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Convenzione tra il tribunale di MASSA, l'ufficio di esecuzione penale esterna di Massa e il Comune di Licciana Nardi per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova - 30 marzo 2015

30 marzo 2015

TRIBUNALE DI MASSA
UEPE MASSA
COMUNE DI LICCIANA NARDI

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della procedura di sospensione del procedimento
con il programma di trattamento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis c.p.

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di MARZO, tra

  • il Tribunale di Massa C.F. 80001780453 che interviene al presente atto nella persona del Presidente dottoressa Maria Cristina Failla con sede in Massa , Via Piazza Alcide de Gasperi N. 1, su delega del Ministro della Giustizia di cui al DM 16 luglio 2001;
  • il Direttore dell’UEPE di Massa, C.F. 92017240455, con sede in Via Crispi 11, che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Elisa Bertagnini, nata a La Spezia il 04/04/56 quale direttore pro tempore dell’Ufficio Esecuzione Penale esterna di Massa e della Spezia;

e

  • il Comune di Licciana Nardi C.F 00082800459, ivi domiciliato in Piazza Municipio, n. 1 che interviene al presente atto nella persona del Sig. Enzo Manenti, nato a Collagna (RE) il 13/01/1956, identificato con C.I. n. AO 4506174, autorizzato alla firma del presente atto in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. del , in virtù dei poteri a lui attribuiti dall’art. 107 co. 3 del T.U. Enti Locali 267/2000, denominato d’ora in avanti “Comune”, si stipula quanto segue:

Premesso che l’art. 3 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 prevede che “il giudice, sentito l’imputato e il pubblico ministero, può applicarela sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un’attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;

Ritenuto che la suddetta definizione di lavoro di pubblica utilità è mutuata da quelle contenute in diverse disposizioni normative vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva (art.54 del D.Lgs 28.8.2000, n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace ; artt.186,comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art.73, comma 5 del DPR 9.10.1990, n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena (art.165 c.p.);

Ritenuto opportuno, così come espressamente previsto dal citato art.54 D.Lgs 274/2000, stipulare anche in questo ambito idonee convenzioni con enti o associazioni che, unitamente all’UEPE, possano dare concretezza alo svolgimento della nuova misura della prestazione di lavoro di pubblica utilità come prevista dall’art.168 bis c.p. e art. 464 bis CPP;

Considerato che il Comune è disponibile ad accogliere in contemporanea al massimo n. 3 soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità alle condizioni e per le attività sotto meglio precisate in Art. 1:
si conviene quanto segue:


Art. 1
Attività da svolgere

Il Comune consente che i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.
A tal proposito, il predetto ente specifica che, presso le proprie strutture, l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 co. 1 della legge 28.04.2014 n. 67 citata in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • manutenzione di aree di verde pubblico;
  • attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici;

Il Comune indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta, in conformità delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’autorità giudiziaria ed alle modalità individuate al punto 2).


Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività di pubblica utilità non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario, nel quale, a norma dell’articolo 1 della legge 28.04.2014 n. 67 , dovrà essere indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova.
L’attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le otto ore.
Le prestazioni di cui al presente accordo non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità è destinato.


Art. 3
Soggetto Incaricato di coordinare le prestazioni

L’ente comunale individua, nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei soggetti con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni,con compiti di inserimento nei diversi ambiti lavorativi e di verifica del risultato:
che di seguito è indicato come coordinatore.
Il coordinatore mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi coinvolti.
Le strutture che accolgono i soggetti individuati hanno anche l’obbligo di segnalare eventuali inadempienze e relazionare circa l’andamento dell’attività lavorativa al coordinatore anzidetto.
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente all’UEPE di Massa, eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
Il coordinatore si impegna a raccogliere le dichiarazioni di responsabilità dei soggetti ammessi alla messa alla prova per la tutela della privacy e a stabilire le modalità di controllo delle presenze (rilevazione con badge o con fogli firma giornalieri).
Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE eventuali integrazioni o modifiche del/dei nominativo/i del/dei coordinatore/i.


Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti in messa alla prova, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
Il Comune si impegna a mettere disposizione gli strumenti ed eventuali dispositivi di protezione individuale ove necessari secondo le indicazioni contenute nel proprio documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro redatto in conformità alla normativa vigente (l. 81/2008), e quindi a dotare il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità impegnato in tali attività che richiedono l’uso di dispositivi di protezione individuale.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.


Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta o rimborsi spese.
E’obbligatoria l’assicurazione dei soggetti in messa alla prova contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico del Comune il quale potrà utilizzare eventuali fondi messi a disposizione anche da associazioni private o specifici accordi locali con altri enti e strutture.


Art. 6
Verifiche/Relazioni sul lavoro svolto-Violazione degli obblighi

Il coordinatore di cui all’art. 3 della presente convenzione ha i seguenti obblighi:

  • comunicare senza ritardo all’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto messo alla prova, secondo l’art. 56 del decreto legislativo;
  • redigere, al termine del lavoro di pubblica utilità una breve relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto che dovrà essere tempestivamente inviata all’UEPE. L’UEPE provvederà ad inviarla, previa valutazione, al giudice competente a provvedere definitivamente.


Art. 7
Relazione sul lavoro svolto

La presente convenzione non sarà più operativa per i seguenti casi:

  • cessazione dell’ente;
  • venir meno delle esigenze che ne hanno determinato la disponibilità;
  • venir meno degli obiettivi previsti dalla presente convenzione;
  • inosservanza delle disposizioni stabilite nella presente convenzione.

Sono fatti salvi i rapporti in essere, che pertanto verranno completati, al momento in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione della convenzione.


Art. 8
Durata dell’accordo

La presente convenzione avrà la durata di anni due decorrenti dalla data firma. La convenzione si intende rinnovata tacitamente, per la medesima durata, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi dalla scadenza e salvo la conclusione dei rapporti in corso.


Art. 9
Disposizioni finali

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali. Il tribunale è autorizzato all’inserimento sul proprio sito dei dati riguardanti l’Ente/Comune e ad inserire tali dati anche nell’elenco degli enti in procedure on-line per agevolare l’accessibilità e la conoscenza ai soggetti interessati.
Il presente atto, composto di sette pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Failla

IL SINDACO DEL COMUNE
Enzo Manenti

IL DIRETTORE U.E.P.E.
Elisabetta Bertagnini