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Protocollo d'intesa fra Tribunale, Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, Ufficio di esecuzione penale esterna e Ordine degli avvocati di PERUGIA - 14 ottobre 2015

14 ottobre 2015

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER L'UMBRIA
UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA – PERUGIA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

Vademecum operativo sulla procedura per la sospensione del procedimento con messa alla prova
(Legge 28 aprile 2014 n. 67, art. 3)


OGGETTO: Modalità operative degli Uffici di Esecuzione di Esecuzione Penale Esterna in applicazione della L. 67/2014: “Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.

Le Parti firmatarie, il Tribunale di Perugia rappresentato dal Presidente, dott. Aldo CRISCUOLO, Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna presso il  P.R.A.P. Umbria -  rappresentato dalla dirigente dr.ssa Laura BORSANI, Ordine degli Avvocati di Perugia rappresentato dal Vice presidente Avv. Michele NANNARONE, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Perugia, rappresentato dal direttore dott.ssa Maria BIONDO, ritenendo che la collaborazione tra Magistratura, Uffici di Esecuzione Penale Esterna e Avvocatura possa consentire il raggiungimento degli obbiettivi che il legislatore si è proposto di raggiungere attraverso l’innovazione legislativa citata in oggetto, condividono l’intento di predisporre indicazioni operative per l’applicazione della disciplina sulla messa alla prova degli imputati adulti, agevolando il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione alla normativa in oggetto, e di garantire all’imputato l’informazione sull’istituto della messa alla prova facilitando la presentazione dell’istanza all’UEPE competente.

In particolare, analogamente a quanto stabilito in altri circondari, si è prevista una preliminare dichiarazione di ammissibilità da parte del Giudice (nell’ipotesi di istanza presentata nel corso delle indagini,solo nel caso in cui il Pubblico Ministero, a seguito di deposito di istanza,ritenga di esprimere il consenso) al fine di evitare all’UEPE il lavoro di indagine sociofamiliare e di proposta di programma , su istanze in seguito giudicate inammissibili.

L’UEPE, su richiesta del Giudice, si attiverà per espletare indagine socio-familiare e predisporre la proposta di programma di trattamento, condivisa con l’imputato, nella quale il Lavoro di Pubblica Utilità è elemento essenziale.

L’UEPE inoltre, considerato quanto previsto dal Regolamento del Ministro della Giustizia, si adopererà per favorire i contatti tra le amministrazioni, gli Enti , le organizzazioni ed il Tribunale, al fine di addivenire alla stipula delle convenzioni necessarie per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Inoltre, si è ritenuto che la determinazione della durata del periodo di messa alla prova sia rimessa al Giudice, prevedendo una durata standard del programma - nei limiti massimi stabiliti dalla legge - parametrata alla gravità del reato e rimodulabile dal giudice, che si ritiene debba coincidere con il periodo di sospensione del processo. Tale termine unico decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale, che dovrà avvenire entro i 10 gg. dalla comunicazione all’imputato del provvedimento di ammissione. L’udienza nella quale valutare l’esito del periodo di prova è fissata non oltre il 60° giorno dalla prevista cessazione della misura.

Per quanto sopra le Parti firmatarie convengono sulle seguenti modalità operative.

I - FASE DIBATTIMENTALE - UDIENZA PRELIMINARE

1 -  Richiesta all’UEPE di predisposizione del Programma di trattamento

La richiesta all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E) di predisposizione del programma di trattamento, come di seguito specificata, deve essere presentata dall’imputato, che la sottoscrive personalmente, o dal suo difensore munito di procura speciale a mezzo PEC a uepe.perugia@giustiziacert.it ovvero uepe.spoleto@giustiziacert.it  a mezzo deposito diretto all’UEPE territorialmente competente, corrispondente alla residenza o al domicilio dell’imputato, se diverso dalla residenza.
E’ resa disponibile attraverso il sito del Tribunale la modulistica predisposta dal D.A.P.- Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna (modello allegato) appositamente strutturata con riferimento agli elementi istruttori utili alla elaborazione dell’indagine sociale e del programma di trattamento da utilizzare per la richiesta all’UEPE competente.
Nella richiesta l’interessato dovrà in ogni caso indicare:

  • dati anagrafici, residenza e/o domicilio ai fini dello svolgimento della misura, recapito telefonico;
  • indicazioni relative all’imputazione e all’autorità procedente (titolo di reato - autorità procedente);
  • indicazioni relative alla condizione socio-economica e familiare, attività lavorativa / formativa;
  • indicazioni relative al lavoro di pubblica utilità che l’imputato si propone di svolgere, comprensiva della dichiarazione di disponibilità dell’Ente ospitante;
  • indicazioni relative all’attività risarcitoria effettuata o da effettuare /attività riparatoria/ eventuale programma di mediazione penale o disponibilità ad effettuarlo, ove possibile.

1.a - Documentazione da allegare alla richiesta di Programma

Alla richiesta presentata all’UEPE  è necessario allegare eventuale documentazione attestante quanto dichiarato, in particolare per quanto attiene alla disponibilità dell’Ente per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità e alle modalità previste o già effettuate relativamente al risarcimento del danno (Se la documentazione attinente il Lavoro di Pubblica Utilità e quella attinente  risarcimento non è immediatamente disponibile al momento della richiesta, sarà cura dell’interessato produrla successivamente, in tempo utile per l’elaborazione del programma).

L’UEPE, ricevuta l’istanza compiutamente redatta con tutte le indicazioni richieste, rilascia con immediatezza l’attestazione dell’avvenuta richiesta di elaborazione del programma da parte dell’utente.

Ove non vi sia il tempo necessario per presentare richiesta all’UEPE prima della celebrazione dell’udienza (es. nel caso di giudizio direttissimo) potrà essere richiesto un rinvio al fine di porre in essere le formalità di cui al presente paragrafo.

La predisposizione del programma verrà effettuata dall’UEPE solo dopo aver ricevuto da parte dell’Autorità Giudiziaria la richiesta di indagine sociale e di elaborazione del programma di trattamento per la messa alla prova.

2. Istanza di sospensione del processo con messa alla prova

Possibilmente entro la prima udienza (dibattimentale, nei casi di procedimenti a citazione diretta a seguito di decreto ex art.429 cpp, di presentazione a giudizio direttissimo anche a seguito di rinvio,o preliminare) fissata in tempo utile per consentire al giudice di esaminare l’istanza e la documentazione allegata, l’imputato o il suo difensore formulano al Giudice la richiesta di messa alla prova, depositando in cancelleria:

  • attestazione della richiesta presentata all’UEPE di elaborazione del programma;
  • indicazione del domicilio/residenza;
  • autocertificazione attestante di non aver mai in precedenza fruito di messa alla prova in altri procedimenti; ovvero di avere richieste pendenti di messa alla prova in altri procedimenti, indicando in tal caso Autorità Giudiziaria e numero di R.G.;
  • documentazione attestante l’eventuale risarcimento alla parte offesa / proposta di risarcimento / adesione ad eventuale programma di mediazione;
  • documentazione attestante la disponibilità di Ente o Associazione ad accogliere l’imputato in Lavoro di Pubblica Utilità;
  • eventuale documentazione proveniente da servizi specialistici territoriali (es. SERT);

 2.1  Verifica preliminare

Il giudice, all'udienza fissata, effettua una verifica preliminare valutando se:

  1. non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. (delibazione da eseguire acquisendo almeno in visione il fascicolo delle indagini preliminari);
  2. sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464 quater c.p.p. e 168bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 del cpp; l'imputato abbia espresso il suo consenso; l'imputato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
  3. possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso) - che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati";Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

Il giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

  1. pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p. (esaminato il fascicolo delle indagini preliminari);
    oppure
  2. dichiara inammissibile la richiesta;
    oppure
  3. dichiara la richiesta ammissibile e    richiede all'uepe di espletare indagine socio-familiare e formulare il programma di  trattamento fornendo le indicazioni utili (ad es. indicando la prevedibile durata di messa alla prova e  la durata ipotizzabile del lavoro di pubblica utilità), e fissa la nuova udienza ad almeno 90 giorni per consentire all’uepe di procedere con gli adempimenti richiesti (elaborazione dell’indagine sociale e del programma di trattamento), disponendo la citazione della parte offesa per tale data.

3. Proposta di Programma di trattamento

L’UEPE, ricevuta dal Giudice la comunicazione della data di rinvio e contestuale richiesta di indagine e di elaborazione del programma, procede ad effettuare l’indagine ed elabora la proposta di programma di trattamento, inviandola al Giudice competente e consegnando copia del solo programma di trattamento al difensore.

Eventuale altra documentazione in originale sarà depositata dalla difesa al Giudice.
Il programma di trattamento viene predisposto sulla base della traccia predisposta dal DAP - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna, parzialmente integrata a livello regionale per essere adottata in via sperimentale(v.allegato).
I programmi di trattamento sono elaborati, in accordo con i diretti interessati, con modalità individualizzate, calibrando le prescrizioni in relazione alle caratteristiche personali e socio- familiari degli stessi.
In linea generale non si prevede di inserire nel programma di trattamento prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di nuovi reati e a tutelare la persona offesa.
Il programma di trattamento specifica nel dettaglio gli impegni e le responsabilità che l’interessato accetta di sostenere nel corso della misura, anche sotto il profilo della revisione critica e della riparazione rispetto alle condotte poste in essere.
La proposta di programma, condivisa formalmente con l’interessato che vi apporrà la sua firma, è trasmessa al Giudice competente insieme all’indagine socio-familiare (sintetiche informazioni e valutazioni), nella quale saranno evidenziate eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.

3.1 - Elementi del programma di trattamento

  • Lavoro di Pubblica Utilità

Elemento fondamentale risulta essere l’attivo coinvolgimento dell’interessato per fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’indagine ed all’elaborazione del programma, risultando imprescindibile che sia l’interessato a contattare l’Ente per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica utilità, le cui modalità verranno proposte dall’utente stesso all’UEPE per condividerne il contenuto nella proposta di programma per la messa alla prova. Ciò sulla falsariga della già pluriennale buona prassi adottata con i Tribunali dell’Umbria per il Lavoro di Pubblica Utilità Nuovo Codice della Strada, alla quale si rinvia per quanto compatibile.
In merito, in attesa della stipula delle Convenzioni da parte dei Tribunali di cui all’art 8 della L. 67/2014,  gli interessati potranno essere indirizzati a contattare gli Enti già convenzionati con i Tribunali dell’Umbria, ferma restando  la possibilità di acquisire anche presso altri Enti o Associazioni la disponibilità all’accoglienza. E’ in ogni caso richiesto da parte dell’ente, l’assolvimento dell’obbligo assicurativo per responsabilità civile verso terzi  e per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali , e di ogni altro obbligo di legge in materia di sicurezza sul lavoro.

  • Mediazione

Per quanto riguarda la mediazione, considerato che il territorio umbro non dispone al momento di risorse specifiche rivolte agli adulti, l’UEPE richiede una disponibilità dell’imputato nei casi in cui vi sia una vittima identificata del reato. In tal caso verrà valutata in base alla tipologia di reato ed alla situazione socio-familiare del soggetto, la disponibilità di strutture pubbliche quali consultori familiari, centri di mediazione familiare, ovvero si proporrà in alternativa un adempimento di carattere riparatorio concordato con l’imputato, rinviando alla decisione del Giudice sul singolo caso.

  • Riparazione / Risarcimento del danno

Sugli eventuali adempimenti riferiti al risarcimento del danno, l’UEPE acquisirà agli atti la documentazione prodotta dall’interessato rispetto alle azioni risarcitorie eventualmente intraprese o concluse, ovvero la sua disponibilità ad intraprendere azioni risarcitorie e/o riparatorie, anche sotto forma di attività di volontariato, rappresentandone gli elementi nel contesto dell’indagine sociale che conterrà anche riferimenti alla condizione socioeconomica del soggetto.
L’attività di volontariato può essere svolta in tali casi anche presso lo stesso ente dove si svolge il lavoro di pubblica utilità.

4. Sospensione del procedimento con messa alla prova

Il giudice, sentite le parti e la p.o., valutato il programma di trattamento ed effettuate le eventuali modifiche o integrazioni:

  1. dispone la sospensione con messa alla prova, e:
    • indica il periodo complessivo della stessa imponendo le relative prescrizioni con riferimento al Programma di trattamento elaborato dall’UEPE ed eventualmente modificato o integrato;
      Il termine per l’adempimento del programma di trattamento può essere prorogato su istanza di parte dall’Autorità giudiziaria competente non più di una volta e solo per gravi motivi, ai sensi e nei modi di cui all’art.464 quinquies;
    • impone un termine (di regola giorni 10 dalla comunicazione dell’accoglimento dell’istanza - in analogia alla prassi adottata per l’affidamento in prova al servizio sociale) entro il quale il soggetto dovrà presentarsi all'UEPE per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma;
    • fissa l'udienza successiva per la valutazione dell’esito della messa alla prova ,indicativamente circa 60 giorni dopo la scadenza del termine di conclusione del programma.

      Oppure
  1. respinge la richiesta.

                 Oppure
     
  2. richiede all'UEPE di riformulare il programma, richiedendo un approfondimento della situazione socio-familiare, indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova e fissando nuova udienza - possibilmente entro 60 giorni - dispone l'acquisizione di informazione tramite P.G.-

5 - In caso di accoglimento dell’istanza, a cura della cancelleria del Giudice competente, il provvedimento è trasmesso all’UEPE presso il quale deve essere sottoscritto il suddetto verbale di accettazione (vedi sopra).

Dalla data di sottoscrizione del verbale decorre il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Copia del suddetto verbale sarà inviata al Giudice competente.

Durante la messa alla prova l’U.E.P.E. locale controlla l’attuazione del programma di trattamento, con le modalità proprie del servizio, e relaziona al giudice, periodicamente e alla conclusione della misura (entro la data stabilita per l’udienza di valutazione della messa alla prova).

Eventuali modifiche temporanee degli impegni previsti dal presente programma potranno essere disposte dall’Autorità Giudiziaria competente su istanza di parte, debitamente motivata ed inoltrata dall’UEPE con parere.
L’U.E.P.E. potrà proporre al giudice la revoca ovvero la riduzione del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (art.141 ter disposizioni attuative cpp.).

N.B.: l'ordinanza che dispone la sospensione con messa alla prova deve al più presto essere inserita al casellario. Si deve infatti ritenere il provvedimento immediatamente definitivo visto che l'eventuale ricorso in Cassazione ex art.464quater. comma 7. c.p.p.. non sospende il procedimento.

Alla successiva udienza di cui al precedente punto 4. c) (eventuale e da tenersi solo quando siano state richieste informazioni) il giudice, esaminate le informazioni pervenute e verificate le proposte risarcitorie e restitutorie dell'imputato:

  1. respinge la richiesta;
    oppure
  2. dispone la sospensione con messa alla prova.

L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova, trasmette al giudice la relazione finale relativa all'andamento della prova, con l'indicazione del periodo di durata effettiva del trattamento.

Il giudice, all'udienza già preventivamente fissata (come  sopra), in caso di:

  1. esito positivo, dichiara estinto il reato con sentenza;
  2. grave o reiterata trasgressione al programma o alle prescrizioni o di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità - dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del processo, indicando il periodo di prova effettivamente espletato (ai fini di determinare il "presofferto" ai sensi dell'art. 657bis c.p.p.).

II- FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il gruppo di lavoro ha previsto, in tale fase, una anticipazione dell'intervento del pubblico ministero rispetto al deposito dell'istanza di messa alla prova presso l'ufficio GIP, introducendosi una presentazione preliminare dell'istanza all'ufficio inquirente in modo che lo stesso provveda a trasmetterla al GIP, eventualmente dopo aver svolto gli adempimenti istruttori strettamente indispensabili, unitamente alla manifestazione del consenso.

In tal modo la valutazione preliminare di ammissibilità dell'istanza sarà delibata dal GIP nel solo caso in cui il P.M. abbia espresso il consenso, che nella fase delle indagini preliminari è vincolante.
Ciò si è ritenuto al fine di evitare adempimenti, quale l'iscrizione al REGE-Web. dell'ufficio GIP del procedimento - che potrebbe non essere mai stato registrato fino a quel momento - e la successiva fissazione dell'udienza che, nel caso di dissenso del P.M., potrebbero rivelarsi inutili.

D'altra parte il deposito dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova presso gli uffici della Procura ne consente una prima scrematura, con conseguente alleggerimento dell'ufficio GIP, che non sarà impegnato su richieste destinate a non avere seguito e senza che ciò neppure determini significativo aggravio di adempimenti per il pubblico ministero.

La persona sottoposta a indagini, con atto sottoscritto personalmente, o il suo difensore munito di procura speciale formulano richiesta di messa alla prova depositandola nella segreteria del sostituto procuratore della Repubblica titolare dell'indagine, secondo le medesime modalità di cui al punto 1 del precedente paragrafo.
Il Pubblico Ministero valuta l'istanza, anche in relazione allo stato delle indagini ed alla necessità di svolgere ulteriori atti istruttori, e:

  1. se ritiene di non prestare il consenso, motiva per iscritto il proprio diniego, e trattiene l'istanza agli atti;
  2. se presta il consenso, trasmette immediatamente gli atti al GIP, formulando l'imputazione.Ricevuta l'istanza corredata del parere favorevole del P.M., il G.I.P. fissa l'udienza di cui all'art. 464-ter c.p.p., dandone avviso alle parti e alla p.o., ad almeno 90 giorni e richiedendo all’UEPE l’indagine socio-familiare e la formulazione del programma di trattamento.

All'udienza fissata, il giudice effettua una verifica preliminare valutando se:

  1. non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  2. sussistano i presupposti di ammissibilità di cui agli artt. 464quater c.p.p. e 168bis c.p. (si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art.550 del cpp; l’indagato abbia espresso il suo consenso; l’indagato non sia stato già ammesso alla m.a.p.; non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.);
  3. possa essere prevedibile - tenuto conto del reato contestato e della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione (es.: tipo e durata disponibilità fornita, eventuali dichiarazioni spontanee, condotte riparatorie o risarcitorie in corso) - che questi "si asterrà dal commettere ulteriori reati";

Per le successive fasi si richiama la procedura già definita nel precedente paragrafo.

III - GIUDIZIO IMMEDIATO O PROCEDIMENTO PER DECRETO PENALE

La legge, all'art 464bis co. 1 c.p.p., regola le modalità di presentazione dell'istanza a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato, richiamando l'art. 458 co. 1 c.p.p.; essa stabilisce che, nel procedimento per decreto penale, la richiesta è formulata nell'atto di opposizione.
Il gruppo di lavoro, premesso che in entrambi i casi la competenza a decidere appartiene al giudice per le indagini preliminari, ritiene di confermare le fasi operative già individuate sub parte I. con le seguenti precisazioni:

  1. l'istanza sarà depositata nella cancelleria dell'ufficio GIP nei termini e con le modalità previste dagli artt. 458 co. 1 cpp per il giudizio immediato e 461 cpp per il decreto penale di condanna e dovrà contenere le indicazioni e gli atti richiamate per la procedura ordinaria;
  2. il giudice fissa una prima udienza per assumere le determinazioni di ammissibilità come da capi precedenti e, in caso positivo, richiedere all’UEPE indagine sociofamiliare e  programma;
  3. fissa le eventuali successive udienze per le determinazioni di cui ai paragrafi precedenti per disporre, all'esito del programma trattamentale, la sospensione con messa alla prova e, quindi, per dichiarare con sentenza estinto il reato all'esito della positiva esecuzione del programma o disporre, in caso di esito negativo della prova, con ordinanza che il processo riprenda in suo corso con contestuale revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.

COMUNICAZIONI ALL’UEPE

Tutti i provvedimenti emessi dal giudice, compresa l’eventuale dichiarazione di inammissibilità, le udienze di rinvio e l’ordinanza di estinzione del reato sono comunicati via e-mail all'UEPE a cura della cancelleria.

DURATA DELLA MESSA ALLA PROVA

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento indicativo e non vincolante dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile.

Il massimo è stato individuato in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24 mesi, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.
Il Giudice interviene con una determinazione della durata adeguata al caso singolo, soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto.

FASCIA A)
Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese.
FASCIA B)
Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi.
FASCIA C)
Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi.
FASCIA D)
Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi.
FASCIA E)
Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12 mesi
FASCIA F)
Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni (casi di citazione diretta a giudizio): periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi

Perugia, 14 Ottobre 2015

dott. Aldo CRISCUOLO

dr.ssa Laura BORSANI

Avv. Michele NANNARONE

dott.ssa Maria BIONDO