Decreto 22 dicembre 2017 - Commissione di studio sulla ricognizione delle attività formative finalizzate all’accesso alla magistratura ordinaria

22 dicembre 2017

IL MINISTRO


VISTO l’articolo 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, concernente nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e funzioni dei magistrati;

VISTO l’articolo 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;

VISTO l’articolo 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, concernente modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

VISTO il D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, adottato dal Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, recante il Regolamento per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

CONSIDERATO che secondo la disciplina dell’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, ed integrato dal d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono ammessi al concorso per esami per l’accesso alla nomina a magistrato ordinario gli appartenenti alle seguenti categorie:

  • i magistrati amministrativi e contabili;
  • i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  • i dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  • gli appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  • i dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  • gli abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
  • coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
  • i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni;
  • i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
  • i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
  • i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO quindi che, secondo detta disciplina, l’accesso alla nomina a magistrato ordinario è regolato da un concorso di secondo livello riservato a coloro che abbiano già svolto pregressa attività lavorativa quale magistrato amministrativo o contabile, dipendente pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servizio, docente universitario in materie giuridiche, abilitato alla professione forense, magistrato onorario, ovvero ai laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito, oltre il diploma di laurea, ulteriore diploma in una disciplina giuridica al termine di un corso almeno biennale presso una scuola di specializzazione di cui al d.lgs. 398 del 1997 o di cui al d.P.R. n. 162 del 1982, ovvero ai laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero ai laureati in giurisprudenza che abbiano concluso positivamente il tirocinio della durata di diciotto mesi di cui all’articolo 73 del d.l. n. 69 del 2013, come convertito dalla legge n. 98 del 2013;

CONSIDERATO che l’articolo 16, comma 2, del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, stabilisce che le scuole di specializzazione per le professioni legali “provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio delle professioni di avvocato o notaio”;

CONSIDERATO che l’articolo 12, comma 2, del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, prevede che le Università e gli Istituti universitari possano istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale;

CONSIDERATO inoltre che l’attività di formazione propedeutica all’esame d’accesso in magistratura non è limitata alle iniziative istituzionalmente previste (scuole universitarie e tirocini), ma si estende ad un’articolata galassia di iniziative private, di natura più o meno imprenditoriale, per la gestione di corsi di preparazione;

RITENUTO che la stratificazione normativa intervenuta in materia e le iniziative intraprese dai privati rendano opportuna una verifica dell’omogeneità a livello nazionale, della qualità e dell’efficacia delle singole iniziative formative, nonché dei risultati in termini di superamento del concorso per l’accesso in magistratura da parte dei tirocinanti, degli iscritti alle scuole di specializzazione e degli iscritti alle diverse scuole di formazione;

CONSIDERATO inoltre che l’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dalla legge 30 luglio 2007, n. 111, prevede che ai fini dell’anzianità minima di servizio per l’ammissione al concorso non sono cumulabili le anzianità maturate in più categorie fra quelle in precedenza indicate;

CONSIDERATO che la questione attinente alle modalità d’accesso alla magistratura ordinaria è strettamente connessa all’altra dell’età di ingresso, risultando attualmente quest’ultima, in media, pari a 33 anni, cui segue il periodo del tirocinio e quello della stabilizzazione nel ruolo, sicché, attualmente, per avere un magistrato dotato di sufficiente esperienza bisogna attendere all’incirca la soglia dei 40 anni;

RITENUTO che la soglia media eccessivamente alta sia dell’età d’ingresso, sia della conseguente età di formazione del magistrato, imponga la valutazione della possibilità di un ritorno al sistema d’accesso basato sul concorso di primo livello;

RITENUTO che, allo stato, la principale problematica connessa al ritorno al concorso di primo grado sembra essere quella del numero eccessivo delle presumibili domande di partecipazione;

CONSIDERATO tuttavia che questo Ministero, grazie ai sistemi telematici ed informatici ed alle modalità organizzative adottate, sta procedendo in tempi spediti all’espletamento della procedura concorsuale per l’assunzione di n. 800 dipendenti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, per il quale sono state presentate n. 308.468 domande, circostanza che evidenzia come attraverso una corretta ed efficiente organizzazione si possa fare fronte alle problematiche connesse alla presentazione di un rilevante numero di domande di partecipazione;

RITENUTO che le differenze, soprattutto per quanto riguarda il contenuto delle prove, fra un concorso per assistente giudiziario e quello per magistrato ordinario non escludano a priori la valutazione dei possibili percorsi organizzativi, con l’ausilio dei sistemi telematici ed informatici, idonei a permettere la gestione di un rilevante numero di partecipanti;

RITENUTO che, in relazione alle suddette problematiche, sia necessario provvedere alla costituzione di una Commissione di studio che proceda:

  1. alla complessiva ricognizione delle attività formative finalizzate all’accesso alla magistratura ordinaria;
  2. alla verifica dell’efficacia delle stesse in termini di partecipazione e superamento del concorso;
  3. alla valutazione di possibili proposte formative, anche alternative, che possano qualificare specificamente l’attività formativa in funzione dell’accesso alla magistratura ordinaria abbassando, al contempo, l’età media di ingresso nella stessa;
  4. alla valutazione circa la possibilità del ritorno al concorso di primo livello;
  5. alla valutazione circa le possibili soluzioni, soprattutto attraverso modalità tecniche, telematiche ed informatiche, per la gestione di un rilevante numero di domande di partecipazione;

DISPONE

Art. 1

E’ istituita presso il Gabinetto del Ministro, con le finalità indicate in premessa, una Commissione di studio, che concluderà i suoi lavori entro il 15 febbraio 2018, salvo proroga.

Art. 2

La Commissione di studio di cui all’art. 1 è così composta:

  • Pietro Antonio SIRENA già magistrato, con funzioni di Presidente
  • Giampaolo PARODI Vice Capo dell’Ufficio Legislativo
  • Pasquale LICCARDO Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati
  • Barbara FABBRINI Direttore Generale del personale e della formazione
  • Francesco CASO magistrato addetto all’Ufficio Legislativo
  • Piero CURZIO Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
  • Marco MANCINI Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca (MIUR)
  • Maria CASOLA Direttore Generale dei magistrati
  • Rosanna DE NICTOLIS Presidente Sezione Consiglio di Stato
  • Raffaele SABATO Consigliere della Corte di Cassazione
  • Celestina TINELLI avvocato del Foro di Reggio Emilia, componente del Consiglio Nazionale Forense
  • Guglielmo LEO componente comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura.

Art. 3

La Commissione di studio di cui all’art. 1 si avvarrà di una Segreteria organizzativa composta dal personale del Reparto Commissioni dell’Ufficio Legislativo.

Art. 4

Partecipano ai lavori della commissione di studio con voto deliberativo il Capo di Gabinetto, il Capo dell’Ufficio Legislativo e il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi.

Art. 5

La Commissione di studio di cui all’articolo 1 svolgerà le seguenti attività:

  • verificare l’omogeneità a livello nazionale, la qualità e l’efficacia delle singole iniziative formative, nonché i risultati delle stesse in termini di superamento del concorso per l’accesso in magistratura da parte dei tirocinanti, degli iscritti alle scuole di specializzazione universitarie nonché degli iscritti alle altre scuole di formazione di iniziativa privata;
  • studiare il complessivo fenomeno legato alla formazione per l’esame d’accesso alla magistratura, sia per quanto riguarda i tirocini, sia per quanto riguarda i diversi tipi di scuole di specializzazione di istituzione universitaria, sia per gli altri tipi di scuole di formazione di iniziativa privata;
  • valutare possibili proposte formative, anche alternative, che possano qualificare specificamente l’attività didattica in funzione dell’accesso alla magistratura ordinaria abbassando, al contempo, l’età media di ingresso nella stessa;
  • valutare il ritorno al concorso di primo livello;
  • individuare le possibili soluzioni, soprattutto attraverso modalità tecniche, telematiche ed informatiche, per la gestione di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso d’accesso.

Art. 6

Al Presidente e ai componenti della Commissione di cui all’articolo 1 del presente decreto verrà attribuito, ove competa, esclusivamente il rimborso delle spese previste a norma della vigente legislazione in materia.
La spesa di cui al precedente comma, graverà sul Bilancio del Ministero della Giustizia Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - U.d.V. 2.1 - Indirizzo politico – CDR Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro, Azione: Indirizzo politico – amministrativo, capitolo 1081 piano gestionale 23 “Missioni all’interno dei magistrati” e piano gestionale 27 “Spese di trasporto e di soggiorno ai componenti di commissioni, comitati e tavoli di lavoro, estranei all'amministrazione”.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando