Circolare 21 novembre 2006 - Mafia e Terrorismo: ulteriori modifiche al prospetto della Mafia e software MTGiud. ver. 1.1

21 novembre 2006

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia penale
 
Prot. n. m.dg.DAG.22/11/2006.122885.U

Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello e loro sez. dist.
 

Oggetto: Mafia (art. 51 co. 3 bis c.p.p.) e Terrorismo (art. 51 co. 3 quater c.p.p.): ulteriori modifiche al prospetto della Mafia e software MTGiud. ver. 1.1 (cadenza annuale; la presente circolare sostituisce la circolare prot. m_dg.DAG.13/1/06.4185)


Si comunica che il prospetto di rilevazione del monitoraggio della Mafia ha subito alcune ulteriori modifiche e deve essere utilizzato per trasmettere i dati dell'anno 2006 e degli anni successivi (per evitare disguidi, si consiglia di eliminare il prospetto precedente; il prospetto del Terrorismo è rimasto invece invariato).
Le modifiche consistono unicamente nell'aver eliminato dai criteri di ricerca che consentivano di individuare quei particolari procedimenti di cui alla Nota 1 del prospetto, quelle leggi (L.575/65, L.55/90 e D.L.306/92 convertito in L.356/92) che identificano un procedimento sempre di mafia, ma relativo alle misure di prevenzione personali e patrimoniali e che invece si è ritenuto opportuno non considerare nella statistica; è stato quindi lasciato come solo criterio di ricerca il D.L.152/91 (L.203/91).
A questo proposito, è stato rilasciato nell'area "Software Ufficiale \ Programmi Integrativi del Sistema Re.Ge" della rete Intranet SIA la versione 1.1. del software MTGiud in cui è stata apportata la suddetta modifica, non presente nella precedente versione 1.0, insieme ad un'altra riguardante il corretto calcolo delle pendenze.
Il software consente, come noto, limitatamente però ai soli Uffici il cui registro informatizzato sia il RE.GE., di produrre correttamente i dati richiesti dai prospetti di rilevazione dei due monitoraggi, garantendo al contempo una maggiore qualità e velocità del dato rilevato rispetto alle estrazioni manuali, nonché la necessaria univocità dei criteri di estrazione (a questo proposito si pregano i Signori Presidenti dei Tribunali di voler dare le opportune disposizioni affinché gli addetti alle statistiche in servizio presso i propri uffici possano usufruire di tale mezzo).
Gli Uffici che invece non dispongono del RE.GE. dovranno ancora effettuare "manualmente" l'estrazione dei dati e riportarli sui prospetti.
Gli Uffici che, pur disponendo del RE.GE, trattano ancora vecchi procedimenti che non sono stati riversati nel RE.GE. e che quindi non possono essere considerati dal software MTGiud, sono invitati, compatibilmente con il tempo e le risorse loro disponibili, a sommare ai dati dei prospetti prodotti dal software i dati relativi a questi vecchi procedimenti e procedere così all'invio di un unico prospetto riepilogativo.
Si ricorda a d ogni buon fine che i due prospetti di rilevazione, che si allegano alla presente circolare, devono essere entrambi compilati da parte dei seguenti Uffici:

1. solo i 26 Uffici GIP/GUP c/o Trib. distrettuali
2. tutti i Tribunali (sono escluse le sez. distaccate)
3. Corti di Assise
4. Corti di Appello sez. dib.
5. Corti di Assise di Appello
6. Uffici GIP e GUP c/o i Trib. minori
7. Tribunali minori
8. Corti di Appello sez. minori

In particolare, restano esclusi dal monitoraggio gli Uffici del GIP/GUP presso i Tribunali non distrettuali e le sezioni distaccate di Tribunale.
Si allega alla presente circolare anche il documento sui criteri di estrazione dei dati con le varie modifiche apportate fino ad oggi. Si ricorda ad ogni buon fine che il documento è stato redatto appositamente dalla scrivente Direzione Generale per la corretta realizzazione del software MTGiud e che contiene dettagliate istruzioni sui dati richiesti insieme ad un breve panorama dei due monitoraggi (la visone del documento può risultare utile soprattutto per quegli uffici che non disponendo ancora del RE.GE devono procedere all'estrazione "manuale dei dati").
Per ciò che riguarda l'invio dei dati, si raccomanda come sempre di privilegiare la posta elettronica (indirizzo: biblioteca.aapp.min@giustizia.it).
Si pregano pertanto le SS.LL. di voler dare le opportune disposizioni per la trasmissione della presente circolare, dei due prospetti di rilevazione e del documento sui criteri di estrazione dei dati allegati agli Uffici del proprio distretto sopra riportati.

 

Roma, 21 novembre 2006

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano

 

Criteri monitoraggio mafia e terrorismo

1. CRITERI PER L'ESTRAZIONE DEI DATI RICHIESTI DAI NUOVI PROSPETTI DELLA MAFIA (art. 51 comma 3 bis c.p.p.) e DEL TERRORISMO (art. 51 comma 3 quater c.p.p.)
(per quanto non qui specificato, si rimanda alle avvertenze riportate nei prospetti)

Introduzione
Le due indagini conoscitive sui "procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso" e sui "procedimenti penali per delitti commessi per finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico" fanno parte del Piano Statistico Nazionale e sono iniziate nel 1985, in osservanza di una circolare del Direttore Generale degli Affari Penali, con l'obiettivo di procedere ad una ricognizione globale dei procedimenti penali relativi a queste due particolari materie.

Oltre che per scopi conoscitivi di tipo generale, i dati di queste due indagini servono anche per la corretta ripartizione fra gli uffici giudiziari del compenso per lavoro straordinario per lo svolgimento dei procedimenti penali di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 320/87 (convertito nella L. 401/87), per l'individuazione delle sedi disagiate ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b, della L. 133/98, per soddisfare alcune richieste che pervengono da altri uffici del sistema giustizia (Dir. Gen. di Statistica del D.O.G., Direzione Nazionale Antimafia, Corti di Appello,…) e da organismi anche internazionali (O.N.U. e altri), nonché da alcuni privati.

I nuovi prospetti di rilevazione, da compilarsi con i dati dell'anno 2004 compreso e seguenti (cadenza annuale per entrambe le rilevazioni), sono 4 in tutto, 2 per la mafia e 2 per il terrorismo (2 per gli uffici requirenti e 2 per gli uffici giudicanti) e richiedono informazioni relativamente ai procedimenti sopravvenuti contro noti e ignoti nell'anno in esame (solo per gli uffici requirenti), pendenti al 31/12 dell'anno (sia per gli uffici requirenti che giudicanti) e definiti nell'anno (solo per gli uffici giudicanti).

2. Criteri di estrazione: concetti di base

MAFIA

I procedimenti da considerare sono quelli indicati dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale), ossia
ART. 51 COMMA 3 BIS C.P.P.:
"Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416 bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291 quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

Il comma 3 bis dell'art. 51 indica quali sono i procedimenti classificabili nella tipologia mafiosa. Se un tempo questo concetto era limitato ai procedimenti penali in cui figurava solo l'art. 416 bis c.p. ("associazione di tipo mafioso"), ossia solo ai reati in cui erano coinvolte persone appartenenti alle cupole mafiose (camorristiche e come localmente denominate), con il D.L.367/91 (e poi con le Leggi 92/01 e 228/03) esso viene esteso anche a tutte quelle attività svolte in modo peculiare dalle organizzazioni mafiose (quindi sia da persone di spicco che da persone più o meno vicine alla cupola).

Pertanto in esso rientrano quei procedimenti in cui compaiono, oltre ai delitti specificatamente indicati dal comma 3 bis, anche quei delitti comuni e non comuni commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o commessi per agevolare le attività delle associazioni previste dal medesimo art. 416 bis c.p.

I procedimenti da considerare dovrebbero essere quindi tutti quelli in cui compare (per una o più persone del procedimento) uno dei delitti specificatamente indicati dall'art. 51 comma 3 bis (corrispondenti a quelli in grassetto del prospetto) ed anche quelli in cui compare un qualsiasi delitto previsto dalla Legge italiana commesso "avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo". Questa ultima categoria di procedimenti è di non sempre facile determinazione; in genere, comunque, tali delitti, comuni e non comuni, vengono associati a particolari Leggi di contrasto alla mafia (ad es. il D.L. 152/91; per maggiori dettagli si veda anche il paragrafo 6 "Criteri di estrazione: eventuali problemi pratici").

Nell'ambito dei procedimenti di tipo mafioso possono comparire anche delitti eventualmente connessi a quelli sopra indicati; alcuni di questi delitti eventualmente connessi (tra quelli ritenuti più importanti) sono riportati nel prospetto e per essi si deve indicare il numero delle persone cui sono contestati.

Quanto sopra detto non esclude, a proposito di quei delitti "commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis ovvero … "(che possono anche non figurare da nessuna parte nel prospetto), che lo stesso prospetto abbia, al limite, un certo numero di procedimenti e di persone, ma che le caselle dei delitti rimangano tutte vuote (perché mancano appunto le relative colonne).

Si deve prestare attenzione a non considerare più di una volta quei procedimenti in cui compaiano due o più delitti fra quelli specificatamente indicati dall'art. 51 comma 3 bis (ossia quelli in grassetto del prospetto); analoga avvertenza vale per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis.

TERRORISMO
I procedimenti da considerare sono quelli indicati dall'art. 51 comma 3 quater c.p.p. (Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale), ossia

ART. 51 COMMA 3 QUATER C.P.P.: "Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3 ter."

Questo comma, al contrario del 3 bis, non indica in modo preciso quali siano i procedimenti classificabili nella tipologia del terrorismo.
Nel prospetto sono perciò indicati in grassetto quei delitti, scelti dal codice penale, relativi a tutte quelle attività penalmente illecite che appaiono essere svolte in modo peculiare dalle organizzazioni terroristiche nazionali ed internazionali. Recentemente sono state emanate nuove norme di contrasto al terrorismo, anche internazionale, quali ad esempio il D.L.374/01 (convertito con modifiche nella L.438/01) e la L.34/03, che hanno modificato alcune fattispecie di reato in vigore e ne hanno introdotto di nuove (l'art. 270 ter: "assistenza agli associati" e 280 bis: "atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi").
Analogamente esse hanno modificato ed introdotto anche alcune norme del codice di procedura penale (tra le quali anche lo stesso comma 3 quater dell'art. 51).

I procedimenti da considerare dovrebbero essere quindi tutti quelli in cui compare (per una o più persone del procedimento) uno dei delitti riportati in grassetto del prospetto ed anche quelli in cui compare un qualsiasi delitto previsto dalla Legge italiana commesso al fine di agevolare le attività terroristiche nazionali o internazionali. Questa ultima categoria di procedimenti è di non sempre facile determinazione; in genere, comunque, tali delitti, comuni e non comuni, vengono associati a particolari Leggi di contrasto al terrorismo (ad es. la L.304/82; per maggiori dettagli si veda anche il paragrafo 6 "Criteri di estrazione: eventuali problemi pratici").

Nell'ambito dei procedimenti di terrorismo possono comparire anche delitti eventualmente connessi a quelli sopra indicati; alcuni di questi delitti eventualmente connessi (tra quelli ritenuti più importanti) sono riportati nel prospetto e per essi si deve indicare il numero delle persone cui sono contestati.

Quanto sopra detto non esclude, a proposito di quei delitti commessi al fine di agevolare le attività terroristiche nazionali o internazionali (che possono anche non figurare da nessuna parte nel prospetto), che lo stesso prospetto abbia, al limite, un certo numero di procedimenti e di persone, ma che le caselle dei delitti rimangano tutte vuote (perché mancano le relative colonne).

Si deve prestare attenzione a non considerare più di una volta quei procedimenti in cui compaiano due o più delitti fra quelli riportati in grassetto del prospetto; analoga avvertenza vale per i delitti commessi al fine di agevolare le attività terroristiche nazionali o internazionali.

3. Uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni
Gli uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni sono i seguenti:

Uffici requirenti:
o PROCURE DISTRETTUALI
o PROCURE PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI

Uffici giudicanti (per i maggiorenni):
o solo gli UFFICI GIP/GUP PRESSO I TRIBUNALI CAPOLUOGO DI DISTRETTO
o tutti i TRIBUNALI (restano escluse le sezioni distaccate di Tribunale)
o CORTI DI ASSISE
o CORTI DI APPELLO: SEZIONI PENALI DIBATTIMENTALI
o CORTI DI ASSISE DI APPELLO

Uffici giudicanti (per i minorenni):
o UFFICI GIP E UFFICI GUP PRESSO I TRIBUNALI PER I MINORENNI
o TRIBUNALI PER I MINORENNI
o CORTI DI APPELLO: SEZIONI PER I MINORENNI

4. Procedimenti sopravvenuti, pendenti e definiti: definizioni
I 4 prospetti, 2 per la mafia e 2 per il terrorismo (2 per gli uffici requirenti e 2 per gli uffici giudicanti) richiedono informazioni relativamente ai procedimenti sopravvenuti contro noti e ignoti nell'anno in esame (solo per gli uffici requirenti), pendenti al 31/12 dell'anno (sia per gli uffici requirenti che giudicanti) e definiti nell'anno (solo per gli uffici giudicanti).

La definizione dei procedimenti sopravvenuti (o "iscritti") contro noti e ignoti nell'anno in esame presso gli uffici requirenti è identica a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono i procedimenti iscritti nell'anno a registro dall'ufficio ed, in particolare:
o sono da considerare sopravvenuti anche quei procedimenti che, già considerati definiti dal PM nello stesso anno in esame o in anni precedenti, gli siano poi restituiti dal GIP o dal dibattimento, anche se conservano lo stesso numero di registro (non sono da considerare restituiti dal GIP i fascicoli che erano stati inviati dal PM con richiesta di provvedimento interlocutorio);
o sono da considerare sopravvenuti anche i procedimenti nati per stralcio, con l'avvertenza però di non considerare nel procedimento di origine le persone rese 'inattive' dal Re.Ge. a seguito dello stralcio, per non conteggiare più volte una stessa persona;
o non sono da considerare sopravvenuti i procedimenti che, nel corso dell'anno in esame, migrano dalle vecchie versioni di Re.Ge. a quella più recente, conservando il numero di registro originario.
La definizione dei procedimenti pendenti contro noti e ignoti al 31/12 dell'anno in esame presso gli uffici requirenti è identica a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono i procedimenti non ancora definiti dal PM al 31/12 dell'anno, ossia tutti quei procedimenti per i quali il PM non abbia ancora effettuato una richiesta di tipo definitorio (rich. arch., rich. rinv. a giud….) o non abbia deciso altra disposizione definitoria (incompetenza, riunione, passaggio ad altro modello).

La definizione dei procedimenti pendenti contro noti al 31/12 dell'anno in esame presso gli uffici giudicanti è simile a quella utilizzata dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.. Essi sono i procedimenti relativamente ai quali non è stato emesso ancora nessun provvedimento definitorio (decreto di archiviazione, decreto che dispone il giudizio, sentenza, riunione, incompetenza, …) da parte del giudice. Questa definizione è in parte diversa da quella della Direzione Generale di Statistica, che ad esempio considera come pendenti (anziché appunto come definiti) anche i procedimenti relativamente ai quali è stata emessa sentenza, ma la stessa sentenza non sia stata ancora depositata in cancelleria.

Per ciò che riguarda l'Ufficio GIP e GUP (sia per i maggiorenni che per i minorenni), esso dovrà considerare solo i procedimenti pendenti contro noti che siano pervenuti dal PM con richieste definitorie (rich. arch., rich. rinv. a giud.,…).

Per ciò che riguarda i procedimenti definiti nell'anno in esame presso gli uffici giudicanti, si devono considerare solo i procedimenti definiti con le 3 tipologie di provvedimento indicate nel prospetto (decreto di archiviazione, assoluzione e condanna), la cui data di emissione ricada nell'anno in esame (ad es. per le sentenze si deve considerare la data della lettura del dispositivo, non la data del deposito).

Nella casella dell'assoluzione si devono conteggiare anche le persone destinatarie di provvedimenti di 'natura assolutoria' (ad es. sentenze di non luogo a procedere, di non doversi procedere, ex art. 129 c.p.p., altri tipi di proscioglimenti, …). Ai fini della ricerca si segnalano, in particolare, i provvedimenti emessi ex artt. 129 - 425 - 469 - 529 - 530 - 531 c.p.p.
Nella casella della condanna si devono conteggiare le persone destinatarie di provvedimenti di condanna, includendo anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

5. Momenti di estrazione e termine per l'invio dei dati
Il momento ideale per effettuare l'estrazione dei dati dai registri informatizzati degli uffici dovrebbe essere il giorno del nuovo anno che sia il più vicino possibile al 31 Dicembre dell'anno cui si riferiscono i dati (specialmente per le pendenze).

In linea pratica, tuttavia, poiché materialmente lo scarico delle informazioni viene effettuato dagli uffici con un certo ritardo, il momento per l'estrazione potrebbe essere quello in corrispondenza del quale l'ufficio ha effettuato in modo più o meno completo il suddetto scarico, fermo rimanendo, comunque, che l'invio dei dati al Ministero (diretto o per via gerarchica) deve essere possibilmente eseguito entro i 2 mesi successivi all'anno cui si riferiscono i dati.

6. Criteri di estrazione: eventuali problemi pratici
Fermo rimanendo quanto esposto nel paragrafo 2 (Criteri di estrazione: concetti di base), si possono tuttavia presentare alcune difficoltà di ordine pratico nell'individuare quei procedimenti in cui compaia un qualsiasi delitto previsto dalla Legge italiana commesso "avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" (per la mafia) o al fine di agevolare le attività terroristiche nazionali o internazionali (per il terrorismo), ossia nel considerare quei procedimenti in cui non vi sia uno dei delitti riportati in grassetto nei prospetti.

In generale, uno dei modi per effettuare la ricerca, potrebbe essere quello di considerare quei procedimenti in cui compaiano delitti comuni e non comuni che siano associati a particolari Leggi di contrasto alla mafia e al terrorismo.

A tale proposito, si fornisce qui di seguito una breve lista di alcune di queste Leggi (per il terrorismo sono indicati tra parentesi gli articoli della Legge in esame che in genere interessano):

MAFIA
o D.L. 152/91 "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa" (conv. in L. 203/91)

TERRORISMO
o L. 152/75 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" (art. 18)
o D.L. 625/79 "Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" (conv. in L. 15/80) (art. 1)
o L. 304/82 "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale" (artt. 1-2-3-5)
o L. 34/87 "Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo" (artt. 1-2-3-5)
o L. 55/90 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (art. 26)
Gli uffici giudicanti per i maggiorenni potrebbero ad esempio considerare direttamente quei procedimenti che siano contrassegnati come provenienti dalla Procura Distrettuale del proprio distretto (si dovrebbe comunque operare la distinzione tra procedimenti di cui all'art. 51 comma 3 bis e procedimenti di cui all'art. 51 comma 3 quater).

Queste difficoltà potrebbero comunque verificarsi per tutti gli uffici (sia requirenti che giudicanti), motivo per il quale, dopo aver provato possibili ragionevoli soluzioni (tra cui quelle sopra esposte), viene data infine anche la possibilità di limitare eventualmente la compilazione dei prospetti ai procedimenti in cui compaiano solo i delitti in grassetto.

Anche per i procedimenti in cui compaiono i delitti in grassetto potrebbero verificarsi estrazioni non completamente esatte, soprattutto in quanto la qualificazione giuridica del fatto non sempre viene digitata nel registro informatizzato in modo uniforme da tutti gli uffici giudiziari, per cui il software di estrazione potrebbe produrre conseguentemente dati incompleti. Per questo motivo gli uffici sono inviati a digitare tale informazione nel modo più completo possibile.

Le procure e gli uffici giudicanti per i minorenni, cui l'art. 51 comma 3 bis e comma 3 quater si applica solo di riflesso, potranno appunto limitare la compilazione dei prospetti ai procedimenti in cui compaiano solo i delitti in grassetto, anch'essi dopo aver comunque provato la soluzione delle Leggi di contrasto.
o Relazioni con i dati estratti dalla Direzione Generale di Statistica del D.O.G.
La Direzione Generale di Statistica effettua, tramite il modello di rilevazione "M313PU", alcune rilevazioni di dati presso le Procure ed in modo particolare, per ciò che qui interessa, presso le D.D.A. (Direzioni Distrettuali Antimafia) che costituiscono sezioni specializzate delle Procure Distrettuali per i procedimenti di cui all'art. 51 comma 3 bis (mafia).

Si pongono pertanto alcuni problemi di coerenza numerica tra i dati rilevati tramite il modello M313PU e il prospetto della mafia della Direzione Generale della Giustizia penale relativo alle D.D.A.

Tale coerenza riguarda comunque solo il numero di procedimenti (contro noti e ignoti) sopravvenuti e pendenti presso le D.D.A., non ponendosi per altro tipo di dato delle stesse D.D.A. o per i dati riguardanti gli altri uffici di cui al paragrafo 3 (Uffici giudiziari competenti per le due rilevazioni).
Dovrebbero infatti risultare, per ogni singola D.D.A., le seguenti 4 uguaglianze (per i codici si veda il modello M313PU; per le definizioni si vedano il paragrafo 4 "Procedimenti sopravvenuti, pendenti e definiti: definizioni" e le istruzioni del M313PU):

relativamente ai procedimenti contro noti (Mod. 21):
o [Somma dei procedimenti sopravvenuti contro noti nei 4 trimestri dell'anno in esame (COD 2G)] = [Procedimenti sopravvenuti contro noti nell'anno della mafia];
o [Procedimenti pendenti contro noti alla fine del 4° trimestre dell'anno in esame (COD 4G)] = [Procedimenti pendenti contro noti al 31/12 dell'anno della mafia] relativamente ai procedimenti contro ignoti (Mod. 44):
o [Somma dei procedimenti sopravvenuti contro ignoti nei 4 trimestri dell'anno in esame (COD 2H)] = [Procedimenti sopravvenuti contro ignoti nell'anno della mafia] d) [Procedimenti pendenti contro ignoti alla fine del 4° trimestre dell'anno in esame (COD 4H)] = [Procedimenti pendenti contro ignoti al 31/12 dell'anno della mafia]
Considerato comunque che le basi dati informatiche delle D.D.A. possono variare a seconda del momento in cui si esegue l'estrazione dei dati, le 4 uguaglianze valgono in ogni caso in linea teorica potendosi sempre presentare alcune differenze.

Roma, 21 novembre 2006


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