Circolare 9 marzo 1996 n. 11 – L. 374/1991 e successive modificazioni: Giudice di pace, notificazioni, uffici di conciliazione, cause pendenti, messi di conciliazione

9 marzo 1996

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

 

OGGETTO: Circolare 9 marzo 1996, n. 11/96 – L. 374/1991 e successive modificazioni: Giudice di pace, notificazioni, uffici di conciliazione, cause pendenti, messi di conciliazione

 

A seguito dell'entrata in vigore della legge istitutiva del Giudice di pace sono stati posti numerosi quesiti riguardanti i servizi degli uffici NEP e dei messi di conciliazione.

Il testo originario della legge istitutiva del giudice di pace prevedeva, agli articoli 13, 44 e 51, la competenza transitoria dei messi di conciliazione per la notificazione degli atti del giudice di pace per un solo triennio dalla data di entrata in vigore della legge, sennonché la legge n. 673 del 1994 ha abrogato il solo art. 51.

L'art. 44 prevede la soppressione degli uffici del giudice conciliatore una volta esaurite le relative pendenze; inoltre l'art. 13, modificato dall'art. 11-bis della legge n. 673 del 1994, consente la notifica degli atti del giudice di pace a ministero dei messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione di ciascun giudice, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

Devesi sottolineare che nell'attuale stesura dell'art. 13 è scomparsa la vecchia dizione riportata dal soppresso art. 51, che limitava la competenza dei messi di conciliazione a quelli che fossero stati "dipendenti comunali" in servizio presso i comuni circoscrizionali, come pure è scomparsa la vecchia formulazione del secondo comma dello stesso art. 13, che ne prevedeva l'impiego su delega singola per l'assenza o l'impedimento dell'ufficiale giudiziario sussistendo motivi d'urgenza.

Discende, pertanto, che è scomparso il limite temporale triennale e che è consentito l'impiego sia del personale UNEP che dei messi di conciliazione presso i comuni, siano essi dipendenti comunali o no. La loro attività, quindi, è destinata, per volontà di legge, a sopravvivere all'ufficio del giudice di conciliazione.

Ritiene questa Direzione generale che con l'inciso dell'ultima parte dell'art. 13, "in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace" si è voluto delimitare l'ambito di competenza territoriale e non già privare delle loro attribuzioni i messi di conciliazione che siano non dipendenti comunali.

Vale la pena di rilevare che sia i messi di conciliazione dipendenti comunali che quelli non dipendenti comunali, trovano la loro legittimazione nel provvedimento adottato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 28 dell'Ordinamento giudiziario.

Ciò non significa, però, che relativamente agli affari del giudice di pace i presidenti dei tribunali possano continuare a nominare altri messi di conciliazione. Né, ancora, che essi possano revocare i provvedimenti già adottati una volta venuta meno l'attività giurisdizionale degli uffici di conciliazione.

Infatti, il citato art. 13 della legge n. 374 del 1991, come novellato dall'art. 11-bis della legge n. 673 del 1994, prevede che alla notificazione degli atti del giudice di pace provvedano sia il personale UNEP che i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione di ciascun giudice di pace fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza.

Discende, pertanto, che il legislatore ha voluto attribuire tale funzione unicamente ai messi in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della legge n. 673 del 1994.

Consegue, ancora, che i presidenti di tribunale, dopo tale data, non possono né revocare i provvedimenti emanati anteriormente né, tanto meno, adottarne nuovi.

Nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto, i relativi provvedimenti dovranno essere perciò revocati.

Va da sé che ai messi di conciliazione residua altresì la competenza per gli affari che il conciliatore continua a trattare fino ad esaurimento, in virtù dell'art. 43 della legge n. 374 del 1991.

Quanto al momento iniziale dell'attività del messo di conciliazione, relativamente agli affari del giudice di pace, esso va individuato al 1° maggio 1995, così come disposto dalla legge in esame.

In riferimento agli atti che a norma dell'art. 46 della legge n. 374 del 1991 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura, ritiene questa Direzione Generale che essi, per quanto concerne le implicazioni relative alla loro notificazione, rientrano nell'analogo regime fiscale previsto per gli atti in materia di lavoro e previdenziale di cui alla legge n. 533 del 1973 ed alle notificazioni eseguite a richiesta dell'ufficio.

Per la notifica di tali atti, con particolare riferimento all'indennità di trasferta ed alle spese postali, esse devono essere liquidate ai sensi dell'art. 143 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959.

Infatti l'ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione che devono procedere alla notifica degli atti di cui al primo comma dell'art. 46 della citata legge, hanno diritto al pagamento dell'indennità di trasferta (legge n. 407 del 1985) o alle spese postali nei casi previsti di notificazione per mezzo del servizio postale a norma della legge n. 890 del 1982.

A tal fine devono far richiesta alla cancelleria, la quale provvede periodicamente alla liquidazione in loro favore, con ordine di pagamento iscritto nel registro delle spese di giustizia (mod. 12), di cui anche l'ufficio del giudice di pace è provvisto.

In riferimento alle anticipazioni delle spese postali è opportuno precisare come queste spettino solo agli ufficiali giudiziari, in quanto i messi di conciliazione non sono abilitati a tale tipo di notifica, così come disposto dal secondo comma dell'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1946, n. 122 modificato dalla legge 3 febbraio 1957, n. 16. 

Per quanto concerne, infine, la registrazione degli atti da parte dei messi di conciliazione, per la loro attività di notificatori degli atti del giudice di pace, ritiene questa Direzione generale che debba essere utilizzato il registro cronologico, già previsto dall'art. 252 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, per la registrazione della notificazione degli atti di conciliazione. Ciò trova testuale conforto nella disposizione dell'art. 39 della legge n. 374 del 1991, ove è espressamente sancito che le espressioni conciliatore ed uffici di conciliazione debbono intendersi sostituite rispettivamente con giudice di pace ed uffici del giudice di pace.

Roma, 9 marzo 1996

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Rovello

Per le modifiche alla presente circolare si veda circolare 30 giugno 1997, n. 6/97, emanata dal Ministero di grazia e giustizia