Nota 30 marzo 2004 - Liquidazione dell'indennità di udienza dei giudici di pace

30 marzo 2004

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione generale della giustizia civile

Con riferimento al quesito rappresentato nell'allegata nota prot. &. del &.. dell'Ufficio del Giudice di Pace di &.. e trasmessa allo scrivente Ufficio con nota n. & del &.. di codesto Tribunale, si osserva quanto segue:

  1. la liquidazione delle indennità relative ad udienze penali previste in calendario, ma non tenute per mancanza di procedimenti iscritti a ruolo, devono essere recuperate in conformità alle disposizioni impartite con la nota n. 1/7185/44(U)03 del 27 maggio 2003 di questa Direzione Generale. Va da se, che le prescrizioni contenute nella citata nota hanno natura puramente chiarificatoria, e che, pertanto, deve procedersi al recupero di tutte le somme indebitamente percepite in difformità a quanto in essa precisato, anche se erogate in data anteriore all'emanazione della stessa.
     
  2. le indennità liquidate in difformità con le anzidette disposizioni devono essere recuperate trattenendo l'importo lordo indebitamente corrisposto dall'importo lordo di eventuali compensi che saranno, comunque, corrisposti nel corso "dell'onorario rapporto di lavoro". In assenza di quest'ultimo dovranno essere versate sul capitolo 3530 (conto entrate eventuali), capo XI, di questa Amministrazione. Maggiori imposte, eventualmente versate, potranno essere richieste in restituzione alla competente Agenzia delle Entrate.

Roma, 30 marzo 2004