli Uffici del proprio Distretto.

Si ringrazia per la collaborazione.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Calogero Roberto Piscitello

 

Allegato
Circolare n. 10/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica