Decreto 28 dicembre 2017 - Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003

28 dicembre 2017


Il Ministro della giustizia e il Ministro dello sviluppo economico
 di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Visto la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”, in particolare l’articolo 1, comma 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, recante “Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE”;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, recante “Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni”;

Su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
 

DECRETANO

Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) prestazioni obbligatorie: il complesso delle attività di captazione e trasmissione ai luoghi di registrazione, conservazione e archiviazione, realizzate dagli operatori di telecomunicazioni, di ogni comunicazione o scambio di dati comunque generati o veicolati dai sistemi di telecomunicazione, compresi i dati inerenti alle operazioni di intercettazione, in esecuzione dei decreti di intercettazione, di informazione, di consegna dati e di supporto - indipendentemente dal luogo di esecuzione dell’attività e dal soggetto incaricato della stessa - emessi dalle competenti Autorità giudiziarie;
b) operatori di telecomunicazioni: imprese autorizzate a gestire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata o che forniscono servizi di comunicazione elettronica anche tramite reti o piattaforme di altri operatori;
c) archivi informatizzati: impianti nel dominio dell’Autorità giudiziaria, funzionali sia alla necessità di conservazione nel tempo del patrimonio informativo acquisito, sia alla fruizione ed all’accesso dei soggetti aventi diritto;
d) dati correlati alle prestazioni obbligatorie: dati o informazioni esterne ai contenuti intercettati in grado di evidenziare l’esatta successione temporale e la puntuale reportistica degli eventi, l’esplicitazione delle risorse o delle identità di rete impiegate e la loro riconducibilità geografica ed anagrafica;
e) identità di rete: attributo tecnico, anche denominato bersaglio, che identifica univocamente l’oggetto del provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero l’origine o la destinazione di una qualunque comunicazione, normalmente associata all’utente di un servizio di comunicazione elettronica;
f) punto di consegna per la registrazione: punto di rete allocato nel dominio della Autorità giudiziaria, dove viene consegnato il patrimonio informativo e probatorio acquisito (fonie, immagini, dati) per la registrazione, conservazione e archiviazione, ascolto e attivazione delle operazioni di riascolto presso gli uffici della polizia giudiziaria;
g) risorse di connettività: infrastruttura di rete telefonica o di rete dati, di natura fisica e logica interoperabile, finalizzata al collegamento fra gli impianti della Procura della Repubblica ed i luoghi - reali o virtuali - di esecuzione delle prestazioni, nonché le dotazioni finalizzate all’eventuale collegamento della polizia giudiziaria per lo svolgimento delle funzioni ad essa delegate;
h) centro di intercettazione delle telecomunicazioni: il servizio tecnico-amministrativo di gestione delle prestazioni obbligatorie appartenente al dominio dell’Autorità giudiziaria;
i) applicazioni: programmi installati od eseguiti sui dispositivi connessi alla rete in grado, attraverso le funzionalità di interazione con gli utenti, di rispondere alle necessità documentali, di messaggistica, di condivisione di file o di contenuti testuali o multimediali ai fini di giustizia;
l) ETSI: acronimo inglese

Art. 2
(Revisione delle voci del listino per le prestazioni obbligatorie)

  1. Le prestazioni obbligatorie e le relative tariffe sono individuate nel Listino delle prestazioni obbligatorie fornite dagli operatori di telecomunicazioni allegato al presente decreto, di cui fa parte integrante.
  2. Il listino è disponibile presso il Ministero della giustizia - Direzione generale della giustizia civile - e presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali e gli operatori di telecomunicazioni sono tenuti a munirsene.


Art. 3
(Soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie)

  1. Sono tenuti alle prestazioni obbligatorie gli operatori e i fornitori di servizi di telecomunicazioni le cui infrastrutture, temporaneamente o stabilmente presenti sul territorio nazionale, consentono l’accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi all’identità di rete oggetto della richiesta. Sono, altresì, tenuti alle prestazioni obbligatorie, in ragione delle identità di rete assegnate dal fornitore del servizio, tutti i soggetti che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie.
     

Art. 4
(Modalità esecutive delle prestazioni obbligatorie)

  1. Nell’esecuzione delle prestazioni obbligatorie, gli operatori di telecomunicazioni assicurano:
    1. l’immediata attivazione delle operazioni di intercettazione su tutti i possibili servizi di rete fruibili dalla identità di rete oggetto della richiesta, indipendentemente dalla tecnologia di rete impiegata o dal tipo di rete di accesso;
    2. la tempestiva trasmissione e consegna, mediante canali cifrati, dei contenuti intercettati e dei dati correlati alle operazioni di intercettazione, secondo procedure di natura informatica approvate dal Ministero della giustizia, in grado di assicurare all’Autorità giudiziaria l’originalità, l’integrità e la fruibilità dei dati trasmessi e/o ricevuti dall’identità di rete, senza impiego di sistemi informatici interposti di trattazione degli stessi, in conformità ai modelli ed ai protocolli definiti dall’ETSI;
    3. la tempestiva trasmissione e consegna ai punti di registrazione di ogni altro dato o evento riferibile all’identità di rete monitorata;
    4. la trasmissione delle informazioni anagrafiche e di localizzazione relative alle identità di rete dei soggetti coinvolti nella comunicazione;
    5. il corretto e tempestivo adempimento, anche a fronte di richieste contemporanee, provenienti da distinte Autorità giudiziarie, sulle medesime identità di rete.
  2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), gli operatori assicurano che:
    1. i contenuti intercettati per la medesima identità di rete siano consegnati, separatamente e contestualmente, ai distinti punti di registrazione indicati dall’Autorità giudiziaria;
    2. il numero complessivo delle intercettazioni attivabili sia sempre garantito;
    3. il numero complessivo delle intercettazioni attivabili per gli operatori di trasporto di comunicazioni internazionali sia garantito, per ogni nodo di rete, nel medesimo numero delle connessioni contemporaneamente configurabili sul singolo nodo.
       

Art. 5
(Trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa relative alle prestazioni obbligatorie)

  1. Nella trasmissione e nella gestione delle comunicazioni di natura amministrativa è assicurato il rispetto delle procedure informatiche approvate dal Ministero della giustizia.
  2. L’attivazione delle prestazioni obbligatorie è effettuata utilizzando i parametri tecnici con i quali il bersaglio è identificato univocamente dalla rete, ovvero mediante le informazioni adeguatamente corrispondenti alle esigenze dell’operatore per l’esatta individuazione del servizio richiesto.
  3. Con riferimento alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, attraverso i sistemi ministeriali coerenti con quanto previsto dagli organismi internazionali di standardizzazione nelle telecomunicazioni, sono scambiati i seguenti dati:

a) data di emissione del provvedimento del magistrato;
b) numero di registrazione del provvedimento e tipologia di registro;
c) numero del procedimento e tipologia di registro;
d) nome e funzioni del magistrato firmatario del decreto che dispone le operazioni;
e) descrizione della prestazione obbligatoria richiesta, durata e codice identificativo della prestazione;
f) natura della richiesta (attivazione, proroga, o cessazione anticipata);
g) tipologia e identità del bersaglio;
h) data ed orario di attivazione;
i) centro di intercettazione delle telecomunicazioni, oppure, se necessario, ubicazione degli impianti cui consegnare i risultati della prestazione con i dati tecnici per stabilire il collegamento;
l) data e orario di trasmissione della richiesta all’operatore, nonché indicazione del funzionario amministrativo responsabile del centro di intercettazione delle telecomunicazioni;
m) indicazione di richiesta urgente;
n) polizia giudiziaria delegata e relativo recapito telefonico.

  1. La richiesta delle altre prestazioni obbligatorie contiene le informazioni di cui al precedente comma 3, in quanto compatibili.


Art. 6
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti di fatturazione)

  1. Ciascuna richiesta di prestazione obbligatoria è identificata dall’Autorità giudiziaria mediante un codice univoco di riferimento, costituito dall’indicazione dell’Autorità giudiziaria e dal numero R.I.T. (numero/anno) abbinato al servizio reso.
  2. Il codice di cui al comma 1 è indicato per ciascuna prestazione, dal momento dell’attivazione sino alla cessazione delle operazioni tecniche ed identifica anche la documentazione di liquidazione della relativa spesa. Il codice, associato alla prestazione cui si riferisce, è annotato nel registro per le intercettazioni di cui all’articolo 267, comma 5, del codice di procedura penale.
  3. La procedura di liquidazione è attivata con l’inoltro a mezzo dei sistemi ministeriali della rendicontazione relativa alla richiesta di pagamento. L’Autorità giudiziaria comunica al fornitore il corrispondente decreto di liquidazione con apposito elenco allegato. Il fornitore trasmette la relativa fattura in formato elettronico a mezzo del sistema S.D.I. e il competente ufficio del funzionario delegato emette l’ordinativo di pagamento entro trenta giorni dalla ricezione.
  4. L’indicazione nella fattura del codice univoco esonera dall’allegazione di ulteriore documentazione.
     

Art. 7
(Monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie)

  1. Al fine di consentire un costante monitoraggio del sistema delle prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe, che tenga conto dell’evoluzione tecnologica ed organizzativa del settore delle telecomunicazioni e delle variazioni dei costi dei servizi, con decreto del Ministro della giustizia, è istituito presso il Ministero della giustizia un tavolo tecnico permanente, cui partecipa il Ministero dello sviluppo economico ed aperto alla consultazione degli operatori di telecomunicazioni.
  2. Il Tavolo tecnico permanente, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, dell’Autorità giudiziaria e delle Autorità indipendenti:
    1. monitora il sistema delle prestazioni obbligatorie in relazione alla qualità, all’efficienza e alla sicurezza dei servizi forniti, affinché sia garantita un’esecuzione ottimale, uniforme e razionale;
    2. monitora le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni amministrative relative alle prestazioni obbligatorie, promuovendo, ove necessario, la diffusione di prassi operative omogenee da parte di tutti gli operatori coinvolti nel circuito amministrativo;
    3. valuta l’opportunità di un aggiornamento del listino;
    4. valuta l’introduzione di meccanismi di tipo forfettario nella determinazione dei costi complessivi delle prestazioni obbligatorie.
       

Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All’attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo.

Roma, il 28 dicembre 2017

Il Ministro della Giustizia
Andrea Orlando

Il Ministro dello Sviluppo economico
Carlo Calenda

Il Ministreo dell'Economia e delle finanze
Pier Carlo Padoan