Circolare 19 novembre 2015 - Menzione nei certificati a richiesta dell’interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore di 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

19 novembre 2015

 Ai Sigg. Procuratori Generali presso  le Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle Procure generali presso le Corti di appello
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai Sigg. Dirigenti Amministrativi delle Corti di appello

Loro Sedi

 

Oggetto: Menzione nei certificati a richiesta dell’interessato (artt. 24 e 25 d.P.R. 14.11.2002, n. 313) dei provvedimenti ex art. 444 c.p.p. riferiti a pena detentiva maggiore di 2 anni (c.d. patteggiamento allargato).

 

Come noto, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha riformato la disciplina dell’applicazione della pena su richiesta dalle parti, introducendo con le modifiche agli artt. 444, 445 e 629 del codice di procedura penale il c.d. “patteggiamento allargato”.

In particolare, il novellato art. 444 c.p.p. ha elevato da due a cinque anni il limite massimo della pena detentiva che può essere applicata con il rito speciale.

La novella non ha inciso sul dettato dell’art. 445 c.p.p. che circoscrive alle sole procedure di applicazione concordata di una pena non superiore a due anni, i benefici consistenti nell’esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali, dell’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza diverse dalla confisca ex art. 240 c.p., nonché nell’estinzione del reato alle condizioni indicate dall’art. 445 c.p.p. comma 2 .  

Orbene, il d.P.R. 14.11.2002, n. 313 (T.U. in materia di casellario) prevede che nei certificati rilasciati agli interessati, ai sensi degli articoli 24 e 25, non venga fatta menzione dei soli provvedimenti indicati nell’articolo 445 del c.p.p..

Deve dunque ritenersi che la previsione dell’automatica non menzione della decisione irrevocabile di “patteggiamento” non includa i cosiddetti patteggiamenti allargati. 

Tenendo conto di queste considerazioni, l’Ufficio III di questa Direzione generale ha operato modifiche del Sistema Informativo del Casellario (SIC), tali da consentire agli uffici di iscrizione la distinzione, nell’ambito dei provvedimenti di applicazione della pena su richiesta delle parti, di quelli relativi a pene contenute entro il limite dei due anni e di quelli relativi a pene maggiori.

La distinzione è operata automaticamente sui provvedimenti già presenti nella banca dati del casellario giudiziale.

Per i provvedimenti di patteggiamento da iscrivere in futuro, agli uffici preposti alle iscrizioni è raccomandato di operare la selezione di una delle seguenti voci tipologiche:

  1. "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI cd ALLARGATO (444,445 CPP)”-   Tale dicitura sarà riportata anche nei certificati.
  2. "SENTENZA APPL. PENA SU RICH. PARTI (444,445 CPP)"  

Il sistema è stato munito di un meccanismo di controllo che segnala eventuali incongruenze tra l’entità della pena inserita e la voce selezionata. 

La coerente classificazione del provvedimento secondo il tipo sub a) dà luogo a una procedura di validazione che lo rende menzionabile sui certificati richiesti dall’interessato.

La presente nota è reperibile sui siti intranet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk al numero telefonico 06-97996200.

 
Roma, 19 novermbre.2015
 
Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo