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Protocollo d'intesa per la sospensione del procedimento con messa alla prova in UMBRIA - 16 febbraio 2015

16 febbraio 2015

TRIBUNALE DI TERNI

OGGETTO: modalità operative degli Uffici di Esecuzione di Esecuzione Penale Esterna in applicazione della L. 67/2014 : "Deleghe al governo in materia di pene detentive non carcerarie di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili".

La Parti firmatarie, Tribunale di Terni rappresentato dal Presidente, e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria per l'Umbria - Ufficio dell'Esecuzione Penale Esterna, rappresentato dal Provveditore Regionale, Ordine degli Avvocati di Terni, rappresentato dal Presidente, ritenendo che la collaborazione tra Magistratura, Uffici di Esecuzione Penale Esterna e Avvocatura possa consentire il raggiungimento degli obbiettivi che il legislatore si è proposto di raggiungere attraverso l'innovazione legislativa citata in oggetto, condividono l'intento:

  • di predisporre indicazioni operative per l'applicazione della disciplina sulla messa alla prova degli imputati adulti, agevolando il compito dei diversi soggettichiamati a dare attuazione alla normativa in oggetto
  • di garantire all'imputato l'informazione sull'istituto della messa alla prova facilitando la presentazione dell'istanza all'UEPE Per quanto sopra le Parti firmatarie convengono sulla seguente procedur

1 - La domanda di predisposizione del programma di trattamento, come di seguito specificata, deve essere presentata dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale a mezzo pec. a uepe.spoleto@qiustiziacertit; ovvero a mezzo deposito diretto all'UEPE territorialmente competente, corrispondente alla residenza o al domicilio dell'imputato, se diverso dalla residenza

E' resa disponibile attraverso il sito del Tribunale la modulistica predisposta dal DAP Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna (modello allegato) appositamente strutturata con riferimento agli elementi istruttori utili all'elaborazione dell'indagine sociale e del programma di trattamento.

Nella richiesta l'interessato dovrà in ogni caso indicare

  • indicazioni relative all'imputazione e all'autorità. procedente (titolo di reato -autorità procedente - numero R.G.N.R. del procedimento);
  • dati anagrafici /residenza e/o domicilio ai fini dello svolgimento della misura,recapito telefonico
  • indicazioni relative alla condizione socio-familiare / attività lavorativa;
  • azioni relative al lavoro di pubblica utilità che l'imputato si propone di svolgere (almeno in termini di disponibilità dell'ente potenzialmente ospitante);
  • indicazioni relative all'eventuale risarcimento/attività riparatorie/ eventuale programma di mediazione penale.

1.a. - Documentazione da allegare all'istanza

Alla richiesta è necessario allegare eventuale documentazione attestante quanto dichiarato, in particolare per quanto attiene alla disponibilità dell'Ente per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità e alle modalità previste o già effettuate per il risarcimento del danno.

 

Se tale documentazione non è immediatamente disponibile al momento della richiesta sarà cura dell'interessato produrla successivamente all'UEPE, in tempo utile per l'elaborazione del pro

2 - Verifica preliminare sulla ammissibilità delle istanze
Ricevuta l'istanza, il Giudice valuta l'ammissibilità della richiesta di sospensione delprocedimento penale con messa alla prova e informa l'UEPE territorialmente competente circa l'esito della valutazione inviando all'UEPE il verbale contenente comunicazione della data di rinvio (adempimento a cura della cancelleria del Giudice), ovvero la dichiarazione di inammissibilità.

In caso di positiva delibazione, l'udienza di rinvio sarà fissata non prima di 3-4 mesi,per consentire all'UEPE di procedere con gli adempimenti richiesti (elaborazione dell'indagine sociale e del programma di trattamento).

3 - L'UEPE, ricevuta l'istanza

  • rilascia con immediatezza attestazione dell'avvenuta richiesta di elaborazione delprogramma, richiedendo se del caso l'eventuale integrazione della documentazione prodotta
  • nel caso in cui l'istanza venga formulata in fase di indagini preliminari, richiede al difensore di comunicare all'UEPE, appena possibile, le informazioni relative all'autorità giudiziaria procedente e alla data dell'udienza.

4 - L'UEPE, ricevuta dal Giudice la comunicazione della data di rinvio e contestuale richiesta di effettuazione dell'indagine e del programma, procede ad effettuare l'indagine ed elabora la proposta di programma di trattamento, inviandola al Giudice competente e consegnando copia del solo programma di trattamento al difensore oltre che al pubblico ministero competente perla formulazione delparere

5 - Programma di trattamento ( schema in allegato)

Il programma di trattamento viene elaborato sulla base della traccia predisposta dalla Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna (allegato) parzialmente integrata a liveilo regionale per essere adottata in via sperimentale.

I programmi di trattamento sono elaborati, in accordo con i diretti interessati, con modalità individualizzate, calibrando le prescrizioni in relazione alle caratteristiche personali e socio familiari degli stessi.

In linea generale non si prevede di inserire nel programma di trattamento prescrizioni orarie o limitazioni alla circolazione sul territorio, salvo specifiche valutazioni orientate a prevenire la commissione di nuovi reati ed a tutelare la persona offesa.

Il programma di trattamento specifica nel dettaglio gli impegni e le responsabilità che l'interessato accetta di sostenere nel corso della misura, anche sotto il profilo della revisione critica e della riparazione rispetto alle condotte poste in essere.

La proposta di programma, condivisa formalmente con l'interessato che vi apporrà la sua firma, verrà trasmessa al Giudice ed al pubblico ministero competente insieme all'indagine socio-familiare (informazioni e valutazioni), nella quale saranno evidenziate anche le eventuali criticità che potrebbero essere tradotte dal Giudice in limiti o divieti durante il periodo di messa alla prova.

5.1 Elementi del programma di trattamento

Lavoro di Pubblica Utilità

Elemento fondamentale risulta essere l'attivo coinvolgimento dell'interessato perfornire documentazione ed ogni altro elemento utile allo svolgimento dell'indagine ed all'elaborazione del programma, risultando imprescindibile che sia l'interessato a contattare l'Ente per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica utilità, le cui modalità, ivi compresa l'articolazione giornaliera e oraria verrà comunicata dallo stesso all'UEPE per condividerne il contenuto nella proposta di Programma per la messa alla prova.

Ciò sulla falsariga della già pluriennale buona prassi adottata con i Tribunali dell'Umbria per il Lavoro di Pubblica Utilità Nuovo Codice della Strada, alla quale si rinvia.

In merito, in attesa della stipula delle Convenzioni da parte dei Tribunali di cui all'art 8 della L. 67/2014 si indicano agli utenti gli Enti convenzionati con iTribunali dell'Umbria per gli LPU Codice della Strada, ovvero la possibilità diacquisire anche presso altri Enti o Associazioni la disponibilità all'accoglienza fermo restando l'obbligo assicurativo.

Tale obbligo può essere assolto anche dallo stesso soggetto che chiede la messa alla prova, nel caso in cui l'onere assicurativo costituisca per l'Ente un ostacolo ali' espressione di. disponibilità all'accoglienza.

Mediazione

Per quanto riguarda la mediazione, considerato che il territorio umbro non dispone al momento di risorse specifiche rivolte agli adulti, l'UEPE richiede una disponibilità dell'imputato nei casi in cui vi sia una vittima identificata del reato. In tal caso verrà valutata in base alla tipologia di reato ed alla situazione socio-familiare del soggetto, la disponibilità di strutture pubbliche quali consultori familiari, centridi mediazione familiare, ovvero si proporrà in alternativa un adempimento di carattere riparatorio concordato con l'imputato, rinviando alla decisione del Giudice sul singolo caso.

Riparazione/Risarcimento del danno

Sugli eventuali adempimenti riferiti al risarcimento del danno, l'Uepe acquisirà agli atti la documentazione prodotta dall'interessato rispetto alle azionirisarcitorie eventualmente intraprese o concluse, ovvero la sua disponibilità ad intraprendere azioni riparatorie/risarcitorie e/o attività di volontariato,rappresentandone gli elementi nel contesto dell'indagine sociale.

L'attività di volontariato puo' essere svolta in tali casi presso lo stesso Ente dove si svolge il Lavoro di Pubblica Utilità.

6 - Il Giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, valutato il programma di trattamento ed effettuate le eventuali modifiche o integrazioni, decide con ordinanza circa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova,indicando il periodo di sospensione e la durata della messa alla prova; rinvia poi ad altra udienza per la valutazione dell'esito della stessa.

7 - Fase attuativa

In caso di accoglimento dell'istanza, a cura della cancelleria del Giudice competente, il provvedimento sarà trasmesso all'UEPE presso il quale dovrà essere sottoscritto il suddetto verbale di accettazione.

In analogia alla prassi di cui all'art.47 Ordinamento penitenziario (affidamento in prova al servizio sOciale) \'imputato si recherà all'UEPE entro 10 gg.dalla comunicazione del provvedimento per la sottoscrizione del verbale dalla data del quale decorre la messa alla prova. Copia del suddetto verbale sarà inviata al Giudice competente.

8 - Fase esecutiva

Durante la messa alla prova l'U.E.P.E. locale controllerà l'attuazione delprogramma di trattamento con le modalità proprie del servizio, e relazionerà al giudice, periodicamente e alla conclusione della misurai entro la data stabilita per l'udienza di valutazione della messa alla prova). L'U.E.P.E. locale potrà proporre algiudice l'eventuale riduzione del periodo di prova secondo quanto stabilito dalla normativa vigente

9 - Durata della messa alla prova.

AI fine di uniformare il più possibile le indicazioni relative alla durata della messa alla prova e fornire a tutti gli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile.Il massimo è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del Giudice ove necessario, così come previsto.

Il Giudice interviene con una determinazione della durata adeguata al caso singolo,soprattutto in relazione a quei reati per i quali vi è una rilevante divaricazione tra minimo e massimo e che si presentino di disvalore modesto.

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola ammenda: periodo di messa alla prova da 15 giorni a 1 mese

FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta o delitti puniti con la sola multa: periodo di messa alla prova da 1 a 4 mesi.

FASCIA C) Delitti puniti con la reclusione non superiore a 2 anni: periodo di messa alla prova da 4 a 6 mesi

FASCIA D) Delitti puniti con la reclusione da 2 a 3 anni: periodo di messa alla prova da 6 a 8 mesi.

FASCIA E) Delitti puniti con la reclusione da 3 a 4 anni: periodo di messa alla prova da 8 a 12mesi.

FASCIA F) Delitti puniti con la reclusione superiore a 4 anni: periodo di messa alla prova da 12 a 18 mesi

Documentazione allegata

Il Presidente del tribunale
Girolamo Lanzellotto

Il Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria
Ilse Rusteni

Il Presidente dell'Ordine degli avvocati
Renato Chiarante


Allegati