Circolare 30 ottobre 2008 - Versamento delle entrate a favore degli Archivi Notarili mediante bonifici bancari o postali

30 ottobre 2008

Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Circolare n. C/16-08

Prot. n. 3043

Ai  Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali
Loro Sedi 

Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
Loro Sedi

e p.c. All’Ufficio Centrale del Bilancio
Sezione Archivi Notarili
Sede


Oggetto:Versamento delle entrate a favore degli Archivi Notarili mediante bonifici bancari o postali.

L’art. 8, primo comma, del R.D. 6 maggio 1929 n. 970 prevede le modalità di versamento delle somme che spettano agli archivi notarili (versamenti diretti alla cassa dell’archivio o con bollettino di conto corrente postale o con vaglia postale).

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 maggio 2007 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 163 del 16 luglio 2007) sono state approvate e rese esecutive, decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le nuove "Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato". Dalla predetta data sono abrogate le precedenti Istruzioni approvate con i decreti ministeriali 30 giugno 1939, 15 settembre 1967, 10 luglio 1969 e 15 settembre 1972, e successive modificazioni (art. 2 del D.M. 29 maggio 2007).

L’art. 47, comma 1, delle nuove Istruzioni, contiene l’elenco delle modalità con le quali devono essere effettuati i versamenti a favore delle Tesorerie. In particolare, alla lett. f), sono indicati “bonifici bancari e postali di cui all’art. 54”.
Occorre segnalare che con l’art. 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 ottobre 2006, n. 293 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2006), era stato già previsto, a decorrere dal 19 giugno 2007, che i versamenti di somme nelle tesorerie statali potessero essere effettuati, oltre che con le modalità indicate nell'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale.

Si ritiene che la nuova modalità di versamento, rispondente al generale processo di ammodernamento che la Pubblica Amministrazione sta perseguendo, all’esigenza di semplificazione dei rapporti con l’utenza e ad una più flessibile organizzazione dell’attività di sportello svolta dagli archivi notarili, può essere estesa, “in quanto possa essere applicabile” (art. 10 del R.D. 6 maggio 1929, n. 970), alla riscossione delle entrate dell’Amministrazione degli archivi notarili.

In attesa dell’introduzione di una specifica disciplina che tenga conto delle peculiarità dei servizi contabili degli archivi notarili e degli adempimenti fiscali e contributivi a carico dei notai, si dettano istruzioni per rendere esecutiva la nuova modalità di versamento nel rispetto dei vincoli normativi vigenti.

La nuova modalità di versamento potrà essere utilizzata dall’utenza per la richiesta dei servizi resi dagli archivi notarili e dai notai anche per il versamento di tasse e contributi.
Per consentire la corretta finalizzazione delle somme, i soggetti che effettuano il versamento con il bonifico bancario o postale dovranno indicare, nella disposizione di bonifico, i seguenti elementi (art. 54, comma 1, delle Istruzioni):

  1. coordinate bancarie in formato IBAN, contenente le informazioni riferite all’ABI, al CAB e al numero di conto dell’archivio notarile destinatario della somma;
  2. causale del versamento;
  3. cognome e nome del versante;
  4. codice fiscale/partita I.V.A. del versante.

I punti nn. 2, 3 e 4 verranno indicati nell’apposito campo informativo; le diverse informazioni verranno separate con un asterisco.
Per i bonifici disposti dall’estero, da Paesi dai quali è possibile effettuare bonifici su conti correnti postali italiani, occorrerà che il bonifico sia intestato all’Ufficio cui è destinato il versamento; il versante dovrà indicare il codice BIC, il codice IBAN e la causale del versamento.

Per quanto riguarda la richiesta di servizi da parte dell’utenza per corrispondenza, l’utente che abbia versato la somma dovuta mediante un bonifico, invierà a mezzo posta o a mezzo fax o via a-mail la richiesta, con allegata copia della ricevuta o altro documento attestante il bonifico. Si seguiranno le istruzioni impartite con la Circolare n. 8 del 31 luglio 2006, con riferimento ai versamenti effettuati sul conto corrente postale.

La contabilizzazione del bonifico verrà effettuata con le stesse modalità previste per i versamenti nei conti correnti postali intestati agli archivi notarili (nel SIGE, come data di versamento verrà indicata quella “contabile” e come numero di versamento si indicheranno le ultime cinque cifre del CRO, informazioni risultanti dall’estratto conto).

A tal fine è necessario consultare giornalmente on-line il conto corrente postale dell’archivio, anche per ridurre i tempi di fruizione dei servizi da parte dell’utenza.

Con riferimento alla possibilità per i notai di versare tasse e contributi agli archivi notarili mediante bonifico, occorre rilevare preliminarmente che i predetti decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno previsto una specifica disciplina per i soli bonifici a favore delle tesorerie statali, prevedendo in particolare obblighi a carico delle banche e di Poste Italiane S.p.A. nei confronti della Banca d’Italia, quale istituto che gestisce il servizio di tesoreria dello Stato (si veda in particolare l’art. 1, comma 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 ottobre 2006, n. 293), che non sono applicabili ai bonifici disposti nei confronti degli archivi notarili, che non rientrano nel sistema di Tesoreria Unica dello Stato.

E’ evidente che i bonifici nei confronti dei conti correnti postali degli archivi notarili verranno disposti dagli utenti e trattati dagli operatori finanziari secondo la disciplina ordinaria e che a tali bonifici non si applicano le disposizioni previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 ottobre 2006, n. 293.

I notai che ritengano di adottare il bonifico per il versamento di tasse e contributivi dovranno effettuare tali versamenti con modalità (disponendo il bonifico in congruo anticipo ed indicando una data valuta appropriata) che assicurino che la data contabile del bonifico, risultante dall’estratto conto del conto corrente postale dell’Archivio Notarile, rispetti il termine fissato per tali adempimenti.

Ne consegue che nel caso di versamento mensile di tasse e contributi, la data contabile dovrà risultare entro il termine previsto dall’art. 77 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, in modo da consentire agli archivi notarili il regolare versamento delle somme spettanti alla Cassa Nazionale del Notariato entro l’ultimo giorno feriale di ogni mese (art. 14, comma 2, legge 27 giugno 1991, n. 220); è ovvio che la contabilizzazione del bonifico, nel caso in esame, potrà essere effettuata solo se il notaio ha già provveduto a consegnare la copia mensile del repertorio dal quale risulta la liquidazione delle somme e l’imputazione delle stesse (in caso contrario, sarà necessario attendere tale consegna).

I notai trasmetteranno, unitamente alla copia mensile del repertorio, la ricevuta del bonifico che verrà allegata alla matrice del bollettario, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del R.D. 6 maggio 1929, n. 970.
La contabilizzazione delle somme versate verrà eseguita nei registri contabili e nella rendicontazione semestrale e nel conto giudiziale con modalità analoghe a quelle previste per i versamenti mediante bollettino di conto corrente postale intestati all’archivio notarile.

Si invitano le SS.LL. ad informare l’utenza circa la nuova modalità di versamento; i notai del proprio distretto dovranno essere adeguatamente informati circa le modalità di utilizzazione del nuovo strumento di pagamento e le possibili responsabilità. Questo Ufficio provvederà ad aggiornare le istruzioni fornite agli utenti sul sito web istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
Cons. Antonio Oricchio