Nota 13 maggio 1998 - Individuazione del Consegnatario negli uffici del giudice di pace

13 maggio 1998

Con riferimento all'oggetto è stato posto il quesito in merito alla individuazione, negli uffici del giudice di pace, dell'impiegato consegnatario.

In relazione al quesito de quo , questa Direzione Generale ritiene corrette le disposizioni contenute nella circolare del Ministero del Tesoro n. 7 del 31 gennaio 1995, secondo la quale, negli uffici dei giudici di pace, la figura del consegnatario deve essere identificata con la persona del titolare dell'ufficio medesimo.

Invero, occorre premettere che questo ufficio concorda con le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, espresse nella seduta del 23 aprile 1997, nella quale è stato ribadito:

  1. che il coordinatore degli uffici del giudice di pace, oltre alle funzioni strettamente giurisdizionali, svolge anche funzioni di natura amministrativa (di tipo burocratico, concernenti il governo del personale ausiliario e l'impiego dei locali, nonché quelle che si ripercuotono più strettamente sull'esercizio della giurisdizione);
  2. che il coordinatore deve essere considerato "capo dell'ufficio", con la necessaria conseguenza che al medesimo sono attribuiti tutti i poteri in materia di spese di ufficio e gestione del personale amministrativo (concessione di ferie e permessi, promovimento dell'azione disciplinare ed altro).

 Ciò posto, non vi è dubbio che negli uffici dei giudici di pace, la cui competenza territoriale è inferiore a quella provinciale, le funzioni di consegnatario cassiere devono essere esercitate dal giudice di pace coordinatore, che è l'unico titolare dell'ufficio medesimo, così come stabilito dall'art. 3, comma secondo, del d.P.R. n. 718/79.

Ed invero, solo negli uffici periferici con competenza territoriale provinciale o maggiore l'incarico di consegnatario è conferito, con provvedimento formale del titolare dell'ufficio periferico, a personale della carriera di concetto e, in relazione a particolari circostanze, ad impiegati della carriera esecutiva (cfr. art. 4, quarto comma, del medesimo d.P.R.). Peraltro, a seguito della legge n. 312/80, che ha riformato le precedenti qualifiche ed alla successiva privatizzazione del rapporto, il predetto incarico dovrà essere conferito al personale appartenente alla sesta e settima qualifica funzionale, o in relazione a particolari circostanze, ad impiegati inquadrati nella quarta o quinta qualifica funzionale.

Negli altri uffici, ossia in quelli con competenza subprovinciale, le funzioni di consegnatario sono esercitate, a tutti gli effetti del regolamento approvato con d.P.R. n. 718/79, dal rispettivo titolare (cfr. art. 3, comma secondo, citato).

Quale conseguenza logica della suddetta funzione, discende che il coordinatore dell'ufficio dei giudici di pace può, senz'altro, essere il destinatario di rilievi che eventualmente siano effettuati dall'ufficio di controllo contabile.

Nelle specie, questa Direzione Generale, ritiene valido l'ampio principio espresso dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, in base al quale la giurisdizione di tale Corte, in materia di responsabilità per danni cagionati allo Stato da appartenenti alla Pubblica Amministrazione, in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle loro funzioni, deve ritenersi estesa, in forza del precetto contenuto nell'art. 103 della Cost., " nel senso di ricomprendere, non soltanto le ipotesi di responsabilità derivanti da rapporto di pubblico impiego, ma anche quelle inerenti ad un rapporto di semplice servizio, il quale ricorre quando il soggetto venga, comunque, investito dello svolgimento, in modo continuativo, di una determinata attività a favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell'organizzazione della medesima e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell'attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata " (Corte dei Conti, Sez. U., del 8-10-1979, n. 5184).

 
Roma, 13 maggio 1998