Circolare 29 luglio 2015 - Recupero delle spese processuali in materia penale - Ripartizione quote

29 luglio 2015

Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 0668851
Ufficio I

Prot.m_dg.DAG 29/07/2015

Al Sig. Primo Presidente della Corte di cassazione
Roma
Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di cassazione
Roma
Ai Sigg. Presidenti delle Corti d’appello
Loro Sedi
Ai Sigg. Procuratori generali presso le Corti d’appello
Loro Sedi
e p.c. Al Sig. Capo dell’Ispettorato generale
Sede
A Equitalia Giustizia s.p.a.

Oggetto: recupero delle spese processuali in materia penale - ripartizione quote.

Pervengono a questa Direzione Generale diversi quesiti con i quali si chiede di stabilire il criterio da utilizzare nella ripartizione delle spese processuali nelle ipotesi di procedimenti a carico di più imputati quando la posizione di ciascuno di essi si definisce in momenti differenti.

In merito si osserva che questa Direzione Generale in data 14 luglio 2009, con nota n. prot. 92331, diramata a tutti gli uffici giudiziari, ha fornito alcuni chiarimenti circa la ripartizione delle spese secondo la nuova formulazione dell’articolo 205 del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dalla lettera e) dell’articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Permangono tuttavia alcune difficoltà operative evidenziate dagli uffici giudiziari che posso essere così schematizzate:

  1. come gestire le quote di spese processuali riguardanti imputati che hanno definito la propria posizione mediante patteggiamento a pene inferiori a due anni (art. 444 c.p.p.);
  2. come calcolare le quote da porre a carico degli imputati che hanno altrimenti definito anticipatamente le loro posizioni e che sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, residuando posizioni ancora da definire (es. procedimento a carico di più imputati, alcuni dei quali soltanto propongono impugnazione);
  3. come calcolare le quote da porre a carico di imputati del medesimo procedimento alcuni dei quali hanno definito la loro posizione sotto la vigenza della precedente normativa (principio della solidarietà) ed altri per i quali la sentenza è divenuta irrevocabile dopo il 4 luglio 2009 (principio “pro quota” ex legge n. 69 del 2009).

In relazione alla ipotesi di cui al punto a) si rappresenta quanto segue.

Come noto l’art. 445 c.p.p. disciplina gli effetti dell’applicazione della pena su richiesta della parte ed, in particolare, il comma 1 determina il regime delle spese processuali per gli imputati cui viene applicata una pena detentiva non superiore a due anni.
Il citato comma 1, stabilisce, infatti, che “la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale”.

Appare di tutta evidenza che la scelta operata dal legislatore di riconoscere un trattamento premiale all’imputato che chiede ed ottiene il patteggiamento della pena, non può tradursi in un aggravio di spesa per gli altri coimputati del medesimo procedimento.

Di conseguenza, questa Direzione Generale – anche sulla base del conforme parere reso dall’Ufficio legislativo di questo Ministero – ritiene che per determinare le quote di spesa da imputare a ciascun condannato devono essere scorporate, dall’importo complessivo, le quote riferibili in astratto agli imputati che hanno definito la loro posizione con sentenza di patteggiamento con condanna inferiore a due anni.

L’importo rimanente  così determinato, costituirà la base per il successivo calcolo delle quote di spesa da porre a carico dei restanti coimputati condannati.

Rispetto al quesito di cui al punto b) questa Direzione Generale ritiene, conformemente al parere reso dall’Ufficio legislativo e così come ritenuto dallo stesso Ispettorato Generale di questo Ministero, che l’esecuzione della condanna al pagamento delle spese processuali dovrebbe essere articolata in due fasi:

  1. in una prima fase si procede ad una iniziale e provvisoria quantificazione, riparto e recupero delle spese nei confronti di tutti coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato;
  2. in un secondo momento, definite tulle le ulteriori posizioni interessate, si procederà alla revisione del riparto e alla rideterminazione definitiva della quota di debito di ciascun condannato, con eventuale recupero ed esazione, all’esito, del residuo nei confronti dei primi condannati.

Infine, rispetto al quesito di cui al punto c), si ritiene che la riscossione dovrà avvenire rifacendosi al principio “tempus regit actum”, in base al quale si procederà alla riscossione secondo la norma in vigore al momento della irrevocabilità della sentenza.
Di conseguenza, si farà ricorso al principio di solidarietà per il recupero delle spese relative a quei procedimenti definiti con provvedimenti divenuti irrevocabili entro il 4 luglio 2009, mentre dovrà procedersi al recupero “pro quota” quando il titolo sarà divenuto irrevocabile successivamente al 4 luglio 2009.

Tale criterio di imputazione delle spese processuali è in linea con l’orientamento uniforme della giurisprudenza di legittimità (Cassazione Pen. sent. n. 39682 del 25 settembre 2009; sent. n. 27253 del 24 giugno 2010) secondo la quale “è legittima la sentenza che condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali in solido con i coimputati, emessa prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la quale ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo pro quota delle medesime, atteso che le disposizioni in materia di spese processuali hanno natura processuale e la loro applicazione è conseguentemente regolata dal principio “tempus regit actum””

Tale criterio è stato definitivamente sancito e ulteriormente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite che con la sentenza n. 491 del 12 gennaio 2012 ha affermato il seguente principio di diritto: “L’esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’articolo 535, comma 2, del cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto  sulle statuizioni di condanna delle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all’ultimo inciso del comma quarto dell’art. 2 cod. pen”.

Ciò posto, alcuni uffici hanno chiesto se, nell’ipotesi in cui sia stata già attivata la riscossione delle spese processuali nei confronti di imputati condannati prima del 4 luglio 2009, tenuti al pagamento secondo il principio di solidarietà allora vigente, si possa sospendere il recupero delle medesime spese nei confronti dei coimputati condannati successivamente a tale data e obbligati al pagamento secondo il principio “pro quota”.

Questa Direzione Generale ritiene che in tali casi non debba essere effettuata alcuna sospensione dell’attività di recupero e sia, invece, necessario procedere alla riscossione anche nei confronti dei soggetti le cui posizioni si siano definite successivamente e per importi di spesa per i quali è già in corso la procedura di recupero in via solidale, anche al fine di scongiurare possibili prescrizioni del credito.

Tale orientamento è stato peraltro condiviso dallo stesso Ufficio legislativo di questo Ministero che ha ritenuto comunque “prioritario ed indifferibile l’interesse dell’erario ad una tempestiva riscossione del suo credito che diviene immediatamente esigibile con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna”.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva competenza, di voler portare a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto quanto sopra rappresentato.

Roma, 29 luglio 2015

Il Direttore Generale
Marco Mancinetti