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Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova tra il Presidente del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di REGGIO EMILIA - 20 febbraio 2015

20 febbraio 2015

Protocollo per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della legge 67/2014 tra il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia e l'Ufficio di esecuzione penale esterna di Reggio Emilia, aperto alla firma della Procura della Repubblica, dell'Ordine degli avvocati di Reggio Emilia e della Camera penale di Reggio Emilia

Il presente accordo regola e definisce le prassi tra gli Uffici con ruolo attivo nella procedura di sospensione del procedimento penale a seguito di richiesta dell’imputato o dell’indagato ai sensi degli art 168bis, 168 ter c.p. 464bis, 464 ter, 464 quater, 464 quinquies, 464-sexies, 464-septies, 464-octies, 464-novies c.p.p. introdotti dalla legge67 del 28 aprile 2014 .

Intende in particolare regolare i rapporti tra l’Ufficio giudicante e l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), in relazione a quanto previsto dall’Art. 141- ter cpp (Attivita' dei servizisociali neiconfronti degli adulti ammessi alla prova) e alle competenze e agli adempimenti di questi ultimi).
L’accordo formalizza le intese intervenutetra il Presidente del Tribunale, i rappresentanti della Camera Penale e dell’Ordine degli Avvocati e la Direzione dell’UEPE di Reggio Emilia, nel rispetto delle lettere circolari emesse dalla DGEPE.

TANTO PREMESSO

TRA

Il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia

Dr. Francesco M.A. Caruso

il Direttore dell’UEPE

Dott.ssa Maria Paola Schiaffelli
con l’adesione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia dr. Giorgio Grandinetti, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia Avv. Franco Mazza e del Presidente della Camera penale di Reggio Emilia avv. Domenico Nori Bucchi,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART 1

Nel subprocedimento avviato dalla richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, la competenza dell’UEPE di Reggio Emilia, ai sensi dell’art 141 ter DLGS 28 luglio 1989 n. 271, riguarda gli imputati o gli indagati che risiedono/domiciliano nella provincia di Reggio Emilia, o che intendano eseguire la messa alla prova nel territorio della provincia

L’UEPE di Reggio Emilia ai sensi dell’art.141/2 disp. att. c.p.p., riceve dall’imputato personalmente o tramite il difensore in forza di procura speciale, la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento che deve essere corredata di:

  1. dati anagrafici dell’assistito;
  2. certificazione anagrafica attestante la residenza o il domicilio;
  3. recapito telefonico; indicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa
  4. stato di disoccupazione
  5. inabilità lavorative riconosciute
  6. eventuale documentazione proveniente dai servizi sociali o sanitari che consenta di ritenere superabili condizioni potenzialmente ostative all’ammissione al beneficio, quali lo stato di tossico-alcoldipendenza o la presenza di altre patologie rilevanti;
  7. indicazioni relative all’eventuale risarcimento eseguito,offerto o proposto in favore della persona offesa o in alternativa la disponibilità ad aderire ad un programma di mediazione penale;
  8. Indicazioni specifiche per l’identificazione del procedimento: numero di iscrizione nel R.G. delle notizie di; reato; numero del procedimento penale; fatti per cui si procede e disposizioni penali che si assumono violate ovvero capo d’imputazione; Tribunale competente;
  9. udienza nella quale la richiesta è stata o nella quale sarà avanzata e giudice avanti al quale il richiedente è chiamato a comparire.
  10. Dichiarazione di disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità. Indicazione sintetica della situazione personale e familiare.
  11. Indicazione della struttura o ente convenzionato presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, se individuati o la riserva di ricerca e indicazione, entro un termine definito, dell’Ente presso cui svolgere il lavoro di p.u.

Alla domanda dovranno essere allegati:

  • gli atti relativi al procedimento penale;
  • le osservazioni e le proposte in relazione agli impegni personali che si intendono assumere.

 

L’UEPE rilascia all’imputato/indagato o al difensore, l’attestazione di avvenuta richiesta di programma di trattamento, da presentare&all’Autorità Giudiziaria procedente.

ART 2

Il giudice, ricevuta nei tempi e nei modi previsti dall’art 464bis comma 2 la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, verifica che all’istanza sia allegato il programma di trattamento elaborato d’intesa con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. Nel caso in cui non sia stato possibile ottenere tempestivamente l’elaborazione del programma, sarà allegata l’attestazione di richiesta del programma di trattamento presentata all’UEPE da parte dell’indagato/imputato.

ART.3

A seguito della richiesta e dell’elaborazione del programma di trattamento d’intesa; con l’Ufficio di esecuzione penale esterna, il giudice alla prima successiva udienza, anche in camera di consiglio, verifica l’ammissibilità della domanda rispetto ai criteri e alle prescrizioni di legge e provvede sulla stessa dopo avere sentito le parti e la persona offesa che dovranno essere specificamente avvisate.Per memoria si riportano i presupposti d’ammissione previsti dall’art 464 quater cpp:

  • che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
  • che si tratti di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva anche alternativa non superiore nel massimo a quattro anni o dei delitti di cui al comma 2 dell'art. 550 del cpp;
  • che l’imputato abbia espresso il suo consenso al programma di trattamento e che la domanda siaeffettivamente volontaria;
  • che l’imputato non sia stato già ammesso alla messa alla prova;
  • che non ricorra uno dei casi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.

Il giudice valuterà quindi se sussistono i presupposti di merito per l’accoglimento della domanda. In particolare valuta con le modalità indicate dall’art. 133 del codice penale se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l’imputato alla prova. Il giudice decide con ordinanza che stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l’adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna.

La preliminare valutazione di ammissibilità da parte del Tribunale di Reggio Emilia, comporta quando il programma non sia stato presentato contestualmente all’istanza, la richiesta all’UEPE di programma di trattamento per la successiva udienza.

Il provvedimento sarà immediatamente comunicato dalla cancelleria all’UEPE tramite mail o fax [1]

La fissazione dell’udienza successiva e’ fissata a distanza di 2 mesi, prorogabili su richiesta dell’Ufficio fino al massimo di quattro mesi per giustificati motivi.

ART 4

L’UEPE, preso atto dell’attivo coinvolgimento dell’utente - manifestato nel fornire documentazione e ogni altro elemento utile allo svolgimento dell’indagine ed all’elaborazione del programma di trattamento, nonche’ nel produrre attestazione rilasciata da uno degli Enti Convenzionati con il Tribunale [2] presso cui svolgere il Lavoro di Pubblica Utilità, trasmette in tempo utile per l’udienza comunicata dal Tribunale di Reggio Emilia il programma di trattamento di cui al fac-simile allegato, elaborato “d’intesa con il soggetto”

Il programma di trattamento redatto con il consenso dell’imputato/indagato, è elaborato sulla base degli elementi indispensabili e necessari per costruire e condividerne con l’utente il contenuto, in considerazione della diversità dei soggetti, ed escludendo di massima prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio.

Il programma di trattamento è firmato dal soggetto per condivisione formale ed è trasmesso, a cura dell’UEPE, al Tribunale di Reggio Emilia insieme all’indagine socio-familiare nella quale possono essere evidenziate anche le eventuali criticità che potranno essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.

ART 5

Il Tribunale di Reggio Emilia, ricevuto il piano di trattamento, può integrarlo e inserire le prescrizioni concernenti la riparazione del danno, le condotte riparatorie e/o la eliminazione delle conseguenze dannose del reato e valuta l’ opportunità di prevedere percorsi di mediazione.

In caso di accoglimento dell’istanza e di approvazione del programma di trattamento, nel provvedimento emesso dal Tribunale è fatto obbligo all’imputato/indagato di recarsi all’UEPE entro 10 giorni dalla data dell’udienza, per la sottoscrizione del verbale.

La misura e quindi i termini di cui al comma quinto dell’art. 464 quater c.p.p. decorrono dal momento della sottoscrizione del verbale di messa alla prova da parte dell'imputato, presso l’UEPE. Da tale momento il termine di prescrizione è sospeso.

Copia del medesimo verbale è immediatamente trasmessa a cura dell’UEPE al Tribunale di Reggio Emilia e all’Ente convenzionato per il Lavoro di Pubblica Utilità.

L’UEPE segnalerà altresìprontamente al giudice la mancata presentazione dell’interessato per la sottoscrizione del verbale ed eventuali ritardi.Il Tribunale di Reggio Emilia comunica all’UEPE anche l’eventuale rigetto dell’istanza di messa alla prova.

ART. 6

Durante la fase di esecuzione della prova, l’UEPE svolge gli interventi necessari con le modalità previste dall’art.72 della legge n. 354/1975 e riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull’andamento del programma, sul comportamento tenuto, sulle proposte di modifica e sulle eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova.

Redige inoltre la relazione finale.

Nella fase di esecuzione, il giudice riceve dall’UEPE le informazioni sull’andamento del programma, dispone le eventuali modifiche e, se necessario, i provvedimenti di revoca, in caso di grave inosservanza delle prescrizioni o di commissione di nuovi reati non colposi.

Al termine del periodo fissato, il giudice ;valuta in udienza l’esito della prova e, in caso positivo, dichiara l’estinzione del reato.

Il giudice può revocare anticipatamente la misura, con ripresa del processo, per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni.

nota 1 Indirizzo mail uepe.reggioemilia@giustizia.it numero fax –Foip 0522/1845957

nota 2 La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve reperire.Le informazioni sugli enti convenzionati presso i quali poter svolgere il lavoro di pubblica utilità, possono essere chieste alla cancelleria del tribunale o all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Reggio Emilia, 20 febbraio 2015

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Giorgio Grandinetti

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
Avv. Franco Mazza

Il Presidente della Camera Penale
Avv. Domenico Noris Bucchii

Il Direttore dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna
Dr.ssa M.P. Schiaffelli

ll Presidente del Tribunale
Dr. Francesco M.A. Caruso