Circolare 26 marzo 2010 - Esecuzione del pignoramento mobiliare – Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati

26 marzo 2010

 Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/491/035/2010/CA

 

Ai Presidenti delle Corti D'appello
LORO SEDI

All'ispettorato generale del Ministero della Giustizia
via Silvestri, 243
00164 ROMA

Con riferimento alla materia in oggetto indicata e in riscontro ad apposito quesito formulato dall’Ispettorato Generale di questo Ministero e da alcune Corti d’Appello, circa la percezione, da parte degli ufficiali giudiziari, di una “trasferta foto” o un “rimborso per sviluppo foto”, per i percorsi compiuti per recarsi a sviluppare le fotografie, quando eseguono un pignoramento mobiliare fruttuoso avendo proceduto alla rappresentazione fotografica dei beni pignorati ex art. 518 c.p.c., si espone quanto segue.

In merito alla questione (nella fattispecie, l’art. 518 cod. proc. civ. nella parte in cui dispone che “l’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui all’art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva…”), nella circolare DOG – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 si sostiene che “la riproduzione fotografica o audiovisiva dei beni staggiti sia, qualora ritenuta utile, funzionale ad integrare la descrizione dei cespiti pignorati, ai fini della migliore individuazione degli stessi, nonché del loro stato.

Per quanto concerne la <rappresentazione fotografica o audiovisiva>, premesso che la legge non specifica le modalità tecniche con le quali operare, si ritiene possibile utilizzare qualunque strumento idoneo allo scopo, analogico o digitale che sia, facendo riserva di allegare successivamente al verbale di pignoramento già depositato il supporto cartaceo, analogico o digitale, nel termine utile per la prosecuzione della procedura esecutiva.
Relativamente alle modalità operative con le quali procedere da parte dell’ufficiale giudiziario, nel silenzio della legge, si osserva che l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari di cui trattasi debba ricadere sul creditore pignorante (oppure sui soggetti che possono assisterlo nelle operazioni di pignoramento, ai sensi del novellato art. 165 disp. att. cod. proc. civ.).

 Occorre precisare che allo stato grava sul creditore pignorante, ove quest’ultimo richieda la rappresentazione fotografica o audiovisiva, non solo l’onere di mettere a disposizione i mezzi tecnici necessari per le riprese video o fotografiche, ma anche quello di anticipare le eventuali spese vive di sviluppo fotografico che verranno successivamente recuperate a carico del debitore esecutato, ai sensi dell’articolo 95 cod.proc.civ.”.

In considerazione delle suesposte indicazioni di cui alla menzionata circolare del 14 marzo 2007, sarà cura del creditore procedente, il quale abbia richiesto la rappresentazione fotografica dei beni pignorati, provvedere allo sviluppo della stessa ed a consegnare all’Ufficio NEP i referti fotografici dei beni staggiti da collazionare con i relativi verbali di pignoramento, al fine di evitare che l’ufficiale giudiziario sia impegnato in un’attività di supporto sopra descritta che esula dai suoi compiti istituzionali, in quanto non prevista dalla normativa di riferimento.

In proposito, si precisa che all’atto della presentazione dei referti fotografici, da parte del creditore procedente o del suo procuratore legale, all’Ufficio NEP, l’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento in questione redige un verbale di avvenuta consegna del predetto materiale fotografico, sul quale maturano, a carico della parte richiedente, i “diritti computabili” di cui all’art. 37 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (“Testo Unico in materia di spese di giustizia) e la prevista indennità di trasferta (unitamente alla tassa virtuale del 10% su quest’ultima voce) per il deposito del menzionato verbale e materiale fotografico nella Cancelleria Esecuzioni mobiliari, nel caso in cui la stessa sia ubicata in un edificio diverso da quello in cui ha sede l’Ufficio NEP; nel caso in cui si tratti di un pignoramento in materia di lavoro, come è noto, i “diritti computabili” non maturano per via dell’esenzione prevista  dall’art.10 ex lege n. 533 del 1973, mentre le eventuali indennità di trasferta che si producono per il deposito della citata documentazione in Cancelleria saranno a carico dell’erario.

Le suesposte indicazioni valgono anche nel caso di consegna all’Ufficio NEP di referto audiovisivo prodotto in sede di pignoramento mobiliare.

Si prega Loro di voler dare disposizioni per la massima diffusione della presente circolare ai Dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, affinché ne tengano conto nella regolamentazione della materia in questione.
 
Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia