Hai cercato:
  • territorio:  distretti giudiziari  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di NAPOLI e il Comune di Serrara Fontana - 22 giugno 2020

22 giugno 2020

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI

E

Comune di Serrara Fontana

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ ART. 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000, n. 274, e ART. 2 DM 26.3.2001 ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 n. 67 e DM n. 88 dell’8.6.2015

L’anno 2020, il giorno 22 giugno, in Napoli. tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale di Napoli, giusta la delega di cui in premessa e  il Comune di Serrara Fontana (che di seguito chiamato semplicemente “Ente”) in persona del legale rappresentante, il  Sig. Sindaco p.t.

Premesso

  • che a norma dell’art. 54 del D. Lvo 28 Agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su

richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

  • che l’art. 2 della Legge 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito al giudice monocratico di primo grado di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D. Lgs 274/2000 e relative convenzioni;
  • che in base all’art. 73 comma 5 bis D.P.R. 309 del 1990, inserito dell’art. 4 bis, comma 1 lett. g) del DL. 30 Dicembre 2005, n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
  • che l’art. 224 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 Febbraio 2006, n. 102, prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del predetto codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • che gli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D. Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29.07,2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un ‘attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
  • che l’art. 6 comma 7 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art. 1 comma 1-bis, lettera a, del decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, della legge 25 giugno 1993, n. 205;
  • che il D.lg. 122 del 1993 aveva previsto all’art. 11-bis la possibilità per il giudice di condannare al lavoro di pubblica utilità, quale pena accessoria, l’autore del delitto di costituzione di un’organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 3 1. 654 del 1975) e di istigazione, tentativo, commissione o partecipazione a fatti di genocidio (l. 962 del 1967);
  • che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, istituto che consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
  • che a norma dell’art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell’imputato, richiede all’UEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova, prevedendo condotte riparatorie, risarcitorie con l’affidamento del richiedente al servizio sociale nonché lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
  • che l’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale;
  • che il Ministero della Giustizia con l’atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che il regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall’art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. data 2 luglio 2015, conferma all’art. 2 che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle Amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1;
  • che il suddetto Regolamento all’art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un Ente convenzionato ai sensi dell’art. 54 del citato decreto legislativo;
  • che l’Ente in premessa rientra fra gli enti presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dai DM citati;

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona della Dr.ssa Elisabetta Garzo, Presidente del Tribunale ordinario di Napoli, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e il Comune di Serrara Fontana (di seguito chiamato “Ente”) nella persona del legale rappresentante, Sindaco p.t. Ing. Rosario Caruso nato a Napoli il 26.07.1973 e domiciliato per la carica presso il Comune ;

Art.1
Attività da Svolgere

L’Ente si dichiara disponibile a ricevere presso le proprie strutture soggetti ammessi a lavori di pubblica utilità, da svolgere in modo non retribuito ed a favore della collettività.

A tal proposito l’Ente specifica che tali attività, in conformità con quanto previsto dall’art.1 del decreto ministeriale citato in premessa, si svolgeranno nei seguenti possibili ambiti:

Per quanto attiene ai condannati:

  • prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da IDV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex­ detenuti o extracomunitari;
  • prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione _ incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale restale - o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
  • prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  • altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

Per quanto attiene agli ammessi alla prova:

Prestazioni di lavoro per finalità sociali:

  • prestazioni di lavoro per finalità' sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
  • prestazioni di lavoro per finalità' di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità' naturali;
  • prestazioni di lavoro per la fruibilità' e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad  opere  di prevenzione  incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo  e  forestale  o  di  particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree  protette,  incluse  le  attività' connesse al randagismo degli animali;
  • prestazioni di lavoro per la fruibilità' e la tutela del  patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
  • prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  • prestazioni di lavoro inerenti a specifiche  competenze  o professionalità' del soggetto.

In ogni caso il numero massimo di persone ammesse al lavoro di pubblica utilità che l’ente è disponibile a ricevere presso di sè non può superare il numero delle presenze contemporanee pari a complessivamente 3 (tre) unità.

L’ Ente dichiara che tale unità saranno impegnate in prestazioni di lavoro in attività di cui sopra

L’Ente dichiara la propria disponibilità all’accoglienza delle persone ammesse al lavoro di pubblica utilità presso le seguenti strutture:

  • Comune di Serrara Fontana
  • Centro Polifunzionale collocato in Serrara- Fontana, frazione Fontana

Per quanto attiene ai condannati, l’Ente indicherà nella singola dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l’orario in cui essa verrà svolta, in conformità delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Per quanto attiene agli ammessi alla prova, a richiesta dell’interessato, l’ente si impegna ad esprimere formalmente la propria disponibilità ad accogliere il soggetto rilasciando apposita attestazione all’interessato, che ne informerà l’UEPE. Ai fini della definizione del Programma di Trattamento, l’Ente definisce un apposito “accordo individuale” sottoscritto dal soggetto imputato e dal referente dell’ente/associazione, nel quale si esplicita:

  • Il nominativo del responsabile dell’ente o del soggetto da lui incaricato;
  • La sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti:
  • L’articolazione dell’orario giornaliero e settimanale;
  • Gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo è consegnato all’interessato in tempo utile per l’elaborazione del programma di trattamento presso l’UEPE.

Art. 2
Modalità di svolgimento

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.

Per i condannati, l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art.33, comma 2, del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Per gli ammessi alla prova, l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal programma di trattamento.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’ente individua nella Dott.ssa Rosanna Mattera, nata a Ischia l’08 marzo 1959, responsabile servizi sociali del comune e suoi eventuali delegati,

 le persone incaricate alla gestione della presente convenzione, nonché di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni. I suddetti potranno delegare i responsabili dei servizi appartenenti ai settori indicati in precedenza, per le attività da svolgere presso le rispettive strutture dell’Ente, con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato o ammesso alla prova affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui alla presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’ammesso alla prova, da trasmettersi all’UEPE competente. I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall’Ente nell’atto denominato “Accordo individuale”.

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all’UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’ente garantisce la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicura, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.

Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne uso secondo le istruzioni fornite dall’ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla norma vigente.

L’ente si impegna altresì a che gli ammessi al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tale servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’ente di corrispondere agli assegnati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente, per l’attività in parola ed a valere per gli assegnati, solo l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Relazioni sul lavoro svolto

Per i condannati, i soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione da inviare al giudice dell’esecuzione penale che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. In caso di inottemperanza di tali disposizioni, i soggetti incaricati di coordinare l’attività inoltreranno un a comunicazione al giudice dell’esecuzione penale ed al P.M.

La presenza è documentata a cura del responsabile incaricato per l’ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell’orario di lavoro nella messa alla prova.

Per gli ammessi alla prova, i soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, dovranno provvedere alle verifiche di cui alla presente convenzione nonché alla redazione della prevista relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’ammesso alla prova, da trasmettersi all’UEPE competente.

Per gli ammessi alla prova, l’accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall’’UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L’Ente si rende disponibile a fornire al funzionamento UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l’accesso e l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l’ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall’art.3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per gli ammessi alla prova, per la necessaria comunicazione al giudice ai fini della decisione ai sensi dell’art. 168 quater c.p., l’ente ha l’onere di informare l’UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’ammesso alla prova (ad es. se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) nel caso di temporanea impossibilità dell’ente a ricevere le prestazioni lavorative in date e orari specifici, l’Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell’UEPE.

L’orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d’intesa tra lavoratore ed Ente. Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell’art.3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’ammesso alla prova.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da trasmettere all’altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, direzione generale degli affari penali, e per la pubblicazione sul sito web negli elenchi degli enti convenzionati.

Napoli, 22 giugno 2020

 

Il Responsabile dell’Ente
Il Sindaco Ing. Rosario Caruso                                                                                                     

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Elisabetta  Garzo