Circolare 12 maggio 2014 - Riscossione dell’importo forfettario nei procedimenti del giudice tutelare e di nomina dell’esecutore testamentario e di curatela dell’eredità giacenti

12 maggio 2014

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851
Ufficio I

Prot. m_dg.DAG 16/05/2014.0070387.U


Ai Sigg. Presidenti delle Corti d’appello
Loro Sedi
e p.c. Al Sig. Capo dell’Ispettorato generale
Sede

Oggetto: riscossione dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 nei procedimenti di competenza del giudice tutelare ed in materia di nomina dell’esecutore testamentario e di curatela dell’eredità giacenti

Molti uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito al versamento dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 nell’ambito dei procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché per le procedure di nomina dell’esecutore testamentario e di curatela dell’eredità giacenti.

a) Procedimenti di competenza del giudice tutelare

Con nota del 29 settembre 2003, paragrafo 4,  questa Direzione Generale ha chiarito che l’esenzione dal versamento del contributo unificato non può  estendersi  agli altri oneri fiscali o tributari se non espressamente previsto dalla legge.
Di conseguenza, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato, prevista dall’articolo 46-bis delle Disposizioni di  Attuazione del Codice Civile per i procedimenti previsti dal Titolo XII, del Libro Primo, del codice civile, (“Infermità di mente, interdizione ed inabilitazione”) non comporta automaticamente l’esenzione dal versamento del diritto forfettario di cui all’articolo 30 del  D.P.R. n. 115/2002 e dai diritti di copia.

Ciò posto, alcuni uffici giudiziari chiedono se debba essere percepito l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002 per una serie di attività e di provvedimenti emanati dal giudice tutelare e difficilmente riconducibili ad una autonoma fase procedimentale.

In particolare si fa riferimento alle ipotesi previste dagli articoli 320, 374 e 375 del codice civile.

Dalla lettura delle norme citate emerge che per alcune autorizzazioni è competente il giudice tutelare mentre per altre interviene il Tribunale, sentito il parere del giudice tutelare.

Il codice di procedura civile prevede all’articolo 732 che “i provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti ed agli inabilitati sono pronunciati dal Tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga diversamente”.

Gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, contengono le disposizioni comuni a tutti i procedimenti in camera di consiglio di competenza del Tribunale, prevedendo la forma della domanda e del provvedimento nonché il relativo procedimento.

Nel codice di procedura civile non si rinvengono norme analoghe per le autorizzazione di competenza del giudice tutelare.

L’articolo 43, comma 2, delle Disposizioni di Attuazione al codice civile, infatti, si limita a prevedere che “nei casi urgenti la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice (tutelare)  anche verbalmente”.

Il codice di rito disciplina la sola ipotesi di reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare all’articolo 739, comma 1, del c.p.c. individuando la competenza del Tribunale che pronuncia in camera di consiglio.

Dall’esame delle norme citate si può ritenere che solo i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, ivi compresi i reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare, diano luogo all’apertura di un autonomo procedimento giurisdizionale.

Le autorizzazioni concesse dal giudice tutelare, diversamente, non danno vita ad autonomi procedimenti e presuppongono la presentazione di una semplice istanza per la quale non è prescritta alcuna formalità.

Tale ricostruzione porta a ritenere che il discrimine per il versamento dell’importo forfettario previsto dall’art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, vada ricercato nel tipo di procedimento che viene instaurato e nel tipo di organo giurisdizionale (giudice tutelare o Tribunale) chiamato a decidere nelle ipotesi prospettate.

Lo stesso Ufficio Legislativo di questo Ministero, interpellato sull’argomento, ha ritenuto di condividere tale interpretazione.

Di  conseguenza, nella materia in esame, solo i ricorsi  promossi dinanzi al Tribunale, in quanto procedimenti autonomi, possono essere assoggettati al versamento dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

b) Curatela dell’eredità giacenti e procedimento per la proroga dei termini di durata  dell’ufficio di esecutore testamentario.

Gli uffici giudiziari hanno chiesto se debba essere versato il contributo unificato e l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002  nel procedimento di curatela dell’eredità giacente ed in quello di proroga dei termini di durata dell’ufficio di esecutore testamentario.

Il procedimento di curatela dell’eredità giacente costituisce  una procedura unitaria che si apre con il provvedimento di nomina del curatore, così come disciplinato dagli articoli 528 del codice civile e 781 del codice di procedura civile, e si chiude con l’accettazione dell’eredità ai sensi dell’articolo 532 del codice civile.

Questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso  dall’Ufficio Legislativo, che “le istanze presentate dal curatore al giudice che l’ha nominato non danno luogo all’apertura di autonomi procedimenti ma costituiscono modalità attraverso le quali viene esercitata dal giudice la vigilanza sull’operato del curatore”.

Di conseguenza, su tali istanze non deve essere percepito né il contributo unificato né l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Diversamente, le istanze del curatore volte ad ottenere, ad esempio, l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili, di cui al comma 2 dell’articolo 783 del c.p.c. danno luogo ad un procedimento del tutto autonomo per il quale è competente il Tribunale, in composizione collegiale,  che decide in camera di consiglio con decreto motivato secondo il procedimento previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

In tale ipotesi, trattandosi di autonomo ricorso rimesso alla competenza del Tribunale, è dovuto il versamento sia del contributo unificato che dell’importo forfettario di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Analogo discorso può compiersi per l’istanza volta ad ottenere la proroga dei termini di durata dell’ufficio di esecutore testamentario.

Come affermato dall’Ufficio Legislativo,  tale richiesta “apre un autonomo procedimento”  che si instaura con la presentazione di un ricorso, si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio e si conclude con ordinanza reclamabile innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 703, comma 3, c.c. ed art. 749 c.p.c.), di conseguenza, anche in questo caso l’ufficio giudiziario dovrà richiedere sia il versamento del contributo unificato che dell’importo forfettario previsto dall’articolo 30 del D.P.R. n. 115/2002.

Si pregano le SS.LL, per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 12 maggio 2014

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti