Circolare 20 dicembre 2017 - Linee guida in tema di tutela assicurativa dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Art. 25 c5 d.lgs. n.116/2017- Circolare INAIL n. 50/2017

20 dicembre 2017

prot. m_dg_DOG 20/12/2017.0238760.U

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
Il Direttore Generale

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali
Ai sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali

p.c. Spett. INAIL
Direzione Centrale Rapporto Assicurativo

Oggetto: linee guida in tema di tutela assicurativa dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Art. 25, co. 5, d. lgs.vo n. 116/2017. Circolare INAIL n. 50/2017.

Premessa

In data 15 agosto 2017, com’è noto, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, con cui il Governo, nell’esercizio della delega attribuitagli dalla legge n. 57 del 28 aprile 2016, ha realizzato la riforma organica della magistratura onoraria, introducendo uno Statuto professionale unitario per tale categoria di magistrati.
Ai fini che qui interessano, l’art. 25, comma 5, del citato d.lgs n. 116/2017 prevede che “l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124, l'importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile”.
Al fine di provvedere agli adempimenti prodromici all’attivazione della tutela assicurativa, l’INAIL ha adottato la Circolare n. 50 dell’8 novembre u.s. (pubblicata sul sito istituzionale www.inail.it), nella quale viene definita la cornice generale di attuazione del nuovo sistema.
Questa Direzione generale, al fine di consentire agli Uffici giudiziari di procedere in maniera pronta ed uniforme agli incombenti correlati al nuovo sistema di tutela assicurativa, ritiene opportuno fornire le seguenti linee guida, essenzialmente frutto dell’interlocuzione preliminare svolta, in sede centrale, con l’INAIL.

1. I titolari del rapporto assicurativo

La Circolare INAIL n. 50 dell’8.11.2017, ai fini della determinazione del soggetto titolare del rapporto assicurativo, rimanda all’insieme di norme che disciplinano l’assetto organizzativo dell’Amministrazione della Giustizia nel settore in esame.
In tal senso, per “ufficio competente del Ministero della Giustizia” deve intendersi colui che, rispetto a ciascun magistrato onorario, deve considerarsi, secondo le disposizioni vigenti, soggetto “datore di lavoro”.
E’ il caso subito di precisare che, ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto alla denuncia d’iscrizione, si fa riferimento solo per approssimazione e sintesi logica alla nozione di “datore di lavoro”, da intendersi più propriamente quale soggetto esercente i poteri gestionali ed organizzativi,  essendo invero indiscutibile, sul piano giuridico e sul piano fenomenico, che il servizio reso dal magistrato onorario “non  determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego” (art. 1, comma 3, d. lgs.vo n. 116).
Tanto premesso, sulla base dell’assetto normativo vigente, oggetto di preciso riscontro da parte dell’INAIL, i titolari del rapporto assicurativo devono considerarsi:

  1. i Presidenti di Tribunale: per i giudici onorari di pace che operano all’interno di ciascun circondario;
  2. i Procuratori della Repubblica presso il Tribunale: per i vice procuratori onorari che operano all’interno di ciascun circondario.

Invero, l’attuale sistema regolativo (art. 9 D.P.R. n. 1124/1965, art. 2 d.lgs.vo n. 81/2008), ai fini ed agli effetti assicurativi e di sicurezza sui luoghi di lavoro, riconosce la titolarità del rapporto in capo al soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell’ufficio di riferimento, in quanto soggetto esercente i correlati poteri gestionali e decisionali.

Per lo specifico settore relativo alla giustizia, tale assetto normativo, corrispondente alla previsione già contenuta nel previgente art. 2 del d.lgs n. 626/1994, è stato recepito dal correlato decreto ministeriale 18 novembre 1996, il cui art. 1 espressamente prevede che “ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, sono datori di lavoro (…) per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi, e, in particolare, per gli uffici del giudice di pace, il giudice di pace coordinatore”. Tale previsione è stata, peraltro, integralmente riprodotta nel D.M. 12.02.2002, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro, in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Va quindi rilevato, con specifico riguardo alla magistratura onoraria, che, a seguito dell’emanazione della legge n. 57/2016, il cui art. 5 stabilisce che “l’ufficio del giudice di pace è coordinato dal Presidente del Tribunale il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura”,  è stata emanata, da questo Ministero, la Circolare del 10 maggio 2016, che dispone, all’art. 4, che “il presidente del tribunale diviene, a tutti gli effetti, il “datore di lavoro” con riguardo ai profili previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Ovviamente analoghe considerazioni vanno sviluppate per tutti i giudici onorari di pace e, parallelamente, secondo il diverso sistema proprio degli uffici di Procura, per i vice procuratori onorari.
In definitiva, dunque, le disposizioni sopra richiamate individuano, in modo esplicito ed univoco, nei capi degli uffici giudiziari, gli unici titolari del potere gestionale rispetto al personale magistratuale onorario in servizio presso le rispettive sedi.

I capi degli uffici, come sopra indicati, dovranno, dunque, tempestivamente e direttamente provvedere ad attivare la copertura assicurativa INAIL secondo le precisazioni di seguito precisate. Resta fermo che la spesa finale relativa al premio assicurativo graverà interamente a carico del Ministero della Giustizia. Con separata nota, la competente articolazione ministeriale provvederà, a breve, a definire nel dettaglio le modalità di adempimento dell’obbligo di pagamento del premio.

2. Insorgenza dell’obbligo assicurativo e termini

Secondo le previsioni contenute nella Circolare INAIL n. 50, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali trova applicazione sia per i magistrati onorari immessi in servizio in data successiva all’entrata in vigore della normativa di riforma di cui al d.lgs n. 116/2017 (15 agosto 2017), sia per i magistrati onorari già in servizio a tale data.

La medesima circolare INAIL stabilisce altresì che la copertura assicurativa decorra dal 15 agosto 2017.

I capi degli uffici devono assolvere all’obbligo di denuncia entro il termine del 31 dicembre 2017, come comunicato dall’INAIL con la nota 60104 del 12 dicembre 2017.

A tal fine si fa, infatti, presente che, data la complessità della fase di avvio del nuovo sistema e l’esigenza di acquisire previe delucidazioni dall’Istituto, l’originario termine di 30 giorni, con decorrenza dall’8.11.2017, previsto nella medesima circolare per la trasmissione della denuncia di iscrizione, in uno spirito di collaborazione interistituzionale, è stato prorogato dall’INAIL al 31 dicembre p.v.

3. Modalità di presentazione della denuncia d’iscrizione

La presentazione delle denunce in discorso da parte dei Presidenti di Tribunale e dei Procuratori della Repubblica presso i  Tribunali deve essere effettuata, anziché attraverso i servizi telematici come indicato nella circolare n. 50/2017, compilando i moduli cartacei pubblicati in www.inail.it disponibili al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo.html da trasmettere tramite PEC alla sede INAIL competente.

Le denunce dovranno, quindi, essere scaricate, stampate e compilate manualmente, quindi firmate, convertite in formato pdf e trasmesse via PEC alla singola sede territoriale dell’INAIL.

Devono essere compilati i diversi moduli rinvenibili al link indicato (quadri A, B, C e C1), di cui si illustrano ora partitamente le istruzioni compilative, punto per punto. Il riferimento che segue alle precipue risposte fornite dall’INAIL alle domande poste da questa Direzione è volto ad indirizzare, con la maggiore precisione possibile, la formalizzazione, da parte dei dirigenti giudiziari, delle denunce d’iscrizione.

4. Istruzioni per la compilazione

Quadro A Denuncia di iscrizione Ditta - dati Anagrafici
Codice fiscale ditta: è il codice fiscale che individua il soggetto assicurante in capo al quale viene istituito il rapporto assicurativo e coincide con il soggetto giuridicamente tenuto a presentare la denuncia di iscrizione, apertura PAT o variazione nonché al pagamento dei premi assicurativi.
Pertanto in risposta alla domanda

  1. cosa debba intendersi per codice fiscale ditta e, in particolare se tale codice coincida con il codice fiscale dei singoli uffici giudiziari;
    “Codice fiscale ditta” coincide con il codice fiscale del singolo ufficio giudiziario e quindi con quello del Tribunale o della Procura della Repubblica.
    Ragione sociale: deve essere indicata per esteso la denominazione dell’ufficio giudiziario, ad esempio Tribunale di Roma, Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ecc.
    Natura giuridica Tipo: indicare EN (ente pubblico non territoriale).
    Data costituzione ditta: non compilare.
    Codice ATECO (inserire se conosciuto): non compilare.
    Iscrizione alla CCIAA di: non compilare.
    Apertura post cessazione: non compilare.
    Numero dipendenti occupati nella ditta: non compilare. Si tratta infatti di un dato statistico che interessa soltanto se riferito alle imprese (vedi le agevolazioni previste in materia di lavoro in base alle dimensioni aziendali nonché in materia di aiuti di Stato).
    Pertanto in risposta alla domanda
  2. cosa debba intendersi per “numero di dipendenti occupati nella ditta” e, in particolare se tale indicazione contenuta nel quadro A coincida con il numero dei magistrati onorari assicurati in ciascun ufficio, in ciò considerato che non è ravvisabile, dovendo piuttosto essere escluso, un rapporto di lavoro dipendente tra tali soggetti e questa Amministrazione;
    si precisa che il campo non deve essere compilato.
    Sede legale: per la domanda
  3. quale indirizzo deve essere indicato, nel compilare il Quadro “A”, per indicare la “sede legale” per gli uffici giudiziari la cui attività è dislocata presso diversi palazzi di giustizia (ad es. per il settore civile e per il settore penale);
    si precisa che nella sezione “sede legale” del Quadro A deve essere indicato l’indirizzo dell’ufficio del Presidente del Tribunale oppure del Procuratore della Repubblica (sede dell’ufficio di presidenza). Deve inoltre essere indicata obbligatoriamente la PEC del soggetto assicurante.
    Sede corrispondenza: deve essere compilato solo se si vogliono ricevere le comunicazioni ad un indirizzo, anche di posta elettronica certificata, diverso da quello indicato nei dati della sede legale.
    Legale rappresentante: indicare i dati anagrafici della persona a cui sono attribuite le funzioni di rappresentanza per la gestione del rapporto assicurativo con l’INAIL, quindi i dati anagrafici del Presidente del Tribunale o del Procuratore della Repubblica.
    Tipo resp.: nel campo “tipo resp.” del Quadro A deve essere indicato LR (legale rappresentante), in quanto la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nei rapporti con enti istituzionali è attribuita al magistrato capo dell'ufficio giudiziario.
    Pertanto in risposta alla domanda
  4. cosa debba essere indicato nel compilare il Quadro “A”, sotto quadro “legale rappresentante” nella voce “tipo resp.”;
    si ribadisce che deve essere indicato LR.
    Domicilio: deve essere indicato il domicilio del legale rappresentante pro tempore del Tribunale o della Procura della Repubblica che deve coincidere con l’indirizzo del domicilio personale o di residenza o di abitazione del medesimo. Pertanto in risposta alla domanda
  5. se il domicilio del legale rappresentante possa coincidere con la sede legale dell’ufficio giudiziario;
    fermo restando quanto sopra riportato, si precisa che è comunque possibile ai sensi dell’articolo 47 del codice civile eleggere espressamente per iscritto domicilio speciale per determinati atti o affari presso la sede legale dell’ufficio giudiziario. In tal caso con separata nota, da allegare alla denuncia per l’apertura del rapporto assicurativo e trasmettere sempre via PEC alla sede INAIL competente, potrà eventualmente essere comunicata tale volontà.

Quadro B Denuncia di iscrizione - sede dei lavori
Cod. ditta: l’articolo 10, comma 3, del decreto ministeriale 12.12.2000 prevede che l’INAIL, istituito il rapporto assicurativo, comunica al datore di lavoro il Codice Ditta.
Il codice ditta è associato al codice fiscale del “datore di lavoro”, sia esso persona fisica o persona giuridica. Quindi, fermo restando il codice fiscale del “datore di lavoro” come Ufficio giudiziario, il codice ditta viene assegnato dall’Istituto all’atto dell’instaurazione del rapporto assicurativo e rimane immutato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo stesso cessi per assenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 4 del D.P.R. 1124/1965 e venga successivamente ricostituito.
Per quanto sopra, i singoli Tribunali o le singole Procure della Repubblica sono in possesso del codice ditta e quindi devono indicarlo nel quadro B, solo se hanno già rapporti assicurativi in essere con l’Istituto oppure li hanno avuti in passato (in tal caso sarà riattivato il codice ditta preesistente, al cui interno le sedi istituiranno le nuove PAT con decorrenza 15/8/2017).
Invece, se tale ultima ipotesi non ricorre e, in ogni caso, qualora il numero di codice ditta a suo tempo comunicato dall’INAIL sia stato dimenticato, è possibile non compilare il relativo campo del modulo, in quanto in fase di lavorazione delle denunce le Sedi dell’INAIL provvederanno successivamente ad individuarlo ex novo tramite il codice fiscale dell’ufficio giudiziario ad esso abbinato.
Pertanto in risposta alla domanda

  1. quale è il codice ditta che deve essere inserito nel Quadro B;
    si precisa che il soggetto assicurante deve inserire il codice ditta (attivo o cessato) qualora ne sia già in possesso, al cui interno la sede INAIL competente provvederà ad istituire una nuova PAT. Diversamente il campo non deve essere compilato.
    N. soggetti assicurati: deve essere indicato il numero di giudici onorari di pace o dei vice procuratori onorari in servizio il 15 agosto 2017 o da data successiva, a cui si riferiscono i dati retributivi indicati nel campo Anno in corso – importo totale retribuzioni del quadro C1 Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati - dati retributivi.

Sede dei lavori: deve essere riportato l’indirizzo della sede di lavoro ex articolo 10 del decreto ministeriale 12.12.2000, vale a dire il luogo dove i magistrati onorari svolgono abitualmente l’attività.
Se l’attività è svolta in più strutture fisicamente separate, per "sede di lavoro" va intesa ogni singola "unità produttiva" così come definita dall'articolo 2, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 81/2008 e cioè ogni stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Come specificato nella circolare INAIL n. 9/2002, in caso di articolazione in più strutture/uffici, va considerata quale "unità produttiva" autonoma - e, quindi, quale autonoma "sede di lavoro" - ogni struttura fisicamente separata dall'unità centrale (nel caso specifico dal Tribunale o dalla Procura della Repubblica), dovendosi presumere realizzata, in tale caso, la condizione dell'autonomia finanziaria e tecnico - funzionale dall'unità produttiva centrale.

La presunzione in parola dovrà intendersi superata solo in presenza di concordanti elementi oggettivi idonei a configurare la diversa struttura, ai fini degli adempimenti previsti dal già citato D.Lgs. n. 81/2008, non quale autonoma unità produttiva ma quale semplice dipendenza dell'unità produttiva centrale o, comunque, di altra unità produttiva.

Si ricorda, per ogni opportuna valutazione, che, nella citata Circolare ministeriale del 2016 (prot. M.dg. DOG 63861), viene precisato che “l’ufficio del giudice di pace resta un ufficio giudiziario autonomo e distinto dal tribunale”.
Pertanto, in risposta alla domanda

  1. quale indirizzo debba essere riportato nel compilare il quadro B sotto quadro “sede dei lavori” laddove i magistrati onorari assicurati operino in diverse strutture. Ad esempio taluni giudici onorari di pace prestano la loro attività presso la sede del Tribunale, mentre altri presso le sedi degli uffici del giudice di pace. Può altresì accadere ove il Tribunale sia dislocato presso diversi palazzi di giustizia che taluni giudici onorari di pace prestino la loro attività presso una sede e altri presso altra sede;
    si precisa che, nel caso in cui i magistrati onorari operino in diverse strutture, i capi degli uffici giudiziari interessati dovranno valutare se le sedi di lavoro separate da quella principale (corrispondente nel caso specifico all’indirizzo della sede legale) siano da considerarsi semplici dipendenze oppure autonome “unità produttive” nei termini indicati.

Solo nel secondo caso devono essere compilati tanti quadri B, C e C1 quante sono le sedi di lavoro. Ad ogni sede di lavoro infatti verrà assegnato un numero di posizione assicurativa (PAT), che dovrà essere indicata in caso di infortunio nella relativa denuncia.
Inoltre in occasione dell’autoliquidazione annuale dei premi da effettuarsi ogni anno entro il 16 febbraio, i capi degli uffici giudiziari dovranno comunicare per ogni PAT i dati retributivi dell’anno precedente, attraverso il servizio telematico Alpi online.

Si precisa altresì che l’autoliquidazione è per codice ditta, pertanto qualora nell’ambito dello stesso codice ditta siano presenti più PAT dovranno essere compilati separatamente i dati retributivi relativi ad ogni PAT (v. infra).
Responsabile della sicurezza: devono essere indicati i dati anagrafici del responsabile della sicurezza ex decreto legislativo 81/2008.

Quadro C Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti assimilati descrizione dell'attività
Denuncia N.: deve essere indicato il numero progressivo delle posizioni assicurative che si chiede di istituire tenuto conto di quanto riportato alla precedente lettera g) e cioè che si avranno più PAT.
Lavorazione N.: deve essere sempre indicato “01” (prima e unica lavorazione nell’ambito della denuncia), in quanto la classificazione tariffaria delle specifiche attività svolte dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari impegnati abitualmente a svolgere le proprie funzioni mediante l’uso di videoterminali e macchine elettroniche di ufficio è da individuare nella sola voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività: Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori di cassa e simili.

Pertanto per la domanda

  1. cosa debba essere indicato nel compilare il quadro C della denuncia, con riguardo alle voci “Denuncia N.” e “Lavorazione N.”;
    si precisa che nel campo “Denuncia N.” deve essere indicato il numero progressivo che indica quante posizioni assicurative si chiede di istituire e nel campo “Lavorazione N.” deve essere indicato 01.
    Descrizione attività: oltre alla lavorazione (attività) svolta dai soggetti assicurati, deve essere specificato solo, a seconda dei casi, “assicurazione giudici onorari di pace” o “assicurazione vice procuratori onorari”.
    Considerate le difficoltà operative che potrebbero verificarsi in fase di avvio dei rapporti assicurativi, deve essere allegato alla denuncia l’elenco nominativo del personale assicurato, indicando per ogni magistrato onorario il codice fiscale e la decorrenza dell’obbligo assicurativo (cioè 15.8.2017 se in servizio a tale data o la diversa data successiva per il personale che ha assunto il servizio successivamente al 15.8.2017). In tal modo le sedi dell’INAIL potranno controllare l’esattezza dei dati retributivi indicati in denuncia.

Quadro C1 Denuncia di iscrizione - assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati - dati retributivi
Anno in corso – importo totale retribuzioni: l’importo da indicare per ogni PAT è quello relativo alla retribuzione imponibile ex articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 corrisponde alla retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, terzo comma, del predetto decreto.

La retribuzione di ragguaglio per l’anno 2017 è pari a 16.195,20 euro l’anno pari a 1.349,60 euro mensili, come comunicato con le circolari INAIL 18 aprile 2017, n. 17 e 13 ottobre 2017, n. 44. L’importo mensile per espressa previsione di legge non è frazionabile, come già illustrato nella circolare 50/2017.

Pertanto alla domanda
si chiede altresì di confermare che l’importo da indicare nel quadro C1, sotto quadro “anno in corso”, come “importo totale retribuzioni” corrisponda alla indennità pro capite spettante a ciascun magistrato onorario moltiplicata per il numero dei magistrati onorari assicurati presso ciascun ufficio.
si precisa che ai fini del calcolo del premio assicurativo INAIL non si deve dichiarare l’indennità pro capite spettante ai magistrati ma l’importo delle retribuzioni di ragguaglio come precisato nella circolare 50/2017, secondo la liquidazione che segue: € 1.349,60 per ogni mese o frazione di mese di servizio di ciascun magistrato onorario.
Si precisa che ai sensi dell’articolo 25, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 l’importo mensile delle retribuzioni di ragguaglio non è frazionabile.
Pertanto, per i magistrati in servizio al 15.8.2017, per il periodo 15.8.2017 – 31.12.2017 devono essere considerate cinque mensilità pari a 6.748,00 euro (1.349,60 x 5). Il tutto andrà moltiplicato per il numero di onorari in servizio nel periodo medesimo.
Anno in corso – importo totale retribuzioni: ai sensi dell’articolo 28, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 deve essere indicato l’importo totale delle retribuzioni relative al primo anno solare successivo a quello di inizio dell’attività, cioè 1.1.2018 – 31.12.2018. Si utilizzerà lo stesso parametro di ragguaglio annuo sopra indicato.
Ai fini della determinazione di tale importo la retribuzione annuale di ragguaglio deve essere moltiplicata per il numero di magistrati onorari presumibilmente in servizio nel 2018. Anche tali dati retributivi devono essere esposti per ogni PAT.

E’ il caso, infine di evidenziare che, dopo la formalizzazione della denuncia d’iscrizione, i capi degli uffici, ove ne sussistano i presupposti, dovranno provvedere direttamente ad effettuare le denunce di infortunio e di malattia professionale, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 53 e 54 del T.U. n. 1124/1965 e secondo le previsioni di dettaglio contenute nella più volte citata Circolare INAIL n. 50.

Si rimane a disposizione per fornire ulteriori indicazioni, ove ritenuto necessario o opportuno.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Casola