Circolare 12 febbraio 2016 - Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore. Legge 208/2015

12 febbraio 2016

Circolare 2/16
prot. 0658 - 12 febbraio 2016

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Ai Capi degli Archivi Notarili
LORO SEDI

e p.c. Ai Capi delle Circoscrizioni Ispettive degli Archivi Notarili
LORO SEDI
e p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della giustizia
Sezione Archivi Notarili
SEDE

OGGETTO: Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (GU n.302 del 30 dicembre 2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

L’art. 1, comma 898, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha elevato ad € 3.000 il limite all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore. In precedenza la soglia era pari ad € 1.000.

La predetta disposizione, infatti, prevede che all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato, da ultimo, dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), “le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila»”.

Per effetto di tale disposizione, dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2016 gli Archivi non possono ricevere pagamenti in denaro contante di importo pari o superiore ad € 3.000.

Resta, in tal senso modificata la Circolare n. 16 del 19 dicembre 2011, della quale, invece, si conferma quanto detto a proposito di libretti di deposito bancari o postali al portatore, non avendo la Legge di stabilità 2016 modificato il limite di cui al comma 13 dell’art. 49 del decreto legislativo 21  novembre 2007, n. 231 che resta, dunque, fermo ad € 1.000.

Per quanto riguarda il parametro “P55” del SIGE, del quale si trattava nella predetta Circolare n. 16, nessuna modifica è da apportare e si richiama il contenuto della Circolare n. 1 dell’11 marzo 2014 in materia di antiriciclaggio.

Roma, 12 febbraio 2016

Il Direttore Generale Reggente
Cons. Raffaele Piccirillo