Decreto 14 febbraio 2018 - Modifica della pianta organica del personale amministrativo del Ministero della giustizia - sede centrale nonché determinazione e ripartizione, tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria, del ruolo organico del profilo professionale dell’assistente giudiziario

14 febbraio 2018

(Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 2018)

Il Ministro


Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 2015 e successive modificazioni, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2015 e, in particolare, l’articolo 4 con cui, a seguito della soppressione degli Uffici indicati nella Tabella A, allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato temporaneamente accantonato un contingente pari a complessive 1.580 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente alla prima, seconda e terza area funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzioni degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2015;

Visto, in particolare, l’art. 16, comma 9, del citato decreto, con cui le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria sono state determinate nella consistenza numerica fissata dalla tabella D allegata al medesimo provvedimento, in misura complessiva e per ciascuna delle aree, rinviando a successivi decreti del Ministro della giustizia l’individuazione dei contingenti riservati ai singoli profili professionali;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, con cui il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità o con pubbliche procedure concorsuali;

Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 2-octies, del citato decreto, con cui si dispone, in funzione delle procedure di assunzione, che con decreto del Ministro della giustizia si provvede alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria, di cui alla Tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa;

Visto il decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente “Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, e, in particolare, l’articolo 1, comma 372, con cui il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità, da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, concernente “Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 10 del 31 maggio 2017, con cui la pianta organica del Ministero della giustizia – sede centrale, è stata ampliata in ragione di 13 posti di funzionario contabile, con contestuale riduzione di 1 posto di funzionario bibliotecario, di 6 posti di funzionario di organizzazione e di 6 posti di funzionario statistico;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 21 aprile 2017, concernente “Modifica del decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2016 recante l’individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2017;

Visto l’Accordo con le organizzazioni sindacali del 26 aprile 2017 su programmazione, rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell’Amministrazione giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017;

Visto, in particolare, l’articolo 22, comma 11, del provvedimento innanzi citato, con cui vengono salvaguardate le procedure di reclutamento del personale dell’Amministrazione giudiziaria di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del citato decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117 e di cui all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2017, concernente la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria nonché l’individuazione di nuovi profili, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies, del citato decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117;

Visto il provvedimento del 14 novembre 2017 del Direttore generale del personale e della formazione, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 e, in particolare, l’articolo 1, comma 489, con cui, per il triennio 2018-2020, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria;

Rilevato che la richiamata tabella D, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84/2015, ha fissato la dotazione organica complessiva delle aree del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria in 43.326 unità totali, di cui 12.024 per la terza area, 26.847 per la seconda area e 4.455 per la prima area, individuando, altresì, in 1.090 unità complessive il contingente riservato al Ministero della giustizia - sede centrale;

Considerato che, in conformità delle previsioni del decreto ministeriale 20 ottobre 2016, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 21 aprile 2017, sono in corso di definizione le procedure di assunzione relative ai profili professionali di funzionario contabile e di funzionario informatico, nell’ambito della terza area, e di assistente giudiziario, nell’ambito della seconda area;

Ravvisata l’opportunità, al fine di corrispondere alle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero della giustizia e di immediata copertura delle carenze di organico del personale dell’Amministrazione giudiziaria, di provvedere all’individuazione, nell’ambito della dotazione organica fissata dal citato D.P.C.M. 84/2015, del contingente complessivo riservato al profilo professionale di assistente giudiziario, rinviando ad una fase successiva la rimodulazione dei restanti profili professionali, in funzione dei fabbisogni rilevati e delle risorse organiche e finanziarie disponibili;

Ritenuto necessario rafforzare il supporto all’attività giurisdizionale, attraverso l’attribuzione di ulteriori unità di assistente giudiziario, tenuto conto delle specifiche mansioni di assistenza qualificata al personale di magistratura che possono essere garantite dal profilo professionale, così come rimodulato nella declaratoria del citato decreto del 9 novembre 2017;

Rilevato, inoltre, che per il predetto profilo professionale può essere assicurato, in misura graduale, un costante incremento delle immissioni in servizio, mediante scorrimento della graduatoria approvata con il citato provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione del 14 novembre 2017;

Considerate, altresì, le esigenze di informatizzazione dell’Amministrazione giudiziaria, in relazione alle innovazioni tecnologiche e allo sviluppo del processo telematico e quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari dagli enti locali al Ministero della giustizia;

Ritenuto, nell’attuale fase transitoria, di rimodulare i contingenti dei profili professionali di funzionario contabile, di funzionario informatico e di assistente giudiziario mediante contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità di altri profili professionali compresi nella medesima area;

Valutato che, per quanto attiene ai profili professionali di funzionario contabile e di funzionario informatico, la modifica dei rispettivi contingenti può essere realizzata nell’ambito dell’organico del Ministero - sede centrale, mediante contestuale e corrispondente riduzione di unità di funzionario giudiziario;

Considerato che, per il profilo professionale dell’assistente giudiziario, l’aumento del contingente può essere definito attraverso la contestuale riduzione, nell’ambito dei 1.580 posti di personale amministrativo non dirigenziale, accantonati e non ripartiti, di un corrispondente numero di unità nei profili professionali di seconda area;

Ritenuto di ripartire il contingente individuato per il profilo professionale di assistente giudiziario tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria, come da Tabelle allegate al presente decreto, al fine di corrispondere alle indifferibili e prevalenti esigenze di assunzione e di qualificato supporto all’attività giurisdizionale, innanzi evidenziate;

Considerato che, in virtù del richiamato d.lgs. n. 16/2017, le funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari sono delegate alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per il suo ambito territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 - con esclusione di quelle relative al personale di magistratura e al personale dirigenziale - e che, pertanto, non risulta opportuno declinare, tra gli uffici compresi nel relativo territorio, la dotazione del profilo professionale di assistente giudiziario;

Rilevato che le modifiche organiche sopra descritte, predisposte in riscontro alle esigenze assunzionali illustrate, al fine di ridurre le rilevanti carenze di personale che gravano sugli uffici dell’Amministrazione giudiziaria, rappresentano il primo intervento di adeguamento per l’ individuazione dei fabbisogni e la compiuta ridefinizione delle dotazioni organiche, da attuare secondo le nuove declaratorie dei profili professionali, anche di nuova istituzione, previste dal richiamato decreto ministeriale 9 novembre 2017;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta


Articolo 1

  1. A modifica del decreto ministeriale 5 aprile 2017, la pianta organica del Ministero della giustizia - sede centrale, è ampliata in ragione di 7 unità di funzionario contabile e di 19 unità di funzionario informatico ed è contestualmente ridotta di 26 unità di funzionario giudiziario.


Articolo 2

  1. Nell’ambito della dotazione organica della seconda area funzionale del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, il ruolo del profilo professionale dell’assistente giudiziario è incrementato di 750 posti e individuato in 11.084 unità complessive, distribuite tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria, come da Tabella 1, relativa alle cancellerie e segreterie giudiziarie e da Tabella 2, relativa agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti.


Articolo 3

  1. L’incremento di 750 unità del ruolo di assistente giudiziario, previsto dall’articolo 2, è attuato mediante riduzione del contingente dei profili professionali della medesima seconda area funzionale, di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 19 maggio 2015, pari a 1.015 unità.
  2. A seguito della ripartizione dei posti di assistente giudiziario, di cui all’articolo 2 che precede, il contingente di personale amministrativo non dirigenziale appartenente alla prima, seconda e terza area funzionale, di cui al predetto articolo 4 del decreto ministeriale 19 maggio 2015, è conseguentemente ridotto da 1.580 a 770 unità complessive.


Articolo 4

  1. Le tabelle allegate al decreto ministeriale 19 maggio 2015 sono modificate nel senso e nei limiti degli articoli che precedono.

Roma, 14 febbraio 2018

IL MINISTRO
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti il 6 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri Giustizia e Affari Esteri
Reg.ne – Prev.n. 392