Circolare 13 ottobre 2011 - D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150. Modifiche ed abrogazioni di articoli della Legge 16 febbraio 1913 n. 89

13 ottobre 2011


Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Circolare n.  13/11

Prot. n. 2580

Ai Capi degli Archivi
Notarili Distrettuali
Loro Sedi

Ai Capi delle Circoscrizioni
Ispettive degli Archivi Notarili
Loro Sedi

e p.c.    All’Ufficio Centrale del Bilancio
Sezione Archivi Notarili
Sede


Oggetto: D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Modifiche ed abrogazioni di articoli della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (c.d. decreto taglia-riti), entrato in vigore il 6 ottobre 2011.

Si segnalano le disposizioni (artt. 26 e 34, comma 30) che modificano alcune disposizioni della legge 16 febbraio 1913 n. 89, in particolar modo quelle relative alla impugnazione dei provvedimenti disciplinari e cautelari inflitti ai notai.

Come affermato nella Relazione illustrativa governativa, l’art. 26 del d.lgs. disciplina le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai e delle misure cautelari, rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge notarile.

L’art. 26 del d.lgs. n. 150/11 prevede, al comma 1, che “le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies della legge 16 febbraio 1913, n.89, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.”

Per la Relazione illustrativa, le controversie sono state ricondotte al rito sommario di cognizione (come introdotto dall’art. 702–bis c.p.c.) in virtù dei caratteri di semplificazione della 
trattazione e dell’istruzione della causa, evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina del procedimento in camera di consiglio, e del resto corrispondenti al suo circoscritto oggetto che, anche per la sua natura, ne impone altresì la snellezza.

In ossequio alla delega (art. 54, comma 4, lettera a, della legge n. 69 del 2009) l’art. 26, comma 2 ha mantenute ferme l’individuazione e la composizione dell’organo giudicante (la corte di appello in grado unico di merito) e la competenza territoriale, correlata alla sede della commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato, mentre per i provvedimenti cautelari pronunziati dalla corte d'appello ai sensi dell'articolo 158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della commissione più vicina.

La Relazione Illustrativa segnala che, nel rispetto del principio di delega (art. 54, cit., lettera c, ultimo periodo) che prevede il mantenimento delle disposizioni “finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura”, sono state mantenute le seguenti peculiarità, strettamente legate alla materia trattata:

  1. la partecipazione al giudizio del pubblico ministero (art. 26, comma 2);
  2. il termine, a pena di inammissibilità, per la proposizione del ricorso di trenta giorni dalla notificazione della decisione o, in difetto, di sei mesi dal suo deposito ed il termine di proposizione del ricorso avverso la misura cautelare, sempre a pena di inammissibilità, di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato (art. 26, comma 3; risulta quindi accorciato il termine lungo di impugnazione che era di un anno dal deposito);
  3. la restrizione dei motivi di ricorso per cassazione contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare (di merito) ai soli casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile (art. 26, comma 4); la restrizione ai casi di violazione di legge del corrispondente ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d’appello sul reclamo avanzato contro il provvedimento disciplinare cautelare (art. 26, comma 5);
  4.  la previsione della pronuncia, da parte della Corte di cassazione, con modalità camerale, sentite le parti (art. 26, comma 6).

L’art. 34, comma 30, del decreto legislativo dispone modificazioni alla legge notarile, tra le quali si segnalano in particolare la sostituzione del testo degli artt. 158, comma 2, e 158-novies, l’abrogazione degli articoli 158-bis, 158-ter e del comma 3 dell’art. 158-decies.

L’art 36 del decreto legislativo stabilisce, al primo comma, che le nuove disposizioni si applicheranno ai “procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” e, al secondo comma, che le norme abrogate o modificate “continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso”.

Si coglie l’occasione per invitare le SS.LL. all’esatta osservanza di quanto prescritto alla lett. E) della Circolare 30 maggio 2007 n. 10, con particolare riferimento all’obbligo di trasmettere a questo Ufficio, al fine di un tempestivo coordinamento dell’attività svolta in materia dagli Archivi, entro novanta giorni da quando sono pervenute in ufficio, copia delle decisioni che interessano il procedimento disciplinare notarile, comprese eventuali sentenze del giudice amministrativo.

Inoltre, nel caso in cui si intenda promuovere impugnazione ovvero sia stata proposta impugnazione dal notaio, si sottolinea la necessità, evidenziata al punto C4) della Circolare n. 10 del 2007, di trasmettere all’Avvocatura di Stato una dettagliata relazione, con “osservazioni in ordine ai singoli motivi di gravame prospettati” (per come richiesto in più occasioni dall’Avvocatura).

Roma, 13 ottobre 2011

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Carolina Fontecchia