Circolare 17 dicembre 2015 - Articolo 159 d.p.r. 115/2002 - risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95/E del 19 novembre 2015

17 dicembre 2015

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

prot. dg_DAG.17/12/2015.0191670.U

Al Sig. Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche
Ai Sigg.ri Presidenti di Corte d’Appello
Ai Sigg.ri Presidenti di Tribunale
LORO SEDI
e p.c. All’Ispettorato Generale
SEDE

Oggetto: articolo 159 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 95/E del 19 novembre 2015

L’Agenzia delle Entrate in data 19 novembre 2015 ha adottato la Risoluzione n. 95/E (all.1) avente ad oggetto la registrazione delle sentenze in cui è parte un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito ai sensi dell’articolo 159 del testo unico delle norme legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La soluzione operativa prospettata dall’Agenzia delle Entrate interviene in una materia che è stata oggetto di diversi quesiti da parte degli uffici giudiziari.

Nel merito l’Agenzia ritiene che “nell’ipotesi di procedimenti nei quali è parte un’amministrazione statale, che si concludano con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale. Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui provveda alla richiesta di registrazione, ai sensi dell’articolo 10, lettera c), del TUR, il cancelliere che, dunque, nei casi in argomento, richiede la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro.”

Tenuto conto di tale indicazione operativa, si invitano gli uffici giudiziari ad apporre sulla sentenza pubblicata, all’atto della trasmissione all’Agenzia delle Entrate, la seguente dicitura: “IMPOSTA DI REGISTRO A DEBITO AI SENSI DELL’ARTICOLO 159 D.P.R. 115/2002”.

Si richiamano inoltre le disposizioni impartite dal Dipartimento per gli affari di giustizia con la circolare n. 9 del 26 giugno 2003, paragrafo 6, lettera j), precisando che sul foglio delle notizie dovrà essere annotata l’imposta di registro per la sola quota prenotata a debito.

Infine come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 95/E “devono ritenersi superati i chiarimenti forniti con la precedente risoluzione 21 novembre 2008 n. 450/E nella parte in cui si afferma che “…qualora la parte privata non si attivi spontaneamente per il pagamento della propria quota di imposta di registro, il competente ufficio dell’agenzia delle entrate procede alla liquidazione dell’imposta dovuta, previa sospensione della registrazione della stessa sentenza.” (all.2).

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 17 dicembre 2015

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti