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Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PAVIA e il Comune di Voghera - 4 agosto 2022

4 agosto 2022

TRIBUNALE DI PAVIA

E

COMUNE DI VOGHERA

CONVENZIONE Per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

Premesso che

- a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;

- l’art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000;

- l’art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 c.p.p., su richiesta dell’imputato e, sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste;

- l’art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada), prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul C.d.S., il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis C.d.S., così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta e 2 purché non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze”;

- ai fini dell’istituto della “Messa alla Prova” dell’imputato ai sensi dell’art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che “la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”;

- l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;

considerato che

l’Ente/Comune di Voghera presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale ordinario di Pavia (di seguito “il Tribunale”), giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente/Comune di Voghera nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore Dott. Luigi VELLA, autorizzato alla firma della presente convenzione.

Art. 1
Attività da svolgere

l’Ente/Comune di Voghera consente che un numero di 10 (dieci) condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.

L’Ente/Comune specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  1. prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  3. prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del decreto legislativo n. 274 del 2000 indica il tipo, la durata del lavoro di pubblica utilità e la struttura dove la stessa è svolta, nonché il soggetto tenuto al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente/Comune che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni nel Sig. Gianlugi Algeri; L’Ente/Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L’Ente/Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Ente/Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all' Ente/Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente/Comune ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’UEPE o al soggetto individuato dal Giudice quale incaricato al controllo sulla corretta esecuzione dei lavori, o in mancanza all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente/Comune

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 05 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Pavia, lì 04/08/2022

Per il Comune
il legale rappresentante pro-tempore Luigi Vella

Tribunale di Pavia
Il presidente Fabio Lambertucci