Circolare 6 giugno 2006 - Chiarimenti su disciplina atti di offerta reale e deposito di ufficiale giudiziario artt.1209 e segg.cod. civ.

6 giugno 2006

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. n. 6/877/035/CA

AI PRESIDENTI
DELLE CORTI DI APPELLO
LORO SEDI

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA
FAX N. 06/66598265

 

Oggetto: Chiarimenti sulla disciplina degli atti di offerta reale e di deposito previsti dagli artt. 1209 e seguenti del codice civile eseguiti dall’ufficiale giudiziario – Applicabilità, dal punto di vista retributivo, dei compensi previsti dal D.M. 27 novembre 2001, pubblicato su G.U. n° 292 del 17 dicembre 2001

Con riferimento alla materia in oggetto e in riscontro a vari quesiti posti sulla medesima da alcuni Uffici NEP, si espone quanto segue.

In base a quanto disposto dall’art. 73 delle Disp.Att.Cod.Civ., gli atti di offerta reale (art. 1208 cod. civ., 7) e quelli di deposito previsti dagli artt. 1209, primo comma, 1212 e 1214 del Codice Civile, sono eseguiti da un notaio o da un ufficiale giudiziario.

Tenendo conto che l’art. 59 cod. proc. civ. individua le attività dell’ufficiale giudiziario nell’assistenza al giudice in udienza (attività, ora riservata, dal C.C.I. 5.4.2000, agli operatori giudiziari), all’esecuzione dei suoi ordini, alla notificazione degli atti e alle altre incombenze che la legge gli attribuisce, ne deriva che l’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale che svolge funzioni ausiliarie del giudice ove connesse all’esercizio della giurisdizione, ma anche proprie autonome attribuzioni, fra le quali le offerte reali e per intimazione (artt. 1209, 1212, 1216 cod. civ.).

Al riguardo, allo stato, l’art. 25 C.C.I. 5 aprile 2000 recepisce le attività in parola nelle varie declaratorie riguardanti la figura dell’ufficiale giudiziario.

Le predette attività, esulando dal procedimento giurisdizionale, non sono, infatti, ricomprese nelle liquidazioni delle spettanze dovute agli ufficiali giudiziari, previste dal citato DPR 1229/59 ed in seguito riportate dal Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n° 115).
In proposito, per le attività in parola,  rileva la previsione normativa della liquidazione dei compensi, e se questi ultimi rientrino nelle disposizioni dell’art. 83 delle Disp.Att.Cod.Civ., per cui “il compenso dovuto, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del giudice del luogo in cui l’incarico è stato eseguito”.

Sul punto, si è già espresso il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, con provvedimento del 19.06.2003 n. 147/03, che ha rilevato come debba ritenersi sussistere in materia una tariffa professionale, che va individuata in quella di cui al D.M. 27 novembre 2001 riferita alle prestazioni notarili.

In particolare, il Tribunale mette in risalto che “le prestazioni in argomento, evidentemente di natura stragiudiziale, in quanto tali, non sono regolate contrattualmente, proprio perché rientranti nell’ambito di tutte quelle altre funzioni che, non di diretto e dovuto supporto alla giurisdizione, all’ufficiale giudiziario sono attribuite dalla legge, (e nello specifico dall’art. 73 disp. Att. al codice civile), e si collocano nel più ampio ambito del rapporto di lavoro autonomo, seppur svolto con qualità di pubblico ufficiale…”

Sulla materia, è stato richiesto un parere all’Ufficio Legislativo di questo Dicastero, il quale si è espresso nel senso di riconoscere agli ufficiali giudiziari la corresponsione del compenso per le attività di cui sopra, previsto dal  citato D.M. 27 novembre 2001, in considerazione della mancanza, a livello normativo,  di un’apposita retribuzione per le predette attività. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che, per la determinazione dei compensi dovuti agli ufficiali giudiziari per le attività in questione, occorre fare riferimento, in via analogica, alle tariffe professionali previste dal citato D.M. 27 novembre 2001, per le stesse prestazioni lavorative.

I suddetti compensi sono da considerarsi in sostituzione dei diritti e delle indennità previste dal succitato DPR 1229/59 per le notifiche, le esecuzioni e i protesti, in quanto attinenti all’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in occasione della procedura di messa in mora del creditore non espressamente disciplinata sotto il profilo retributivo, dall’Ordinamento degli ufficiali giudiziari, come ritenuto in giurisprudenza (Tribunale di Vasto - Provv. n° 147/03) e confermato dall’Ufficio Legislativo di questo Ministero, come sopra ricordato.

E’ agevole, sul punto, constatare come il sistema retributivo previsto per l’ufficiale giudiziario, caratterizzato dalla computabilità dei diritti ai fini della determinazione della integrazione eventualmente dovuta dall’Erario per il raggiungimento dello stipendio tabellare contrattualmente fissato, per il suo carattere complesso e composito, così come delineato dal citato D.P.R. 1229/59, si palesa inderogabile, per cui la percezione di “diritti” diversi ed estranei alla tipologia retributiva contrattualmente prevista per gli ufficiali giudiziari, come ad esempio quelli indicati dagli artt. 24 e 25 del menzionato D.M. 27 novembre 2001, rimane a sé stante, aggiungendosi pertanto alla ordinaria retribuzione percepita dal personale UNEP.

Si precisa, inoltre, che i compensi de quibus, non sono assoggettabili al prelievo del 3% per accantonamento nel Fondo spese di ufficio di cui all’art. 146 del citato D.P.R. 1229/59, in quanto disciplinati da altra fonte normativa sopra descritta.

Gli emolumenti in parola sono rimessi alla piena ed autonoma disponibilità del soggetto che ne ha materialmente espletato l’attività e, pertanto, sono compatibili sia con l’assegnazione “ad personam” che con la convenzionale ripartizione di essi fra tutti, o parte, dei componenti dell’Ufficio NEP.

Per quanto concerne l’acquisizione degli atti in parola da parte dell’Ufficio NEP, mancando disposizioni relative ad una prassi operativa diversa, si ritiene che i relativi verbali siano da iscrivere sul registro cronologico Mod. C con l’annotazione della diversa disciplina contabile-retributiva di cui al citato D.M. 27 novembre 2001, al quale l’atto è assoggettato, fermo restando l’operatività delle ritenute di legge compatibili con il rapporto di lavoro subordinato (IRPEF, CPUG, Opera di Previdenza e Fondo di Credito) sui compensi in questione, a cura del Dirigente dell’Ufficio NEP in cui è stata richiesta l’attività di cui trattasi, preferendo, per quanto possibile, la tassazione progressiva delle somme riscosse, secondo l’attribuzione di esse.

In considerazione della rilevanza della materia fin qui trattata, si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione alla presente nota presso gli Uffici NEP dei rispettivi distretti, raccomandando ai Dirigenti UNEP la scrupolosa osservanza della normativa vigente al riguardo, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel citato D.M. 27 novembre 2001.

Roma, 6 giugno 2006

IL DIRETTORE GENERALE
  Carolina Fontecchia