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Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova tra il Presidente del Tribunale di PARMA e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Reggio Emilia - 14 gennaio 2015

14 gennaio 2015

Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 tra i Presidente del Tribunale di Parma e l'Ufficio di Esecuzione penale esterna di Reggio Emilia.

  • Premesso che è entrata in vigore la legge 67/2014 del 28 aprile 2014 che istituisce la sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
  • considerato quanto previsto dall’Art. 141- ter cpp (Attivita' dei servizi sociali nei confrontidegli adulti ammessi alla prova);
  • preso atto degli incontri avvenuti tra il Presidente del Tribunale, (eventualmente con i rappresentanti della Camera Penale o del Consiglio dell’Ordine) e la Direzione dell’UEPE;
  • nel rispetto delle lettere circolari emesse dalla DGEPE

tutto ciò premesso tra

Il Presidente del Tribunale di PARMA

e

il Direttore dell’UEPE Dott.ssa Maria Paola Schiaffelli

si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1

La competenza dell’UEPE di Reggio Emilia, ai sensi della norma, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono/domiciliano nella provincia di Parma; o che intendano eseguire la messa alla prova nel territorio di cui trattasi.

L’UEPE di Reggio Emilia ai sensi dell’art.141 ter disp. att. c.p.p., riceve dall’imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale,la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata di:

  1. dati anagrafici dell’assistito;
  2. certificazione anagrafica attestante la residenza o il domicilio;
  3. recapito telefonico;
  4. indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa - stato di disoccupazione - inabilità lavorative riconosciute;
  5. eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni che potrebbero essere considerate ostative all’ammissione al beneficio, quali lo stato di tossico-alcoldipendenza o la presenza di patologie;
  6. indicazioni relative all’eventuale risarcimento alla persona offesa/proposta di risarcimento alla persona offesa/proposta adesione ad un programma di mediazione penale;
  7. R.G. notizia reato; norme violate; riferimenti ufficio giudiziario procedente;
  8. eventuale data udienza.
  9. Documentazione relativa al permesso di soggiorno o ad eventuale inabilità lavorativa , considerato che costituiscono condizioni ostative allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità l’inabilità assoluta a prestare attività lavorativa e, per lo straniero extracomunitario, la mancanza di permesso di soggiorno (circostanza che di fatto non consente di attivare la copertura assicurativa).

L’UEPE rilascia all’imputato/indagato o al difensore, l’attestazione di richiesta di programma di trattamento, documento che lo stesso presenterà all’Autorità Giudiziaria procedente.

ART 2

Il Tribunale di Parma, ricevuta l’attestazione di richiesta di sospensione del procedimento con richiesta del beneficio di messa alla prova, presentata all’UEPE da parte dell’indagato/imputato, verifica l’ammissibilità della domanda.

La valutazione di ammissibilità da parte del Tribunale di Parma comporta la richiesta all’UEPE di programma di trattamento per la successiva udienza; tale provvedimento sarà comunicato all’UEPE con immediatezza, tramite mail.

La fissazione dell’udienza successiva, nel rispetto dei termini della prescrizione e delle attività da espletare a cura dell’UEPE, e’ fissata a distanza di tre mesi.

ART 3

L’UEPE, preso atto dell’attivo coinvolgimento dell’utente - manifestato nel fornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’indagine ed all’elaborazione del programma di trattamento, nonché nel produrre attestazione rilasciata da uno degli Enti Convenzionati con il Tribunale o comunque da altro Ente o Struttura ritenuti idonei dall’ UEPE presso cui svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità - trasmette in tempo utile per l’udienza comunicata dal Tribunale di Parma il programma di trattamento di cui al fac-simile allegato, elaborato d’intesa con il soggetto, in cui viene valutata l’ opportunità di prevedere percorsi di mediazione.

Il programma di trattamento redatto con il consenso dell’imputato/indagato, è elaborato sulla base degli elementi indispensabili e necessari per costruire e condividerne con l’utente il contenuto, in considerazione della diversità dei soggetti ed escludendo, di massima, prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio.

Il programma di trattamento viene firmato dal soggetto per condivisione formale e viene trasmesso, a cura dell’UEPE, al Tribunale di Parma, insieme all’indagine socio-familiare, nella quale possono essere evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.

ART 4

Il Tribunale di Parma, ricevuto il piano di trattamento, lo “inserisce” in Ordinanza e può integrarlo e inserire, tra l’altro, le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

In caso di accoglimento dell’istanza e di approvazione del programma di trattamento, nel provvedimento emesso dal Tribunale, che viene trasmesso all’UEPE a cura della cancelleria nei giorni immediatamente successivi alla sua emissione, viene dato obbligo all’imputato/indagato di recarsi all’UEPE entro 15 giorni dalla data dell’udienza, per la sottoscrizione del verbale.

Copia del medesimo verbale viene trasmessa, a cura dell’UEPE, con immediatezza, al Tribunale di Parma e all’Ente convenzionato per il Lavoro di Pubblica Utilità.

Il Tribunale di Parma comunica all’UEPE anche l’eventuale rigetto dell’istanza di messa alla prova.

ART 5

Le comunicazioni tra gli Uffici firmatari della presente convenzione avverranno attraverso le caselle di posta elettronica:e-mail: penale.tribunale.parma@giustiziacert.it per il Tribunale di Parma e segreteriatecnica.uepe.reggioemilia@giustizia.it per l’ UEPE.

Le comunicazioni al Tribunale di Parma verranno anche inviate, solo per conoscenza, al Giudice titolare del procedimento, tramite il relativo indirizzo di posta elettronica “nome.cognome at giustizia.it”

 

Il Presidente del Tribunale

Il Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna