Circolare 29 luglio 2004 - Giudici di Pace. Modalità di recupero di somme liquidate in eccesso

29 luglio 2004

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

 

 Prot. n. 1491/u/04 

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI
 

OGGETTO: Giudici di Pace. Modalità di recupero di somme liquidate in eccesso. 


Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto numerosi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in ordine alle modalità di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
Tanto posto, si rileva che tutte le indennità indebitamente corrisposte devono essere recuperate trattenendo l'ammontare lordo da eventuali compensi (lordo) che saranno, comunque, corrisposti nel corso "dell'onorario rapporto di lavoro". Infatti, il recupero operato al lordo delle ritenute riduce l'imponibile fiscale determinando indirettamente un rimborso dell'imposta già pagata dall'interessato. Di conseguenza, tale procedura, è da ritenersi la più idonea ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate, anche se corrisposte in anni precedenti.
Nell'ipotesi in cui il magistrato onorario non sia più in servizio, l'ufficio che ha disposto il pagamento, provvederà a notificare, al percettore della somma, l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che in caso di mancato versamento nel termine di trenta giorni si procederà all'iscrizione a ruolo. Il versamento dovrà essere effettuato presso ogni Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sul capitolo 3530 (conto entrate eventuali), Capo XI, di questa Amministrazione, con l'indicazione della relativa causale. In alternativa, e solo in caso di difficoltà ad effettuare il versamento direttamente presso la Banca D'Italia, lo stesso potrà essere effettuato presso l'ufficio postale sul c/c postale intestato alla locale Sezione di Tesoreria Provinciale, avendo particolare cura di indicare nella causale il capitolo di bilancio sul quale dovranno affluire le somme (cap. 3530, conto entrate eventuali, Capo XI, Ministero della Giustizia). A tal fine si allega l'elenco dei conti correnti postali delle singole Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.
Trascorsi dieci giorni dal termine fissato per l'adempimento senza che il debitore abbia depositato la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento, l'ufficio che ha disposto il pagamento deve provvedere all'iscrizione a ruolo della somma per il recupero coattivo ex art. 187 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/02).
Qualora poi il recupero coattivo risultasse infruttuoso dovrà essere informata tempestivamente la competente Procura Regionale della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza.
Le SS.VV. sono pregate di trasmettere la presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.


Roma, 29 luglio 2004 

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
Massimo Fedeli