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Protocollo d'intesa per la messa alla prova fra Tribunale, Ufficio esecuzione penale e Ordine degli avvocati di BELLUNO - 16 ottobre 2014

16 ottobre 2014

PROTOCOLLO per la SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
(LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67)

Le Parti firmatarie (il Presidente del Tribunale di Belluno, il Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Venezia, Treviso e Belluno, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno),
ritenendo che la collaborazione tra magistrati, operatori dell’U.E.P.E e avvocati possa consentire al nuovo istituto di ottenere i risultati che il legislatore si è proposto, nonché di ottimizzare le limitate risorse disponibili, anche con riferimento alle "Disposizioni in materia di pianta organica degli Uffici locali di esecuzione penale esterna” di cui all’art. 7 della legge in oggetto, sottoscrivono il presente Protocollo al fine di:

  • predisporre delle indicazioni per l’applicazione della nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti chiamati a dare attuazione all’istituto nell’interesse del singolo e della collettività e nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
  • garantire all’imputato il diritto all’informazione sull’istituto e sulle modalità di accesso alla messa alla prova in conformità alla normativa europea (Direttiva 2012/13/UL del Parlamento Europeo e del Consiglo del 22 maggio 2012);
  • agevolare l’accesso all’istituto predisponendo una procedura trasparente e condivisa per l’attuazione della messa alla prova, anche rendendo fruibili i moduli per l’istanza e specificando la documentazione necessaria;
  • deflazionare il sistema giudiziario e contrastare il sovraffollamento carcerario, mediante un percorso alternativo al dibattimento, che, se svolto con esito positivo , comporterà l‘estinzione dei reato.

Le parti firmatarie convengono che:

I programmi di trattamento di cui al comma 4 dell art. 464 bis c.p.p. saranno predisposti in considerazione delle caratteristiche dei soggetti prevedendo il lavoro di pubblica utiltà e attvità di volortariato di rilievo sociale, che sarà indicata dall’interessato al momento della presentazione dell’istanza all’U.E.P.E o, in ogni caso, durante la fase di elaborazione del programma di trattamento.

Analogamente, l’interessato, qualora vi sia una parte offesa, prospetterà all’U.E.P.E. contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, per la successiva elaborazione del programma di trattamento che sarà presentato al Giudice.

In linea generale, non si prevede di inserire nel programma di trattamento prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione nel territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di ulteriori reati e a tutelare la persona offesa.

In considerazione di quanto sopra, si individuano le seguenti modalità operative:

  1. il Tribunale di Belluno, nei propri atti, assicurerà idonea informativa sull’accesso all’istituto
  2. la domanda di predisposizione del programma di trattamento, corredata dai documenti necessari sotto specificati, va presentata dall’interessato o tramite procuratore speciale all’U.E.P.E. territorialmente competente, ovvero quello di dornicilio dell’imputato; alla stessa domanda sarà inoltre allegata, ove già acquisita, la dichiarazione di disponibilità dell’ente presso il quale si svolgerà il lavoro di pubblica utilità o l’attività di volontariato di rilievo sociale, nonché la documentazione idonea a facilitare il più possibile lo svolgimento dell’indagine socio-familiare da parte degli operatori dell’U.E.P.E.
  3. l'U.E.P.E. territorialmente competente rilascia l’attestazione dell’avvenuta presentazione della richiesta con numero di protocollo e data
  4. alla prima udienza e comunque sino all’apertura del dibattimento, I'imputato deposita l’attestazione di cui sopra avanti al giudice
  5. il Giudice valuta l’ammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova e informa l’U.E.P.E territorialmente competente circa l’esito della valutazione tramite trasmissione via mail del verbale d’udienza
  6. in caso di positiva delibazione, il Giudice rinvia l’udienza, con sospensione della prescrizione ai sensi dell’art 159 co. 1 n. 3 C. P., di almeno 6 mesi, per consentire aIl’U.E.P.E di elaborare il programma di trattamento con le modalità previste al comma 4 dell’art. 464 bis c.p.p.
  7. l’U.E.P.E, ricevuta comunicazione di fissazione dell’udienza, procede, tramite un funzionario di servizio sociale incaricato, all’elaborazione del programma di trattamento che sarà formulato d’intesa con l’interessato; a tale incarico potrà contribuire anche lo psicologo che collabora all’attività dell’U.E.P.E.
  8. esaminata la domanda e la documentazione, l’U.E.P.E, a seguito di indagine socio-familiare, redigerà il programma di trattamento, ne consegnerà copia all’interessato e trasmetterà il medesimo, con le considerazioni che lo sostengono, all’autorità giudiziaria
  9. il Giudice, ricevuto il programma di trattamento, potrà integrarlo o modificarlo, nella nuova udienza, con le modalità previste, anche con riferimento a eventuali percorsi di mediazione che saranno indicati dall’U.E.P.E solo in relazione a effettiva presenza di risorse adeguate
  10. la durata dello stesso sarà stabilita tenuto conto:
    • della pena edittale prevista, sulla base della quale si procederà con le modalità di seguito riportate
    • dell’indagine socio-familiare e della disponibilità delle risorse, con particolare ritènimento al lavoro di pubblica utilità
  11. il Giudice, valutato il programma di trattamento, anche all’esito delle eventuali integrazioni, decide con ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova e rinvia ad altra udienza, fissata almeno sei mesi dopo il termine della messa alla prova, per la valutazione dell’esito;
  12. qualora la decisione sia positiva, l’imputato sottoscriverà il verbale di messa alla prova avanti al U.E.P.E. competente entro 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento. l’UEPE, pro’vedrà alla trasmissione del verbale al giudice competente;
  13. l’U.E.P.E. controllera il programma di trattamento, con le modalità proprie del servizio
  14. l’U.E.P.E invierà al Giudice la relazione conclusiva entro tre mesi dalla fine della messa alla prova.

Al fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire un quadro dei limiti temporali, si ritiene di individuare le seguenti fasce con riferimento alla pena edittale massima:
FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa o congiunta e delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi;

FASCiA B) Delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 1 anno: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi;

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione da i a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 12 mesi;

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione superiore a 3 anni: periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi;

La durata massima è individuata in 18 mesi, a fronte di una previsione di legge di 24, per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice, ove necessario.

Le disposizioni del presente protocollo, pur non potendo vincolare la discrezionalità interpretativa ed organizzativa dei singoli giudici, costituiscono linee ed indirizzi generali di comportamento che , allo stato degli atti, si ritengono idonee a garantire
uniformi e più efficaci forme di prestazione del servizio- giustizia penale nel circondario  di Belluno.

Sperimentazione:

Il seguente Protocollo viene assunto a carattere sperimentale, prevedendo una verifica circa l’adeguatezza e la sostenibilità ditale procedura entro 12 mesi

Si allegano:

  • schema dell’stanza da presentare all’UEPE competente,
  • attestazione di avvenuta ricezione dell’istanza ilasciata dall'U.E.P.E territorialmente competente.

Belluno,16 ottobre 2014

Il Presidente del Tribunale di Belluno
Sergio Trentanovi

Il Direttore dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna
Chiara Ghetti

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Belluno
Anna Rosa Bianchi Bridda