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Convenzione tra il Tribunale de LA SPEZIA, l'Ufficio esecuzione penale esterna di Massa e il Comune di Monterosso per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato ex art. 168-bis cod. pen.- 10 aprile 2015

10 aprile 2015

TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
Presidenza

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del procedimento
con messa alla prova dell’imputato ex art. 168-bis cod. pen.

L’anno 2015 il giorno 10 del mese di Aprile,

tra

  • il Tribunale della Spezia C.F. 80010970111 che interviene al presente atto nella persona del Presidente dottor Francesco Sorrentino con sede in La Spezia , Viale Italia 142, su delega del Ministro della Giustizia di cui al DM 16 luglio 2001;

e

  • il Direttore dell’UEPE di Massa , sede della Spezia , C.F. 92017240455, con sede in via Venezia 80 che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Elisa Bertagnini, nata a La Spezia il 04/04/56

e

  • il Comune di Monterosso C.F 00192420115, ivi domiciliato in Piazza Garibaldi n. 35 che interviene al presente atto nella persona del Sindaco Ing. Emanuele Moggia, nato a Milano il 14/04/1975, autorizzato alla firma del presente atto in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 09/04/2015, in virtù dei poteri a lui attribuiti dall’art. 107 co. 3 del T.U. Enti Locali 267/2000, denominato d’ora in avanti “Comune”, si stipula quanto segue

Premesso che l’art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che il giudice, sentito l’imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato,

Ritenuto che la suddetta definizione di lavoro di pubblica utilità è mutuata da quelle contenute in diverse disposizioni normative vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva ( art.54 del D.Lgs 28.8.2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace ; artt.186,comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art.73, comma 5 del DPR 9.10.1990, n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena ( art.165 cod.pen.)

Ritenuto opportuno, così come espressamente previsto dal suddetto art. 54 D.Lgs 274/2000, stipulare anche in questo ambito idonee convenzioni con enti o associazioni che, unitamente all’UEPE, possano dare concretezza alo svolgimento della nuova misura della prestazione di lavoro di pubblica utilità come prevista dall’art.168-bis cod.pen.

Considerato che il Comune è disponibile ad accogliere i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate
si conviene quanto segue:


Art. 1
Attività da svolgere

Il Comune consente che n. 2 soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.
A tal proposito, il predetto ente specifica che, presso le proprie strutture, l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 citata in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni:
ATTIVITA’ da espletarsi presso i servizi di seguito indicati:

  • Servizi di manutenzione: pulizia e manutenzione degli immobili, del verde pubblico, dei sentieri pedonali, di impianti sportivi, e in generale di aree di pertinenza comunale;
  • Altri servizi: tutela e ripristino del decoro urbano, collaborazione e supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell’amministrazione Comunale;


Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario, nel quale, a norma dell’articolo 1 della legge 28.04.2014 n. 67 , dovrà essere indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i soggetti in messa alla prova sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.
L’attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto) ore.


Art. 3
Soggetto Incaricato di coordinare le prestazioni

L’ente comunale individua, nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, oltre che di inserirli nei diversi ambiti lavorativi:
Responsabile Servizio Lavori Pubblici /Patrimonio Arch. Massimiliano Martina.
Questo mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi coinvolti.
Le strutture che accolgono i soggetti individuati hanno anche l’obbligo di segnalare eventuali inadempienze e relazionare circa l’andamento dell’attività lavorativa al coordinatore anzidetto.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente all’UEPE di Massa sede della Spezia, eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.


Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.


Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta o rimborsi spese.
E’obbligatoria l’assicurazione dei soggetti in messa alla prova contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico del Comune


Art. 6
Violazione degli obblighi

Il coordinatore di cui all'art. 3 della presente convenzione ha l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto messo alla prova, secondo l’art. 56 del decreto legislativo.


Art. 7
Relazione sul lavoro svolto

Il coordinatore di cui all’art. 3 della presente convenzione redige, al termine del lavoro di pubblica utilità una relazione che documenti, mediante allegazione di fogli firma giornalieri, l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto che dovrà essere inviata all’UEPE responsabile del controllo sull’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’UEPE provvederà ad inviare la predetta documentazione al giudice che applicato la sanzione.


Art. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato o dell’Amministrazione Comunale, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.


Art. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

Il Comune predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale, anche per posta elettronica (tribunale.massa@giustizia.it) all’UEPE ( uepe.laspezia@giustizia.it)


Art. 10
Durata dell’accordo

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione. La convenzione si intende rinnovata tacitamente, per la medesima durata, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi dalla scadenza.


Art. 11
Disposizioni finali

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.
Il presente atto, composto di sette pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Sorrentino

IL SINDACO
Emanuele Moggia

IL DIRETTORE U.E.P.E.
Elisa- Bertagnini