Circolare n. 12 del 21 gennaio 2004 - Criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo

21 gennaio 2004


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

Al Sig.Primo Presidente della
Corte di Cassazione
ROMA

Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Al Sig. Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche
ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA


OGGETTO: Criteri e modalità della decisione sulla domanda di sospensione amministrativa della riscossione e delle comunicazioni al concessionario. Decreto dirigenziale emanato ai sensi dell'art. 215 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 

Con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia in data 22 ottobre 2003, emanato ai sensi dell'art. 215 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 9 del 13 gennaio c.a., sono stati individuati i criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo.
Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in merito al menzionato decreto, al fine di facilitare l'attività degli uffici.
Si osserva, in primo luogo, che l'attività delle cancellerie e degli istituti penitenziari (competenti per il recupero delle spese di mantenimento in carcere secondo il criterio già indicato al punto 6 della nota circolare di questo Dipartimento n° 6 dell'8 ottobre 2002), disciplinata dal decreto dirigenziale in oggetto, costituisce procedimento amministrativo regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. I dirigenti degli uffici, pertanto, dovranno individuare, con atto formale, i funzionari responsabili del procedimento. L'indicazione del responsabile del procedimento dovrà essere riportata con chiarezza negli atti e provvedimenti inerenti la pratica (art. 5, comma 3, legge cit.).
Premesse queste indicazioni di carattere generale, si reputa opportuno fornire specifici chiarimenti in ordine a taluni articoli del decreto dirigenziale in oggetto.

L'art. 1 del D.D. determina i criteri per la sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo. In merito si osserva che, come emerge dalla relazione illustrativa all'art. 226 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, il ruolo è titolo esecutivo per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento in carcere, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
L'art. 215 del citato D.P.R. disciplina l'ipotesi di sospensione amministrativa della riscossione in caso di impugnazione del ruolo, con espresso richiamo all'art. 28 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Pertanto, la sospensione amministrativa della riscossione presuppone l'impugnazione del ruolo, proposta avanti al giudice competente, ordinario o tributario, antecedentemente alla presentazione dell'istanza in sede amministrativa.
Il funzionario responsabile dovrà valutare i motivi di impugnazione del ruolo addotti avanti al giudice di merito e riportati nell'istanza di sospensione amministrativa, accordando quest'ultima qualora gli stessi "non risultino manifestamente infondati" (art. 1 D.D.).
Con tale affermazione, il testo normativo ha ritenuto legittima la sospensione amministrativa allorquando il funzionario responsabile rilevi che le censure formulate dall'istante nell'atto di impugnazione del ruolo non risultino palesemente pretestuose o, comunque, prive di giuridico fondamento.
A titolo meramente esemplificativo, si elencano alcuni tra i possibili motivi di impugnazione del ruolo e di sospensione amministrativa:

 

  • l'omessa o irrituale notifica dell'invito al pagamento (che costituisce il presupposto per l'iscrizione a ruolo del credito ai sensi dell'art. 213 TU);
  • l'errore nella individuazione del soggetto debitore;
  • l'erronea determinazione dell'importo iscritto a ruolo;
  • la duplicazione dell'iscrizione a ruolo per la medesima partita di credito;
  • la contestazione del credito per intervenuto pagamento;


Il provvedimento di sospensione amministrativa, stante la sua natura cautelare, mira ad inibire solo temporaneamente l'esecutorietà del ruolo, in attesa della decisione giurisdizionale sul ricorso, alle cui statuizioni di merito l'Ufficio si dovrà evidentemente conformare per la prosecuzione o meno dell'attività di riscossione.
Il provvedimento giurisdizionale, infatti, prevale, per sua natura, su quello amministrativo e determina, pertanto, l'immediata cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione emesso dall'Ufficio Recupero Crediti.
Il funzionario responsabile dovrà, invece, provvedere all'annullamento del medesimo, nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, qualora, a seguito dell'istanza proposta dal debitore o anche d'ufficio, accerti l'illegittimità o l'infondatezza del ruolo impugnato.
Il provvedimento di annullamento, per il suo carattere definitivo, travolgerà l'eventuale provvedimento di sospensione precedentemente concesso, determinando in sede contenziosa la cessazione della materia del contendere. Tale provvedimento deve essere, quindi, comunicato al debitore, nonché alla Ragioneria Provinciale dello Stato ed al concessionario ai fini del discarico.

L'art. 2 D.D. disciplina le modalità di presentazione della domanda, mentre il successivo articolo 3 disciplina il contenuto della stessa e la documentazione che deve essere prodotta, a pena di inammissibilità, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 4.
La domanda, che deve essere presentata all'Ufficio Recupero Crediti, è soggetta all'imposta di bollo, ad eccezione dell'ipotesi in cui la stessa riguardi solo crediti di natura tributaria. In questo caso, infatti, deve essere applicata l'esenzione disciplinata nell'art. 5, comma 5, Tabella All. B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.
Il regime tributario dell'istanza, secondo le regole generali, si estende anche al provvedimento amministrativo.

L'art. 5 D.D. disciplina il contenuto del provvedimento, che deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.
In particolare, si sottolinea che il provvedimento di sospensione, congruamente motivato, deve riportare anche il termine decorso il quale il provvedimento stesso perde efficacia, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del medesimo decreto.
In caso di rigetto, il provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Si rammenta che il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione amministrativa può essere revocato dal funzionario responsabile, nell'esercizio del generale potere di autotutela amministrativa, ove vengano meno i presupposti che ne hanno giustificato l'emissione.

L'art. 6 D.D. disciplina il regime delle comunicazioni del provvedimento di accoglimento dell'istanza di sospensione del ruolo (comunicazione al debitore o al suo difensore, nonché al concessionario ed alla Ragioneria provinciale dello Stato, come espressamente previsto dall'art. 214 T.U.).
Nessuna comunicazione deve essere effettuata al Concessionario ed alla Ragioneria in caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto dell'istanza di sospensione.
Per quanto attiene alle modalità di comunicazione al Concessionario, si fa presente che questo può ricevere informazioni soltanto in via telematica: in attesa che venga attivato il collegamento telematico tra gli uffici giudiziari ed i concessionari, tutte le comunicazioni riguardanti i ruoli devono essere effettuate attraverso il Consorzio Nazionale dei Concessionari (C.N.C.) che trasformerà il dato fornito dall'ufficio giudiziario in flusso telematico.
Al fine dell'abbattimento dei costi della procedura, si rappresenta che è necessario che i dati vengano forniti al C.N.C., ove possibile, su supporto informatico (floppy). Tuttavia, si richiama l'attenzione sull'opportunità che - in via provvisoria e fino a quando gli uffici non saranno collegati telematicamente con i Concessionari - la copia del provvedimento che dispone la sospensione amministrativa della riscossione sia trasmessa anche in via cartacea direttamente al Concessionario.

L'art. 7 D.D. stabilisce che il provvedimento che accoglie la domanda di sospensione amministrativa della riscossione perde efficacia a seguito della cancellazione della causa dal ruolo ovvero a seguito della definizione del giudizio di primo grado di impugnazione del ruolo.
In merito, è opportuno precisare che, ai fini della cessazione dell'efficacia del provvedimento di sospensione, il giudizio si intende definito a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, ovvero al verificarsi dei seguenti eventi:

  1. della cancellazione della causa dal ruolo;
  2. della scadenza del termine stabilito dalla legge o fissato dal giudice per la prosecuzione del giudizio in caso di sospensione o interruzione dello stesso, qualora il processo non venga proseguito o riassunto;
  3. delle ipotesi disciplinate dagli artt. 306 e ss. del c.p.c.

Pertanto, qualora l'ufficio non abbia notizia della costituzione in giudizio dell'Amministrazione oppure nell'ipotesi di contumacia della stessa, è necessario procedere periodicamente alla verifica dello stato del processo.
In ogni caso, il competente funzionario, appena viene a conoscenza dell'esito del giudizio di merito, deve tempestivamente comunicare al concessionario, con le modalità sopra descritte, la revoca della sospensione dell'attività di riscossione, segnalando che per il periodo di sospensione non vanno calcolati gli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. n. 602/73, oppure operare il discarico del ruolo.

L'art. 8 D.D. disciplina la materia degli interessi dovuti dal debitore sulle somme il cui pagamento è stato sospeso. Ad eccezione delle eventuali multe e/o ammende iscritte a ruolo, sulle quali stante la peculiarità della loro natura di sanzione penale, non maturano interessi, per quanto attiene alle altre somme gli interessi dovuti devono essere calcolati con riferimento all'intero periodo di efficacia del provvedimento di sospensione, così come specificato nelle lettere a) b) e c) dell'art. 8 D.D.
Gli interessi devono essere applicati nella misura fissata dall'art. 39 comma secondo del DPR 29 settembre 1973 n. 602. Si rammenta che, attualmente, tali interessi, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 27 giugno 2003 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, diversamente da quelli previsti per le ipotesi di dilazione e rateizzazione, sono fissati al tasso del 5% annuo.
Le somme dovute per gli interessi maturati nel corso della sospensione, per le spese postali e per l'eventuale imposta di bollo non assolta, vanno richieste al debitore mediante la notifica dell'invito al pagamento. In caso d'inadempimento, si procederà alla loro iscrizione a ruolo ovvero, qualora sia integrata la fattispecie di estinzione legale del credito prevista dall'art. 287 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, al loro annullamento da parte del funzionario responsabile. Tale annullamento è previsto dall'art. 220 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Le spese postali sono riscosse con il codice tributo 773 T.
Per la riscossione degli interessi va utilizzato il codice tributo 887 T per i crediti di natura non tributaria ed il codice tributo 731 T per i crediti di natura tributaria. Per l'imposta di bollo eventualmente dovuta va utilizzato il codice tributo 456 T.

L'art. 9 D.D. disciplina le modalità di comunicazione dei provvedimenti al debitore ed al difensore. In proposito si rammenta che, come prescritto, tutte le comunicazioni destinate al debitore o al suo difensore devono essere effettuate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di avere una prova certa della ricezione.
Infine, si rammenta che l'entrata in vigore del decreto in oggetto è prevista dopo la ordinaria vacatio di 15 giorni successivi alla sua pubblicazione nella G.U.

Roma, 21 gennaio 2004

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Gianfranco Tatozzi