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Protocollo d’intesa su accesso alle misure alternative alla detenzione tra Tribunale di sorveglianza di Bologna e l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per l'EMILIA ROMAGNA - 5 aprile 2019

5 aprile 2019

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA UFFICIO NTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA BOLOGNA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA  
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

PROTOCOLLO OPERATIVO

TRA

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

E

UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER l’EMILIA ROMAGNA

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
e
il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per l’Emilia Romagna

al fine di garantire, con le modalità più efficaci, il diritto dei condannati all’accesso alle misure alternative alla detenzione;

ritenendo che la collaborazione fra gli Uffici possa essere avvantaggiata dalla condivisione di prassi concordate per ciò che attiene al mandato istituzionale dei rispettivi Uffici;

considerando opportuno ottimizzare le risorse disponibili di entrambi gli Uffici;

preso atto della Delibera della Regione Emilia Romagna N°771/2010  che contiene il PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA IN MERITO ALLE PROCEDURE DI COLLABORAZIONE NELL’ESECUZIONE PENALE ESTERNA E NELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA NEI CONFRONTI DI TOSSICODIPENDENTI E ALCOLDIPENDENTI  e la  CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDITORATO REGIONALE BOLOGNA/ UEPE DI (SEDE UEPE) E L'AZIENDA USL DI (SEDE LOCALE)_ PER LA PRESA IN CARICO - CURA E RIABILITAZIONE - DELLE PERSONE TOSSICODIPENDENTI E/ O ALCOOLDIPENDENTI DI COMPETENZA TERRITORIALE DELL'AZIENDA USL, E SOTTOPOSTE A MISURE LIMITATIVE E PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, ESEGUITE ANCHE IN FORMA NON DETENTIVA O COMUNQUE SOGGETTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Preso atto dell’intesa del 15 OTTOBRE 2012  PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA E SI È PERVENUTI ALL'INTESA TRA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA, REGGIO EMILIA, MODENA E GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DEL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DELL’EMILIA ROMAGNA PER LA RIFORMULAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELLE ORDINANZE CONCESSIVE DI AFFIDAMENTO EX ART. 47 L.P. E AFFIDAMENTO CON PROGRAMMA TERAPEUTICO AMBULATORIALE AI SENSI DELL’ART. 94 DPR 309/90 , COMPRENSIVE DI DELEGA ALL’UEPE PER DETERMINATE VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE PRESCRIZIONI

Preso atto DEL PROTOCOLLO  OPERATIVO TRA MAGISTRATURA, REGIONE, E UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.81/2014

CONVENGONO QUANTO SEGUE

  1. il Tribunale di Sorveglianza farà richiesta dell’indagine socio-familiare all’UEPE almeno 6 mesi prima della data prevista per l’udienza;
  2. l’UEPE si impegna ad inviare la relazione al Tribunale di Sorveglianza preferibilmente tre giorni lavorativi prima dell’udienza;
  3. il tribunale di sorveglianza non chiederà all’UEPE di svolgere l’inchiesta socio-familiare nei casi in cui il procedimento di sorveglianza riguarda persona condannata a pena edittale inferiore a 12  mesi, fatta salva diversa valutazione del tribunale per situazioni meritevoli di particolare approfondimento;
  4. per condanne dai 12 ai 18 mesi , la relazione socio familiare dell’UEPE, svolta sulla base anche di un solo colloquio, sarà centrata di regola sulla condizione attuale e sulle prospettive  con  acquisizione di  documentazione lavorativa ,sanitaria e di attività di  volontariato
  5. per condanne superiori ai 18 mesi le indagini sociali  e la relazione socio-familiare saranno centrate sulle aree relative:
    •  alla condizione attuale,
    • alle prospettive di reinserimento, con particolare riferimento  all’atteggiamento nei confronti del reato,
    • agli impegni della persona condannata, all’attività riparativa, o di volontariato
    •  ai servizi attivabili e alle valutazioni professionali;
    • resta fermo che per persone portatrici di problematiche specifiche o per situazione ritenute meritevoli di approfondimento ,il tribunale di sorveglianza potrà richiedere la relazione di osservazione della personalità prevista dall’articolo 47, comma 2, comprensiva del contributo del funzionario giuridico pedagogico o dello psicologo o altro esperto ex art. 80 o.p., in ottemperanza al principio della multidisciplinarietà dell’intervento degli uffici;
  6. le richieste di indagine socio-familiare da parte del tribunale di sorveglianza, saranno corredate ove possibile, da:
    1. il domicilio aggiornato del richiedente, eventuali recapiti telefonici sia dell’interessato sia del difensore,
    2. copia dell’ordine di esecuzione,
    3. documentazione lavorativa o di attività di volontariato, certificazione sanitaria (programma SerD, DSM);
  7. quanto previsto ai punti 2,3,4 e 6 si applica anche al procedimento di sorveglianza previsto dall’articolo 678,  comma 1 ter del codice di procedure penale; in tali casi l’UEPE si impegna ad espletare l’indagine entro 3 mesi dalla richiesta;
  8. per i soggetti richiedenti affidamento ex art. 94 DPR 309/90 , sono vigenti le procedure previste dal protocollo definito con Delibera 771 /2011 con l’Assessorato alla Sanita e con Il tribunale di Sorveglianza ,nel rispetto di quanto previsto dalla circ. DGMC n°3 del 19-01-2017
  9. l’UEPE ai sensi della circ. 3/2017 del Capo Dipartimento DGMC, invia alla Magistratura di Sorveglianza il programma di trattamento che contiene  le necessità relative a comprovate esigenze in merito ad orari e spostamenti (per motivi di salute, studio, lavoro, giustizia, familiari), accertate anche durante la fase d’indagine socio-familiare
  10. le ordinanze di concessione dell’affidamento al servizio sociale (art 47) conterranno la prescrizione di presentarsi presso l’UEPE entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza per la sottoscrizione e l’accettazione delle prescrizioni, con l’indicazione dell’indirizzo e del numero telefonico dell’ufficio;
  11. Si conviene per la detenzione domiciliare (art 47ter e successive modifiche),e per l’esecuzione pena presso il domicilio L.199/2010, le relazioni trimestrali e quella conclusiva, saranno inviate al Magistrato, solo qualora l’UEPE abbia effettuato interventi che si siano resi necessari nel corso della misura;
  12. Il direttore dell’UEPE, così come da accordo del 12 ottobre 2012 allegato alla presente e ai sensi di quanto previsto dalla circ. 0120333 28-03-2014, procederà in virtù della prassi ormai consolidata in materia di  deroga delle prescrizioni ;
  13. Le istanze per deroga delle prescrizioni, motivate da attività ricreative, dovranno essere trasmesse alla magistratura di sorveglianza con minimo 10 giorni di anticipo rispetto alla fruizione;
  14. l’ufficio di sorveglianza inoltrerà, le richieste di indagine per l’applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza, corredandole, ove possibile, della relativa documentazione giuridica (sentenza, ordinanza, etc.);
  15. in materia di libertà vigilata, si  procederà come da protocollo sottoscritto nel marzo 2018  Delibera regionale  767 -2018
  16. nell’Affidamento in prova le relazioni periodiche saranno predisposte e trasmesse in occasione della presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte dell’affidato, salvo le situazioni in cui condotte trasgressive delle prescrizioni o altri eventi di rilievo rendano necessario l’invio di informativa al magistrato. Le note informative inviate a corredo delle istanze dell’affidato, avranno validità di aggiornamento;
  17. Le istanze dei detenuti domiciliari, quando non siano comprese in un progetto trattamentale condiviso con il soggetto e/o con servizi territoriali, saranno trasmesse dall’interessato al magistrato, direttamente o tramite le FF.OO. All’UEPE verrà richiesto un contributo relativo agli interventi di sostegno posti in essere, solo laddove il magistrato di sorveglianza lo ritenga indispensabile ai fini della decisione;
  18. Le prescrizioni di detenzione domiciliare, fatte salve le eccezioni che sono indicate al punto a) di ciascuna Ordinanza , saranno integrate dalla seguente :
    • il condannato potrà lasciare il domicilio per effettuare colloqui per  offerte di lavoro e/o  tirocini formativi, con produzione di relativa documentazione all’autorità di vigilanza;

Il presente protocollo ha durata di un anno.

Gli uffici coinvolti sono gli UIEPE di Bologna, UDEPE Reggio Emilia, ULEPE Modena, ULEPE Forlì, Sede Distaccata di Rimini:

Gli uffici si impegnano ad effettuare incontri periodici, nel corso dell’anno, al fine di ottimizzare la collaborazione e valutare eventuali modifiche da proporre all’atto del rinnovo.

Bologna 5 aprile 2019

Il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Bologna
Antonietta FIORILLO

Il Direttore
dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna
Maria Paola SCHIAFFELLI