Circolare 13 maggio 2016 - In materia di applicazione di personale alle sezioni di P.G. ai sensi dell’art. 5 c2 d.lgs. 271/1989

13 maggio 2016

prot. DAG 89034U.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti d’Appello
LORO SEDI

p.c.
al Capo di Gabinetto dell’On. Ministro della Giustizia
al Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
al Direttore generale del bilancio e della contabilità
al Direttore generale degli affari giuridici e legali

Oggetto: Circolare in materia di applicazione di personale alle sezioni di P.G. ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs. 271/1989.

  1. Negli ultimi mesi diversi uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in ordine ai presupposti sostanziali e formali dell’applicazione alle sezioni di polizia giudiziaria di ufficiali e agenti, appartenenti ad enti diversi da quelli elencati nel primo comma dell’art. 5 c. 2 del d.lgs. 271/1989 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato).
    Si è poi avviata, con nota del 17.07.2015, una ricognizione diretta ad acquisire elementi di valutazione complessiva dei costi attuali e potenziali che il Ministero della Giustizia deve sostenere per l’utilizzazione di detto personale. Da detta attività è emersa una consistenza del fenomeno molto significativa sotto il profilo numerico (829 unità complessive), con una spesa stimata, a carico dell’amministrazione, pari a circa 30 milioni di euro l’anno, laddove le amministrazioni di appartenenza dei dipendenti applicati decidessero tutte di avanzare una richiesta di rimborso; o in oltre 100 milioni di euro, se dette richieste dovesse investire anche pregresse annualità.
    Occorre evidenziare che le richieste di rimborso attualmente in lavorazione riguardano finora oggi 232 unità di personale applicato, per una spesa complessiva pari a circa 24 milioni di euro.
    Trattasi di cifre drammaticamente maggiori delle risorse che, in base agli stanziamenti di bilancio, l’amministrazione può destinare a tale finalità, risorse che dovrebbero discostarsi dal valore di 10 milioni di euro annui. Detta voce di spesa è poi, per sua natura, di programmazione o di controllo all’origine: il Ministero della Giustizia apprende, infatti, dell’esistenza di una applicazione soltanto in occasione della richiesta di rimborso avanzata dall’ente di appartenenza del dipendente applicato.
    Tanto premesso e considerato che le richieste di rimborso hanno registrato, negli ultimi tempi, un preoccupante incremento (corrispondente a un incremento del relativo contenzioso), si avverte la necessità di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici, mediante il rilancio e l’integrazione delle indicazioni contenute in precedenti circolari del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (21.11.2002) e di questa stessa Direzione generale (2.12.2009).
     
  2. In via preliminare, deve richiamarsi il testo del comma 2 del citato articolo 5, per il quale “Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività della polizia giudiziaria, su richiesta del Procuratore generale presso la Corte d’Appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi”.

    Dalla norma si desumono alcuni importanti principi:
    1. è legittimo il ricorso all’applicazione di cui al comma 2 dell’articolo 5 laddove rilevino “particolari esigenze” investigative. Deve trattarsi di bisogni diversi da quelli attinenti all’attività investigativa “indifferenziata”, coordinata dalle Procure della Repubblica e garantita attraverso il personale che compone ordinariamente le sezioni di p.g. (art. 5 comma 1 disp. att. c.p.p.): tali possono ritenersi attività investigative connotate da un tasso, o da una tipologia, di specializzazione, non disponibile nel personale stabilmente assegnato alle sezioni di P.G. di un determinato ufficio;
    2. il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello e il Procuratore della Repubblica direttamente interessato devono formalizzare la richiesta di applicazione, motivando il fabbisogno di personale specializzato con riferimento, per esempio, all’incidenza statistica di determinati fenomeni criminali nel territorio di pertinenza, o alla necessità di avviare e proseguire utilmente specifiche attività investigative. E’ necessaria una previsione di durata dell’esigenza rappresentata;
    3. l’applicazione deve essere disposta con un formale provvedimento dell’amministrazione alla quale appartiene il personale interessato dalla richiesta;
    4. l’applicazione può riguardare esclusivamente personale che sia in possesso, in base alla normativa attualmente vigente, della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;
    5. il provvedimento di applicazione deve essere comunicato all’ufficio giudiziario di destinazione e deve contenere l’indicazione della durata dell’incarico: l’applicazione ha, per sua natura, durata temporanea, salva la possibilità di una eventuale proroga.
    6. L’essenzialità delle indicate regole procedurali si misura con la circostanza che l’amministrazione di appartenenza non ha il potere di rifiutare l’applicazione, giacché l’attività di polizia giudiziaria, che l’applicando è chiamato a svolgere presso un ufficio giudiziario, rientra fra quelle che gli competono istituzionalmente.
      La destinazione dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria allo svolgimento “a tempo pieno”, seppur per la sola durata dell’applicazione, dell’attività investigativa specializzata e alle dipendenze organiche del Procuratore della Repubblica, legittima la richiesta di rimborso del trattamento economico corrisposto al dipendente che l’amministrazione di appartenenza avanzerà al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 70 comma 12 del D. Lgs. 165/2001. Non spetta, invece, all’applicato l’indennità giudiziaria poiché, come detto, l’attività oggetto dell’applicazione rientra fra quelle d’istituto proprie del dipendente stesso.
      Con riferimento alle modalità pratiche con cui deve essere avanzata la richiesta di rimborso, la stessa dovrà essere trasmessa per il tramite della Procura della Repubblica sede di applicazione e dovrà essere corredata dalla documentazione giustificativa della spesa.
       
  3. Non rientrano nell’ambito applicativo del comma 2 dell’articolo citato, le ipotesi di mero “distacco funzionale” presso una Procura della Repubblica, di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartenente ad una amministrazione diversa da quelle indicate nel comma 1 dell’articolo 5. L’ipotesi ricorre quando l’amministrazione o l’ente pubblico conferente, nell’esercizio della propria discrezionalità, ritenga conveniente non ripartire fra tutti i propri dipendenti l’attività di collaborazione istituzionale con l’autorità giudiziaria, ma preferisca destinare soltanto alcune unità di personale allo svolgimento, a tempo pieno, di tali funzioni.
    E’ opportuno che tali forme di distacco siano disciplinate da specifici accordi, stipulati tra l’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato e la singola Procura della Repubblica. I rapporti di lavoro potranno essere diversamente articolati, prevedendo che il personale destinato eserciti la sua attività di polizia giudiziaria, rimanendo fisicamente presso la sede dell’ente di appartenenza; o che, invece, esso sia delocalizzato presso gli uffici della Procura della Repubblica interessata.
    Detti accordi dovranno contemplare espressamente la permanenza in capo all’amministrazione di appartenenza del relativo onere finanziario, ovvero la sua rinuncia ai rimborsi previsti dal richiamato art. 70.
    La stipula di dette convenzioni, già in atto in alcuni uffici giudiziari, va senz’altro incoraggiata, se si considerano i risultati della ricognizione promossa da questa Direzione Generale con la citata nota del 17.07.2015. Da questa emerge che, delle 829 unità di personale applicato alle Procure della Repubblica ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, gran parte (583) appartengono ai corpi della polizia municipale e provinciale, mentre la restante parte per lo più all’amministrazione sanitaria, e in via residuale alle capitanerie di porto e guardie costiere.
    Trattasi dunque di personale investito per legge (anche) di compiti di polizia giudiziaria. L’art. 3 della legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale (n. 65 del 7 marzo 1986) prevede infatti che gli addetti al servizio di polizia municipale esercitino le funzioni istituzionali loro attribuite dalla legge, collaborando con le Forze di polizia dello Stato; mentre l’art. 5 che il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria.
     
  4. Al fine di consentire a questo Ministero l’acquisizione delle informazioni funzionali alla programmazione della spesa, si raccomanda ai Procuratori della Repubblica il tempestivo inoltro dei provvedimenti di applicazione ex art. 5 c. 2 cit. e/o delle convenzioni stipulate per la disciplina del distacco funzionale.

Vogliano le Autorità in indirizzo, nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dall’art. 6 del d. lgs. n. 106/2006, garantire l’adeguata diffusione della presente circolare presso le Procure della Repubblica dei rispettivi distretti e promuovere l’uniforme applicazione del disposto dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. 271/1989, nel rispetto dei criteri sopra indicati. 

Roma, 13 maggio 2016

Il Direttore Generale
Raffaele Piccirillo