Circolare 8 marzo 2011 - Modifica rapporto di lavoro da tempo parziale non superiore al 50% a tempo pieno o tempo parziale superiore al 50%

8 marzo 2011

 Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio IV - Gestione del personale

Prot. n. 700/C-11/-S-4/1-2074

Alla Corte Suprema di Cassazione
Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali presso le Corti di Appello
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Direzione Nazionale Antimafia
Agli Uffici dei Commissari per la liquidazione degli usi civici

LORO SEDI

OGGETTO: Modifica del rapporto di lavoro da tempo parziale non superiore al 50% a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50%: chiarimenti in ordine allo svolgimento di attività extraistituzionali.

Lo svolgimento di attività extraistituzionali da parte del pubblico dipendente è disciplinato dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che, con riferimento al personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore al 50%, rinvia ad un regime di incompatibilità diverso da quello previsto per il personale in servizio a tempo pieno o, comunque, con percentuale di servizio superiore al 50%.
    
Sono assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale lavorativa superiore al 50% l’assunzione di altro impiego pubblico, l’assunzione di impiego alle dipendenze di privati, l’esercizio di attività industriali, commerciali o comunque imprenditoriali, l’esercizio di professioni, l’assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro; sono fatte salve le deroghe per legge previste.
    
Pertanto, atteso il diverso regime di incompatibilità, qualora il rapporto di lavoro a tempo parziale con percentuale pari o inferiore al 50% intrattenuto dal dipendente con l’Amministrazione 
sia modificato nel senso di superare detta percentuale o di divenire a tempo pieno, l’eventuale autorizzazione rilasciata al medesimo dipendente a svolgere l’attività extraistituzionale deve intendersi, anche se non espressamente indicato nel provvedimento di modifica del rapporto di lavoro, revocata.

Conseguentemente la suddetta attività extraistituzionale dovrà cessare a decorrere dalla data dell’effettiva modifica del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l’attività extraistituzionale in questione non rientri nelle citate ipotesi di incompatibilità  assoluta, la prosecuzione della stessa - in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale superiore al 50% - potrà avvenire, su espressa richiesta del dipendente interessato, solo a seguito di un nuovo provvedimento di autorizzazione di questa Direzione da acquisire prima che decorra la modifica del rapporto di lavoro.

Il dipendente interessato dovrà, pertanto, presentare apposita istanza di autorizzazione al competente Ufficio IV di questa Direzione – Reparto Incarichi extraistituzionali (indirizzo e-mail ufficio4.dgpersonale.dog@giustizia.it; numero di fax 06/68897446), con congruo anticipo (possibilmente almeno trenta giorni prima) rispetto alla data di decorrenza della modifica del suo rapporto di lavoro, al fine di consentire alla Direzione di effettuare le valutazioni circa l’autorizzabilità, anche in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale lavorativa superiore al 50%, dell’attività extraistituzionale.

Detta istanza dovrà riportare i seguenti dati:

  • il tipo di rapporto di lavoro che intercorre con il soggetto conferente l’incarico (ad esempio, dovrà essere specificato se si tratta di una collaborazione di tipo occasionale, coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione ex art.61 comma 2 del D.L.vo n.276/2003);
  • la durata (prevista o presunta);
  • l’impegno lavorativo richiesto, con l’indicazione del numero delle giornate in cui presumibilmente si svolgerà la predetta attività;
  • la retribuzione lorda (prevista o presunta);
  • la sede in cui l’incarico deve essere svolto;
  • la dichiarazione circa l’eventuale pendenza di procedimenti penali, disciplinari e di trasferimento per incompatibilità ambientale a proprio carico, per quanto di conoscenza del dipendente (cfr. punto 6 della circolare ministeriale 22 ottobre 1996, n. 471/1289/S);
  • il proprio codice fiscale;
  • il codice fiscale (o partita IVA), l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del soggetto che conferisce l’incarico (se si tratta di una società dovrà essere specificato l’oggetto sociale, così come risulta dallo statuto);
  • l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del soggetto cui spetta erogare il compenso, se diverso da quello conferente;
  • il parere del dirigente o del Capo dell’Ufficio.

I dati inerenti il codice fiscale, o la partita IVA, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del soggetto conferente l’incarico e quelli del soggetto erogante, potranno essere forniti anche successivamente, se al momento della presentazione dell’istanza non sono nella disponibilità del dipendente. Quest’ultimo dovrà, altresì, fornire, se in suo possesso, la documentazione attestante la tipologia contrattuale che regolamenta la prestazione extraistituzionale.

Si pregano le Corti di Appello e le Procure Generali presso le stesse Corti di diffondere la presente nota in tutti gli uffici del proprio distretto perché ne venga reso edotto tutto il personale.

Roma, 8 marzo 2011

Il Direttore Generale
Calogero Roberto Piscitello