Circolare 8 giugno 2016 - Quesiti relativi all’interpretazione dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni

8 giugno 2016

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Ufficio I

AFFARI CIVILI INTERNI
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

m_dg. DAG 08/06/2016.0107514.U

Al sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Ai sig.ri Presidenti di Corte di appello
Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
LORO SEDI
e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
SEDE
e, p.c., al sig. Capo dell’Ispettorato generale
Roma

Oggetto: quesiti relativi all’interpretazione dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 e successive modificazioni.

Pervengono a questa Direzione generale diversi quesiti volti a chiarire se, ai sensi dell’art. 131, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il professionista nominato ausiliario del magistrato nell’ambito di un procedimento con una delle parti ammessa al gratuito patrocinio, “ottenuto il decreto di liquidazione dal magistrato titolare del procedimento e dimostrata l’impossibilità al recupero, nelle forme richiamate tra l’altro dalla circolare ministeriale DAG 25/01/2006.0009539.U, abbia diritto, a seguito della prenotazione a debito degli onorari, alla contestuale liquidazione degli stessi a carico dell’Erario” (così testualmente, per tutti, il quesito formulato dal dirigente presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro con nota prot. n. 9219 del 23.11.2015, trasmesso con nota prot. DAG n. 177201 del 23.11.2015). 

Tale interpretazione, sostengono gli uffici, sarebbe peraltro in linea con l’indirizzo fornito dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 12 del 6 febbraio 2013, secondo cui gli onorari del consulente tecnico “o graveranno sui soggetti di cui al citato art. 131 del d.lgs. n. 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario”.

Al fine di fornire il richiesto chiarimento, si rappresenta quanto segue:

  • l’art. 3 del d.P.R. n. 115 del 2002 fornisce la definizione di “prenotazione a debito” (lettera “s”) e quella di “anticipazione” (lettera “t”) ai fini del testo unico delle spese di giustizia, precisando che:
    s) “prenotazione a debito” è l’annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero;
    t) “anticipazione” è il pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è recuperabile;
  • il successivo art. 131 prevede che: ”1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario (…). 3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione (…). 4. Sono spese anticipate dall’Erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore (…)”;
  • la relazione illustrativa al testo unico sulle spese di giustizia, con riferimento alla norma dell’art. 131, comma 3, testé riportata, afferma che “- in generale, l’ipotesi della prenotazione a debito successivamente all’infruttuosa escussione da parte del professionista, appare un’ipotesi di scuola piuttosto che una concreta possibilità, ma in tal senso è la norma originaria; - in particolare, per quanto attiene ai consulenti tecnici: i soli onorari (le spese sostenute per l’incarico e le spese e indennità di trasferta sono anticipate, v. comma successivo) sono a domanda prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la vana escussione del condannato alle spese non ammesso e dell’ammesso in caso di revoca dell’ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa. Rispetto al r.d del 1923, la disciplina incorporata nel testo unico è uguale per le spese, mentre è diversa per gli onorari, perché prima erano automaticamente prenotati a debito e recuperati nei confronti del condannato non ammesso e dell’ammesso in caso di revoca o di vittoria a certe condizioni. Oggi, il consulente tecnico agisce direttamente e, solo se non recupera, chiede l’annotazione a debito e prova il recupero nelle forme ordinarie delle altre spese”.

Ciò posto in termini generali, si fa presente che questa Direzione generale, con nota prot. n.  9539 del 25 gennaio 2006, nel rispondere ad analogo quesito posto da un ufficio giudiziario, aveva indicato le modalità operative da seguire per la prenotazione a debito degli onorari del C.T.U. e per il riversamento a quest’ultimo della somma eventualmente riscossa dall’ufficio giudiziario.
 
Non sono mancate tuttavia segnalazioni, soprattutto da parte dei medesimi C.T.U., in ordine al fatto che la norma, così concepita, si traduce in una sostanziale gratuità della prestazione quando condannata alle spese processuali è la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, non essendo neppure l’ufficio giudiziario in grado di recuperare alcunché da tale soggetto.

Della questione è stata più volte investita la Corte costituzionale, chiamata a decidere della legittimità dell’articolo 131 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 con riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione: in tutte le occasioni la Corte (si vedano, tra le tante: sentenza 9-18 luglio 2008, n. 287; ordinanza 3-12 novembre 2008, n. 408; ordinanza 9-13 giugno 2008, n. 209; sentenza 24 febbraio-5 marzo 2010, n. 88) ha tuttavia sempre dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Anche con l’ordinanza n. 12 del 16 gennaio 2013 (richiamata peraltro nei quesiti posti dagli uffici giudiziari), cui ha fatto seguito la n. 88 del 16 maggio 2013, la Corte ha ribadito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 131 del d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendo che, nel caso in esame (liquidazione della C.T.U. in un accertamento tecnico preventivo con parte ammessa al gratuito patrocinio), oltre a non essere giustificati “i dubbi espressi dal rimettente in ordine alla individuabilità di una parte soccombente”, fossero altresì infondati “i dubbi in ordine alla concreta possibilità per il consulente tecnico di vedersi corrisposti i propri compensi”, in quanto “questi o graveranno sui soggetti di cui al citato art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 ovvero, laddove sia impossibile ripeterli da costoro, se ne potrà chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario”.

Come premesso, tale ultima affermazione è stata interpretata dagli uffici giudiziari nel senso che il professionista – sia esso consulente di parte ammessa al gratuito patrocinio o ausiliario del giudice – esperito infruttuosamente il recupero nei confronti della parte, ha diritto alla liquidazione anche del suo onorario a carico dell’Erario.

Questa Direzione generale, pur consapevole delle criticità operative segnalate con riferimento all’applicazione dell’articolo 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, ritiene di non poter tuttavia condividere la suesposta conclusione, in considerazione sia della chiarezza del disposto normativo di riferimento, sia della costante interpretazione dello stesso fornita da parte della Corte costituzionale: quest’ultima infatti, precisando nell’ordinanza da ultimo citata che il consulente non soddisfatto nelle sue pretese dalla parte soccombente nel processo possa “chiedere la prenotazione a debito, con successiva liquidazione a carico dell’Erario”, non ha fatto altro che ricordare che tale liquidazione segue necessariamente la richiesta di prenotazione a debito da parte del consulente, ma non ha certo introdotto un automatismo tra la prenotazione a debito e la liquidazione, che è (e dunque rimane) meramente eventuale, essendo normativamente condizionata all’effettivo recupero della somma prenotata a debito da parte dell’ufficio giudiziario (ed infatti, come ricordato in apertura, la norma dell’art. 3, lett. s), definisce “prenotazione a debito” l’annotazione “a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero”).

Di conseguenza, a legislazione invariata e stante la tassatività delle norme che comportano esborsi di denaro a carico dello Stato, gli uffici giudiziari dovranno, su istanza del C.T.U. che non sia riuscito a recuperare dalla parte soccombente la somma liquidatagli dal magistrato per l’attività compiuta, procedere alla prenotazione a debito di tale importo, secondo le modalità operative già indicate con la nota di questa Direzione generale n. prot. 9539 del 25 gennaio 2006 (all.1).

Proprio in considerazione, tuttavia, delle già evidenziate criticità operative segnalate dagli uffici con riferimento all’applicazione pratica dell’articolo 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, copia della presente circolare viene trasmessa, per conoscenza, al sig. Capo di Gabinetto, affinché valuti la possibilità di promuovere, anche sulla scorta delle eventuali valutazioni dell’Ufficio legislativo, una modifica della norma in questione.

Roma, 8 giugno 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati

 

Allegato 1

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I

Rif. n. QUES. 633/04 (da citare nella corrispondenza)
Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Cagliari
(rif. 34 Segr./AG n. 35/2004 R.Q. del 19.4.2005)
e, p.c. Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia - Roma
(rif. 366/Q/05-7968 del 21.12.2005)

OGGETTO: Quesito in ordine alla prenotazione a debito e all'eventuale recupero degli onorari del C.T.U .

E' stato chiesto di conoscere se nel caso in cui sia stato emesso un decreto di liquidazione per un incarico svolto dal C.T.U. con la disposizione che iJ pagamento sia posto a carico dell'appellante ammesso al gratuito patrocinio:

  • la domanda di prenotazione a debito di cui all'art. 131, comma 3, D.P.R. 115/2002 deve essere accordata al C.T. sulla base della produzione di un semplice invito bonario o è necessario invece pretendere che il consulente produca il pignoramento infruttuoso nei confronti del condannato alle spese;
  • le eventuali spese della procedura esecutiva possono essere inserite a domanda nella prenotazione a debito;
  • quali sono i codici tributo per il versamento al C.T. delle somme eventualmente riscosse dal concessionario.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L'art. 131 3° comma del T.U. sulle Spese di Giustizia, prevede che "gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e ali 'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se' non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione."
Secondo la relazione al testo unico gli onorari al consulente dovrebbero essere prenotati a debito e riscossi con le spese solo dopo la ''vana escussione del condannato non ammesso, e de1l'ammesso in caso di revoca dell'ammissione, cui è equiparata la vittoria della causa" .
Va, tuttavia, rilevato che il citato articolo non parla affatto di ''vana escussione", termine che starebbe ad indicare, secondo la comune accezione, l'esperimento di procedure esecutive, ma si limita a precisare che "gli onorari ... sono prenotati a debito, a domanda, ... se non è possibile la ripetizione ... ", senza precisare cosa debba intendersi per impossibilità della ripetizione.
In considerazione, pertanto, che quando il decreto ha subordinato il pagamento all'esperimento di una particolare procedura lo ha espressamente previsto (vedi art. 116 sul pagamento dell'onorario al difensore di ufficio), sembra doversi ritenere che il legislatore abbia voluto lasciare autonomia al consulente nel richiedere l'annotazione successivamente, anche, al semplice invito bonario ad adempiere (ad esempio la classica raccomandata a/r), o all'esperimento infruttuoso di parte o addirittura di tutta la procedura esecutiva sino al pignoramento negativo.
Si è dell'avviso in ogni caso che la domanda di prenotazione debba necessariamente essere corredata da quei documenti che giustifichino la infruttuosità della richiesta di pagamento dell'onorario (raccomandata a/r, atto esecutivo e contestuale precetto per il quale non si sia ottemperato all'obbligo di adempiere, o pignoramento negativo), impedendo in tal modo al consulente, che abbia fatto domanda di prenotazione, di agire ulteriormente in proprio.
Con riferimento poi alle "spese" sostenute dal consulente per "la vana escussione" dell'onorario dovutogli, deve ritenersi che in assenza di una espressa previsione normativa non possono essere prenotate a debito, anche se ai sensi dell'art. 1196 c.c. le spese per il pagamento sono a carico del debitore (Cass. penale 2004/23620, RV. 2228792).
L'unica spesa che può essere prenotata è l'onorario e di conseguenza le spese di esecuzione del CTU e CTP rimangono a loro carico.
Infine, per quanto concerne le modalità di riversamento al consulente delle somme recuperate dal concessionario si evidenzia che il sistema vigente non consente di versare "direttamente" le somme a terzi, poiché il concessionario riscuote mediante codici tributo che appartengono esclusivamente ad enti o amministrazioni pubbliche.
Pertanto, non esistendo una procedura disciplinata ex lege, l'unica soluzione prospettabile è quella di riscuotere mediante il codice 738T, relativo alle spese anticipate, e, successivamente al recupero, effettuare il pagamento al consulente mediante il registro delle spese pagate.

Roma, 24  gennaio 2006

Il Direttore Generale
Francesco Mele